CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21567-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21567/2017 Numero sezionale 634/2022 Numero di raccolta generale 11069/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avverso la sentenza n. 2798/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 4.377,08 quale corrispettivo per la riparazione di alcuni suoi veicoli da parte della ricorrente. Nella resistenza dell’opposta che evidenziava come fosse stata fornita la prova del proprio credito anche in via documentale, e con prove idonee a sorreggere la domanda anche in sede di cognizione ordinaria, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo attesa l’illeggibilità della firma apposta in calce al mandato del ricorso monitorio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello e la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2798 dell’11 luglio 2016, accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione a suo tempo proposta. Ritenuta la possibilità di evincere il nominativo del soggetto che aveva sottoscritto il mandato alle liti apposto a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, posto che la qualità di Ric. 2017 n. 21567 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21567/2017 Numero sezionale 634/2022 Numero di raccolta generale 11069/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 legale rappresentante della società si evinceva aliunde, essendo anche stata precisata nel primo scritto difensivo dell’opposta, nel merito riteneva che fosse stata data adeguata prova del credito azionato in via monitoria. Oltre a fatture e relativi documenti di accettazione, idonei a comprovare le riparazioni effettuate per conto della opponente, fatture tutte regolarmente annotate nei libri contabili dell’opposta, l’opponente, nonostante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei suoi libri contabili, non vi aveva ottemperato, ponendo in essere un comportamento valutabile negativamente in chiave probatoria. L’opposizione andava quindi rigettata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di un motivo. L’intimata non ha svolto difese in questa fase. 2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 330 c.p.c. con la nullità della sentenza e del procedimento. Si deduce che l’atto di appello, proposto avverso la sentenza del Tribunale pubblicata in data 10/5/2010, è stato notificato dalla controparte in data 27/6/2011 alla parte personalmente, e non al procuratore che aveva difeso la ricorrente in primo grado, come appunto imposto dall’art. 330 c.p.c. La notifica, quindi, è affetta da nullità, la quale ha altresì impedito alla ricorrente di poter partecipare del giudizio di appello. Ric. 2017 n. 21567 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21567/2017 Numero sezionale 634/2022 Numero di raccolta generale 11069/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La nullità della notifica ha poi comportato la nullità del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza. Il motivo è fondato. Va a tal fine richiamato il principio per cui la notifica dell’impugnazione (nella specie il ricorso per cassazione) alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità. (Cass. n. 24450/2017; Cass. n. 15236/2014; Cass. n. 19702/2011, e con specifico riferimento al giudizio di appello, Cass. n. 10500/2018). Nella specie risulta che l’atto di appello è stato notificato alla parte personalmente presso la sua sede e non anche presso il procuratore che l’aveva difesa in primo grado. Né rileva la circostanza che la notifica sia avvenuta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma comunque nel rispetto del termine di cui all’art.327 c.p.c., all’epoca vigente, in ragione della applicazione della sospensione feriale, avendo questa Corte ribadito che l’impugnazione, non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va Ric. 2017 n. 21567 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21567/2017 Numero sezionale 634/2022 Numero di raccolta generale 11069/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art.330 cod. proc. civ. e, quindi, anche alla parte presso il procuratore costituito, ma non a detta parte personalmente (Cass. n. 2888/2002; Cass. n. 6023/2001; Cass. S.U. n. 12593/1993). La nullità della notifica, non sanata in ragione della mancata partecipazione al giudizio della parte appellata, ha quindi determinato anche la nullità del procedimento e della sentenza emessa all’esito del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 21567 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E