CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato sul punto della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 luglio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Asti, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dall'aver agito su bene esposto alla pubblica fede siccome ritenuta responsabile della sottrazione di un'autoradio da una vettura parcheggiata sulla pubblica via. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, il pubblico ministero presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge quarfío alla concessione della sospensione condizionale della pena benché l'imputata avesse riportato ben quattro precedenti condanne, per due delle quali aveva beneficiato dell'anzidetta sospensione. Al di là dello sbarramento costituito da questi precedenti, la decisione sarebbe comunque erronea dal momento che non poteva essere effettuata una prognosi positiva circa la condotta futura dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto l'imputata, con la sentenza impugnata, ha beneficiato per la terza volta della sospensione condizionale della pena, donde la relativa statuizione è viziata siccome assunta in violazione delle regole individuate dall'art. 164 cod. pen. La prevenuta, infatti, registra a proprio carico una sentenza di patteggiannento per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada ed una condanna per furto, rispettivamente passate in giudicato il 25 ottobre 2010 ed il 30 luglio 2014, con le quali il beneficio in parola le era già stato concesso. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata e l'annullamento può essere disposto senza rinvio dal momento che questa Corte può provvedere direttamente ad eliminare dalla decisione avversata il beneficio erroneamente concesso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che elimina.