CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le note conclusive della difesa di parte civile; considerato che i primi due motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità nonché in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ampiamente esplicitando, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 10); ritenuto che le ulteriori doglianze, inerenti all'omessa esclusione della recidiva, sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui sì procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 10); osservato che anche l'ultima censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile costituita nella misura di euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Co