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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 24586/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale dì Monza, in data 8.4.2019, aveva condannato Di brio Carlo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 612, co. 2, c.p. (capo A); 4, co. 2,

I. n. 110 del 1975 (capo B) e 635, co. 1 e 2, c.p. (capo C), in rubrica ascrittigli, ritenuto assorbito il reato di cui al capo A) in quello di cui al capo C), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo B), e, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava in senso favorevole al prevenuto, cui concedeva anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'entità del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso.

Con il primo, egli deduce violazione di legge, in punto di determinazione della pena, con riferimento agli artt. 69 e/o 2, c.p.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla negazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. Con requisitoria scritta del 21.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede il ricorso venga accolto.

3.1. Con conclusioni scritte del 1.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.

In effetti nella determinazione della pena operata dalla corte territoriale si annida il denunciato errore di diritto.

Il giudice di secondo grado una volta ritenuto il reato di cui al capo A) assorbito nel delitto dì danneggiamento contestato al capo C) e rilevata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), ha pronunciato sentenza dì condanna alla pena di mesi otto dì reclusione, partendo dalla pena base di anni uno di reclusione, ridotta di 1/3 per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Non ha tuttavia considerato che il fatto contestato al Di brio era stato commesso in data 12.2.2015, prima che l'art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, procedesse alla nuova formulazione dell'art. 635, c.p.

Secondo la formulazione vigente al momento della commissione del reato la minaccia costituiva una circostanza aggravante del delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 635, co. 2, n. 1), c.p., sicché correttamente la corte territoriale riteneva il reato di cui all'art. 612, co. 2, c.p., contestato all'imputato nel capo A) dell'imputazione come posto in essere in danno del possessore dell'autovettura danneggiata, assorbito nel reato di danneggiamento di cui al capo C).

Se ciò è vero, è, tuttavia, altrettanto vero che la corte territoriale avrebbe allora dovuto procedere allo svolgimento del giudizio di comparazione tra la circostanza aggravante dì cui all'art. 635, co. 2, n. 1), c.p., e le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 69, c.p., per il quale, pur trattandosi di circostanze eterogenee, non esisteva e non esiste alcun divieto di comparazione.

Come chiarito, infatti, con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, operando la preclusione al bilanciamento solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217).

Tale percorso risulta del tutto omesso dalla corte territoriale.

Si tratta, peraltro, di un'omissione rilevante, in quanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, quale fosse stato l'esito del giudizio di comparazione (in termini di equivalenza o dì prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche), esso avrebbe comunque imposto al giudice di appello di procedere alla determinazione della pena alla luce della previsione del primo comma del previgente art. 635, co. 1, c.p., che ne fissava la misura nella reclusione fino a un anno ovvero nella multa fino a 309 euro.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzìonatorìo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Milano, che vi provvederà uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale dì Monza, in data 8.4.2019, aveva condannato Di brio Carlo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 612, co. 2, c.p. (capo A); 4, co. 2, I. n. 110 del 1975 (capo B) e 635, co. 1 e 2, c.p. (capo C), in rubrica ascrittigli, ritenuto assorbito il reato di cui al capo A) in quello di cui al capo C), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo B), e, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava in senso favorevole al prevenuto, cui concedeva anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'entità del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. Con il primo, egli deduce violazione di legge, in punto di determinazione della pena, con riferimento agli artt. 69 e/o 2, c.p. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla negazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Con requisitoria scritta del 21.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede il ricorso venga accolto. 3.1. Con conclusioni scritte del 1.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza. In effetti nella determinazione della pena operata dalla corte territoriale si annida il denunciato errore di diritto. Il giudice di secondo grado una volta ritenuto il reato di cui al capo A) assorbito nel delitto dì danneggiamento contestato al capo C) e rilevata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), ha pronunciato sentenza dì condanna alla pena di mesi otto dì reclusione, partendo dalla pena base di anni uno di reclusione, ridotta di 1/3 per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non ha tuttavia considerato che il fatto contestato al Di brio era stato commesso in data 12.2.2015, prima che l'art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, procedesse alla nuova formulazione dell'art. 635, c.p. Secondo la formulazione vigente al momento della commissione del reato la minaccia costituiva una circostanza aggravante del delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 635, co. 2, n. 1), c.p., sicché correttamente la corte territoriale riteneva il reato di cui all'art. 612, co. 2, c.p., contestato all'imputato nel capo A) dell'imputazione come posto in essere in danno del possessore dell'autovettura danneggiata, assorbito nel reato di danneggiamento di cui al capo C). Se ciò è vero, è, tuttavia, altrettanto vero che la corte territoriale avrebbe allora dovuto procedere allo svolgimento del giudizio di comparazione tra la circostanza aggravante dì cui all'art. 635, co. 2, n. 1), c.p., e le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 69, c.p., per il quale, pur trattandosi di circostanze eterogenee, non esisteva e non esiste alcun divieto di comparazione. Come chiarito, infatti, con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, operando la preclusione al bilanciamento solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217). Tale percorso risulta del tutto omesso dalla corte territoriale. Si tratta, peraltro, di un'omissione rilevante, in quanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, quale fosse stato l'esito del giudizio di comparazione (in termini di equivalenza o dì prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche), esso avrebbe comunque imposto al giudice di appello di procedere alla determinazione della pena alla luce della previsione del primo comma del previgente art. 635, co. 1, c.p., che ne fissava la misura nella reclusione fino a un anno ovvero nella multa fino a 309 euro. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzìonatorìo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Milano, che vi provvederà uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de
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