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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08019/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La Corte territoriale aveva congruamente affermato che il nuovo reato commesso dal prevenuto, considerando le plurime condanne precedentemente patite, conduceva a concludere per una ancor più spiccata pericolosità sociale del medesimo, così rendendo un giudizio in fatto privo di manifesti vizi logici. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini StefànoPalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La Corte territoriale aveva congruamente affermato che il nuovo reato commesso dal prevenuto, considerando le plurime condanne precedentemente patite, conduceva a concludere per una ancor più spiccata pericolosità sociale del medesimo, così rendendo un giudizio in fatto privo di manifesti vizi logici. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini StefànoPalla
Sentenza Cassazione n. 08019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris