CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 10259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 121. R.G. 31086- 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso è inammissibile attecigiandosi, di fatto, ad una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata non avendo la difesa evidenziato i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta limitandosi a lamentare l'eccessività del trattamento sanzionatorio invocando il minimo della pena; il ricorso è, in definitiva, assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngonn, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]