CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via S. Tommaso d’Aquino,80 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Como, via Volta,38 -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 2746/2019 depositata il 20.6.2019 e notificata il 20.6.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: responsabilità amministratori [OSCURATO:PERSONA] In primo grado, l'attore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA], ha impugnato la delibera assembleare del 29.05.2014 in tema di compenso dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e di distribuzione di utili ai soci. Ha svolto altresì azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. nei confronti dell'amministratore unico, chiedendo l'annullamento della delibera, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno subito dalla società nonché la sua revoca dalla carica. In data 29 giugno 2015 il convenuto e la società, litisconsorte nel giudizio, dichiaravano la morte di [OSCURATO:PERSONA], che non veniva dichiarata dal legale dell’attore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 300, comma 2, c.p.c., per cui il processo non veniva interrotto. E tuttavia, i convenuti deducevano che il processo sarebbe divenuto improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c. Alla successiva udienza del 7 giugno 2016 si costituivano in prosecuzione del processo le eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 300, comma 2 e 302 c.p.c., al fine di evitare l’interruzione del processo per il dichiarato decesso del loro dante causa. Il processo, andato in decisione, veniva rimesso in istruttoria, in data 7 ottobre 2016, avendo ‒ nelle conclusionali ‒ i convenuti contestato la legittimazione passiva delle eredi, in quanto non socie della predetta società. All’udienza del 10 gennaio 2017, le eredi ribadivano la loro legittimazione a subentrare nel processo, quali eredi universali dell’attore, ed avendo acquisito ‒ in data 3 gennaio 2017, con iscrizione dell’acquisto, depositato ex art .2470 c.c. il 9 gennaio 2017 ‒ la qualità di socie della Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale riteneva efficace la costituzione delle eredi, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., non essendo stato il processo dichiarato interrotto, non essendo stata la morte di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata dal suo difensore, e reputava irrilevante la mancata iscrizione dell’acquisto delle quote del defunto da parte delle eredi, avendo tale iscrizione valenza di mera pubblicità dichiarativa. Le convenute eccepivano, a questo punto, l’estinzione del processo, essendo decorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di morte del de cuius, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., e non avendo le eredi titolo per costituirsi in prosecuzione nel processo, non essendo socie della Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale, annullata la delibera impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 115.094,30. Non risulta rilevante, poi, a detta del Tribunale, la data dell'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento delle quote, e ciò in quanto tale iscrizione avrebbe valenza unicamente dipubblicità dichiarativa. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni preliminari attinenti alla legittimazione attiva degli eredi in prosecuzione.La Corte di merito ha rigettato l’appello perché ha ritenuto che l’azione di responsabilità contro gli amministratori è un diritto esclusivo della società che è fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. Le eredi universali, sulla base dell’accettazione, retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquisito la qualità di socie e potevano esercitare l’azione ex art. 2476, comma 3, c.c. Ragioni di continuità del processo, in funzione dei rapporti derivanti dalla successione mortis causa,conducono ad ammettere che possano acquisire la qualità di sostituto processuale del de cuius senza interruzione del processo per la costituzione volontaria degli eredi ex art. 300 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce , tra gli altri motivi, la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 110, 300, 302, 305 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’art. 110 c.p.c. anche in ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., consentendo la prosecuzione del giudizio alle sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e B rivio Verdiana, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Appare opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza, in considerazione della questione di diritto di particolare importanza che deve essere decisa, e più precisamente se esist a la legittimazione degli eredi ‒ in quanto tali, anche se non soci a loro volta ‒ del socio che ha promosso azione di annullamento di delibera assembleare e di responsabilità, ai sensi dell’art. 2476 c.c. a proseguire nel giudizio promosso o se il processo d ivenga improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della Prima sezione civile.