CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 23610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28994/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]'S, elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALBERTO, che lirappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO BARI n. 1122/2017 depositata il 25/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], anche nella sua qualità di cessionario del credito di [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Bitonto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti controversi rispettivamente Sindaco e Vicesindaco del Comune di Palo del Colle, unitamente agli amministratori e funzionari comunali in carica nel medesimo periodo, per sentire accertare il suo diritto al pagamento delle competenze professionali di cui alla convenzione per affidamento di incarico di consulenza intercorsa tra l'attore e i funzionari del comune convenuti, e per sentirli condannare al pagamento della somma di €27.082,01. 1.1. A sostegno della sua pretesa, l'attore - docente presso il Politecnico di Bari -esponeva di essere stato incaricato, unitamente al collega [OSCURATO:PERSONA], a séguito di delibera del 24.03.2000, n. 43, assunta all’unanimità dalla Giunta del Comune di Palo del Colle, di esaminare (nella loro qualità di esperti in materia ambientale) gli interventi di ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di verificare eventuali riflessi negativi per la salute dei lavoratori dipendenti dell'opificio e dell’intera cittadinanza. Nelle more della controfirma della convenzione, i due professionisti ricevevano sollecitazioni del Sindaco e del Vicesindaco affinché l'elaborato peritale fosse celermente predisposto. La relazione peritale a firma dei menzionati professionisti veniva, quindi, redatta e depositata in Comune il 25.09.2000. In data 23.10.2000 Liberti e Boghetich intimavano inutilmente il pagamento del corrispettivo maturato, consistente rispettivamente nelle somme di L.29.438.080 e L.23.000.000, ignorando che la convenzione non fosse mai stata sottoscritta dai funzionari responsabili organici al Comune. Promossa una prima azione giudiziaria per ottenere la condanna del Comune di Palo del Colle, il Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Bitonto, rigettava la domanda per mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti, ma riteneva sussistente l’azione contrattuale diretta nei confronti degli amministratori e funzionari comunali. 1.2. Il medesimo ufficio giudiziario,adìto in un secondo giudizio per l'azione diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento della somma di €27.082,01; condannava altresì l’assicurazione terza chiamata in causa, Assicuratori dei Lloyd’s , a tenere indenni i convenuti in relazione alla condanna al pagamento, previa detrazione di quanto previsto a titolo di franchigia. 2. Avverso detta decisione proponevano distinti atti di appello innanzi alla Corte d'Appello di Bari – da questa successivamente riuniti -gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché gli altri funzionari convenuti nel giudizio di prime cure. Il giudice d’appello, con sentenza n. 1122/2017, accoglieva il gravame proposto dagli Assicuratori dei Lloyd’s, accoglieva per intero gli appelli proposti dagli altri funzionari del Comune, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €20.658,28, oltre I.V.A. Per quel che ancora rileva in questa sede, precisava la Corte che: -le azioni di garanzia proposte dai convenuti nei confronti degli assicuratori dei Lloyd’s devono essere rigettate, in quanto trova applicazione l'art. 17 del contratto, il quale esclude che un ente stipuli la polizza assicurativa per coprire un rischio già concretizzatosi al momento della stipula del contratto (13.11.2001), posto che risulta dagli atti di causa che vi erano state dueantecedenti richieste di pagamentodei professionisti (09.10.2001; 23.10.2000); - l a responsabilità diretta dei due amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere riconosciuta, exart. 23 della legge 24.04.1989, n. 144 vigente ratione temporis- per aver essi consentito il servizio dei due professionisti, nonostante l'irritualità della procedura seguita per la richiesta della prestazione. Ai sensi della normativa citata, infatti, l'effettuazione di qualsiasi spesa da parte di un Ente pubblico è subordinata alla sussistenza della deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge, divenuta o dichiarata esecutiva, alla quale deve seguire l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, invece, costituisce un pro cedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi, nel proprio interesse, gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o comunque invalidi; - c on la delibera n. 43 del 24.03.2000, la Giunta municipale aveva autorizzato l'incarico al Liberti e al Boghetich, ma senza provvedere all'impegno di spesa. Spettava ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto componenti della Giunta e nelle rispettive qualità di Sindaco e Vice-Sindaco, porre in essere i successivi adempimenti per regolarizzare la situazione: la Giunta avrebbe dovuto proporre al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione per reperire i fondi da impegnare e coprire la spesa derivante dal conferimento dell'incarico; ovvero avrebbe dovuto proporre il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in tal modo regolarizzando l'incarico e rendendo possibile la stipula della convenzione. 3. Avverso la suddetta pronuncia proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Si difendevano gli Assicuratori dei Lloyd’s depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell'art. 35, comma 4, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 77 modificato dall’art. 4 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 342 (oggi art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000). Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, legge8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 107, d.lgs. n. 267/2000). Il ricorrente contesta l’addebito della responsabilità contrattuale non sussistendone i presupposti soggettivi indicati dagli artt. 35, comma 4, e 51 DLGS 25 febbraio 1995,n. 77. In virtù di dette norme, infatti, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano alla giunta municipale, in quanto organo di governo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale mediante autonomi poteri di spesa. Allo stesso modo, l'iter procedimentale del riconoscimento del debito fuori bilancio prende le mosse da una proposta in tal senso del responsabile del procedimento. Giova precisare, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano entrambi cessati dalle rispettive cariche politiche di S indaco e Vicesindaco in data 30.05.2001. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 1362, 1891, comma 3 e 1932 cod. civ., in relazione all'art. 17 del contratto assicurativo n. 1356540 sottoscritto dal Comune di Palo del Colle con gli Assicuratori dei Lloyd’s. Nella prospettazione dei ricorrenti, l'esclusione della garanzia ex art. 17 del contratto di assicurazione per una richiesta pervenuta al contraente Comune di Palo e non all'assicurato, e di cui quest'ultimo non ha avuto conoscenza alcuna, determina una deroga assoluta dell'art. 1894 cod. civ. voluto dal legislatore proprio a salvaguardia del terzo beneficiario assicurato nei contratti assicurativi exart 1891 cod. civ. qual è, appunto, quello in esame. Inoltre, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1891, comma 3, cod. civ., a norma del quale le clausole di esclusione o limitazione della garanzia possono essere opposte al terzo assicurato soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia stato informato di tanto dal contraente, mentre nel caso di specie non è mai stata data prova di tale informativa dal contraente Comune di Palo agli assicurati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. I n relazione alle censure proposte da i ricorrent i , con particolare riferimento al secondo mezzo di impugnazione,il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, comma 2 , cod. proc. civ . , attesa la rilevanza delle questioni sollevate relative alla qualificazione del rapporto assicurativo (assicurazione per conto altrui ovvero per conto di chi spetta), a l periodo di eff icacia del contratto di assicurazione e alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, cod. civ., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione della clausola claims made, ai limiti i