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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 35904/2021

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la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2:51~3/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in Viale G. Mazzini n. 134; - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1363/35/14 depositata il 13/03/2014 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra la CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio e quindi confermato la decisione della CTP di Como che aveva sancito la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per accise sul gas naturale relative al periodo 2009/2010; - avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane con atto affidato a due motivi; la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. e 36 c. 4 del d.

Lgs.

N. 546 del 1992 e la nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR del tutto omesso il quadro fattuale delle contestazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sia nel fatto che nella motivazione, statuendo quindi in modo apodittico; - il motivo è inammissibile; - poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all'il settembre 2012 trova qui applicazionetquanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l'appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall'Il settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; - conseguentemente, poiché formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non è consentita a deve esser dichiarata inammissibile; è costante l'orientamento di questa Corte nel Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 /)t ritenere (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 26 c. 3 d.

Lgs.

N. 504 del 1995 (c.d.

TUA) e dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile il più mite trattamento tributario, che invece andrebbe riconosciuto solo alle attività di gestione diretta della distribuzione commerciale e quindi non spetterebbe nel caso di cessione del gas naturale a soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercenti la diversa attività di affitto di rami d'azienda operanti nell'ambito della grande distribuzione e nella gestione di centri commerciali e dei relativi servizi; - tale motivo, in quanto articolato e diretto a porre la sopra esposta questione di diritto, diversamente da quanto eccepito in controricorso, è ammissibile e va quindi esaminato; - lo stesso si rivela peraltro infondato; - ritiene la Corte che l'art. 26, comma 3 TUA estenda l'applicazione dell'aliquota ridotta sul gas naturale utilizzato per usi industriali, fra l'altro, agli impieghi di tale combustibile "nel settore della distribuzione 7/b Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 commerciale".

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, e in accordo con quanto sostenuto un controricorso da pag. 19 in poi, la nozione di "distribuzione commerciale" non è limitata alla mera attività di gestione diretta ma è inclusiva dell'intera filiera che sta a monte della commercializzazione del prodotto finito da parte del negoziante, ovvero di tutti i passaggi (di tutte le attività di impresa) necessarie a rendere disponibile quel prodotto per il consumatore finale.

Nella nozione rientrano dunque anche le attività volte alla predisposizione di misure organizzative (concentrazione degli spazi commerciali in un unico immobile avente specifica destinazione, per la successiva locazione dei locali a singoli esercenti) e, a maggior ragione, quelle di fornitura di servizi (pulizia, riscaldamento, luce ecc.) utili (o indispensabili) alla commercializzazione.

Del resto, ad avvalorare la tesi che l'aliquota ridotta per usi industriali spetti a tutte le imprese che operano in ambiti connessi o funzionali alla vendita di beni o servizi, sta l'utilizzo da parte del legislatore del termine «settore», che sottolinea come, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non va fatta distinzione fra l'attività caratteristica di distribuzione commerciale e le attività ad essa accessorie.

Non va, infine, tralasciato di considerare che l'art. 26 comma 3 TUA è stato introdotto, dall'art. 2, comma 73, L.286/06, in attuazione della Direttiva CE n. 2003/96, con la quale il legislatore comunitario ha stabilito che gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate sui prodotti energetici a seconda, fra l'altro, del loro uso "non commerciale" o "commerciale" (art. 5), precisando (art. 11) che per "uso commerciale" deve intendersi "l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale ... che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni o servizi ..." : l'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia all'articolo 26 cit. si pone perciò in palese contrasto con la ratio, di favorire in via generalizzata l'esercizio delle attività economiche di scambio, sottesa alla Direttiva ridettg; - la interpretazione della norma offerta dalla Agenzia ricorrente cozza con il testo letterale della norma la quale, facendo riferimento al settore della distribuzione, non consente una distinzione fra distribuzione diretta tu Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ed indiretta che non trova alcun sostegno neppure logico, alla luce della espressione "settore" che richiama tutte le diverse tipologie di organizzazione che può avere la distribuzione commerciale, oltre che con la ratio della disposizione che è quella di abbattere il livello di imposizione al fine di favorire gli utilizzatori industriali o commerciali rispetto a quello previsto per il mero godimento del gas naturale impiegato per gli usi civili o domestici, fra cui non possono sicuramente rientrate le [OSCURATO:PERSONA] ed i supermercati Bennet.

La corretta interpretazione della norma — che è stata fatta propria dalla sentenza impugnata — la quale rifugge dalla distinzione fra usi diretti ed indiretti, si impone anche alla luce del rilievo che la estensione della agevolazione al settore della distribuzione commerciale è avvenuta in occasione del recepimento da parte del giudice nazionale della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, già citata, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

In essa il legislatore comunitario ha stabilito che gli stati membri, al fine di favorire gli utilizzatori industriali e commerciali mediante abbattimento del livello di imposizione per tali soggetti (per i quali l'impiego del gas costituisce un costo strumentale alla attività), possono applicare delle aliquote agevolate differenziate sui prodotti energetici, fra cui il gas naturale, distinguendo fra "uso commerciale" e 0,-Lt.

"non commerciale" (esb. 5 e art. 7 della Direttiva), intendendosi per «uso commerciale» l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche e precisando che "le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le alt. attività estrattive e agricole " (ati. 11); - ciò rende evidente che l'utilizzo della formula "usi commerciali" nella normativa comunitaria, corrisponde a quella di impiego del gas nel "settore della distribuzione commerciale", utilizzata nel diritto interno dal D. Lgs. n. 26 del 2007, con riferimento ad una nozione intesa in Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 senso economico, piuttosto che tecnico — giuridico ed in contrapposizione ai cd. usi civili, per cui non si può in tale ambito distinguere arbitrariamente, come pretende la Agenzia delle Dogane, fra usi diretti ed usi indiretti del gas, al fine di scindere in due parti il settore della distribuzione industriale in contrasto oltretutto con la lettera e con la ratio della norma; (così Cass. 22452 del 16/10/2020 e prima ancora Cass. 25973, 25974, 25975 del 15/10/2019 tutte correttamente citate in memoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rese in giudizi tra le medesime parti oggi contrapposte); - per le sopra esposte ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 2.500,00 oltre a euro 200 per esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2:51~3/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in Viale G. Mazzini n. 134; - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1363/35/14 depositata il 13/03/2014 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra la CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio e quindi confermato la decisione della CTP di Como che aveva sancito la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per accise sul gas naturale relative al periodo 2009/2010; - avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane con atto affidato a due motivi; la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. e 36 c. 4 del d. Lgs. N. 546 del 1992 e la nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR del tutto omesso il quadro fattuale delle contestazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sia nel fatto che nella motivazione, statuendo quindi in modo apodittico; - il motivo è inammissibile; - poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all'il settembre 2012 trova qui applicazionetquanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l'appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall'Il settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; - conseguentemente, poiché formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non è consentita a deve esser dichiarata inammissibile; è costante l'orientamento di questa Corte nel Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 /)t ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 26 c. 3 d. Lgs. N. 504 del 1995 (c.d. TUA) e dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile il più mite trattamento tributario, che invece andrebbe riconosciuto solo alle attività di gestione diretta della distribuzione commerciale e quindi non spetterebbe nel caso di cessione del gas naturale a soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercenti la diversa attività di affitto di rami d'azienda operanti nell'ambito della grande distribuzione e nella gestione di centri commerciali e dei relativi servizi; - tale motivo, in quanto articolato e diretto a porre la sopra esposta questione di diritto, diversamente da quanto eccepito in controricorso, è ammissibile e va quindi esaminato; - lo stesso si rivela peraltro infondato; - ritiene la Corte che l'art. 26, comma 3 TUA estenda l'applicazione dell'aliquota ridotta sul gas naturale utilizzato per usi industriali, fra l'altro, agli impieghi di tale combustibile "nel settore della distribuzione 7/b Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 commerciale". Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, e in accordo con quanto sostenuto un controricorso da pag. 19 in poi, la nozione di "distribuzione commerciale" non è limitata alla mera attività di gestione diretta ma è inclusiva dell'intera filiera che sta a monte della commercializzazione del prodotto finito da parte del negoziante, ovvero di tutti i passaggi (di tutte le attività di impresa) necessarie a rendere disponibile quel prodotto per il consumatore finale. Nella nozione rientrano dunque anche le attività volte alla predisposizione di misure organizzative (concentrazione degli spazi commerciali in un unico immobile avente specifica destinazione, per la successiva locazione dei locali a singoli esercenti) e, a maggior ragione, quelle di fornitura di servizi (pulizia, riscaldamento, luce ecc.) utili (o indispensabili) alla commercializzazione. Del resto, ad avvalorare la tesi che l'aliquota ridotta per usi industriali spetti a tutte le imprese che operano in ambiti connessi o funzionali alla vendita di beni o servizi, sta l'utilizzo da parte del legislatore del termine «settore», che sottolinea come, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non va fatta distinzione fra l'attività caratteristica di distribuzione commerciale e le attività ad essa accessorie. Non va, infine, tralasciato di considerare che l'art. 26 comma 3 TUA è stato introdotto, dall'art. 2, comma 73, L.286/06, in attuazione della Direttiva CE n. 2003/96, con la quale il legislatore comunitario ha stabilito che gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate sui prodotti energetici a seconda, fra l'altro, del loro uso "non commerciale" o "commerciale" (art. 5), precisando (art. 11) che per "uso commerciale" deve intendersi "l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale ... che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni o servizi ..." : l'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia all'articolo 26 cit. si pone perciò in palese contrasto con la ratio, di favorire in via generalizzata l'esercizio delle attività economiche di scambio, sottesa alla Direttiva ridettg; - la interpretazione della norma offerta dalla Agenzia ricorrente cozza con il testo letterale della norma la quale, facendo riferimento al settore della distribuzione, non consente una distinzione fra distribuzione diretta tu Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ed indiretta che non trova alcun sostegno neppure logico, alla luce della espressione "settore" che richiama tutte le diverse tipologie di organizzazione che può avere la distribuzione commerciale, oltre che con la ratio della disposizione che è quella di abbattere il livello di imposizione al fine di favorire gli utilizzatori industriali o commerciali rispetto a quello previsto per il mero godimento del gas naturale impiegato per gli usi civili o domestici, fra cui non possono sicuramente rientrate le [OSCURATO:PERSONA] ed i supermercati Bennet. La corretta interpretazione della norma — che è stata fatta propria dalla sentenza impugnata — la quale rifugge dalla distinzione fra usi diretti ed indiretti, si impone anche alla luce del rilievo che la estensione della agevolazione al settore della distribuzione commerciale è avvenuta in occasione del recepimento da parte del giudice nazionale della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, già citata, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In essa il legislatore comunitario ha stabilito che gli stati membri, al fine di favorire gli utilizzatori industriali e commerciali mediante abbattimento del livello di imposizione per tali soggetti (per i quali l'impiego del gas costituisce un costo strumentale alla attività), possono applicare delle aliquote agevolate differenziate sui prodotti energetici, fra cui il gas naturale, distinguendo fra "uso commerciale" e 0,-Lt. "non commerciale" (esb. 5 e art. 7 della Direttiva), intendendosi per «uso commerciale» l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche e precisando che "le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le alt. attività estrattive e agricole " (ati. 11); - ciò rende evidente che l'utilizzo della formula "usi commerciali" nella normativa comunitaria, corrisponde a quella di impiego del gas nel "settore della distribuzione commerciale", utilizzata nel diritto interno dal D. Lgs. n. 26 del 2007, con riferimento ad una nozione intesa in Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 senso economico, piuttosto che tecnico — giuridico ed in contrapposizione ai cd. usi civili, per cui non si può in tale ambito distinguere arbitrariamente, come pretende la Agenzia delle Dogane, fra usi diretti ed usi indiretti del gas, al fine di scindere in due parti il settore della distribuzione industriale in contrasto oltretutto con la lettera e con la ratio della norma; (così Cass. 22452 del 16/10/2020 e prima ancora Cass. 25973, 25974, 25975 del 15/10/2019 tutte correttamente citate in memoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rese in giudizi tra le medesime parti oggi contrapposte); - per le sopra esposte ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 2.500,00 oltre a euro 200 per esbo