CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 06557/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17519-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), 2023 domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la 698 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8016/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2017 R.G.N. 5833/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Benevento avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento, in luogo dell'indennità di cui all'art. 18, comma 7 del CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] corrisposta in relazione alla designazione quale dirigente provvisorio di struttura complessa, del trattamento economico, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, di indennità di struttura complessa e di indennità di esclusiva, previsto per tale figura dirigenziale dal predetto CCNL; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell'art. 36 Cost. avendo la contrattazione collettiva previsto per l'evenienza apposito emolumento dato dall'indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva; che per la cassazione di tale decisione ricorre il dott. [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL di Benevento; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria e 36 Cost., lamenta la non conformità a diritto, della pronunzia resa dalla Corte territoriale in relazione al convincimento da questa espresso per cui il contratto collettivo prevedrebbe, nell'ipotesi di assegnazione provvisoria di un dirigente ad altre mansioni, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva, risultando, al contrario, quella norma inapplicabile alla fattispecie o, al più, avente una operatività limitata nel tempo in funzione della copertura del posto resosi vacante ed, in ogni caso, insuscettibile di vanificare il diritto al trattamento economico connesso all'esercizio di fatto di mansioni superiori ex art. 36 Cost.; che il motivo, è infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'area della dirigenza medica - applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) - non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost."; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm