Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 20219/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE DI RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 gennaio 2020, il Giudice di pace di Ragusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 600,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di lesioni personali.

Con sentenza pronunziata il 28 gennaio 2021, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, l'imputato ha proposto, esclusivamente per gli interessi civili, ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 17, legge 24 novembre 1999, n. 468 e degli artt. 464-bis e 552 cod. proc. pen.

La parte sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, revocando conseguentemente le statuizioni civili, perché il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato nullo in quanto privo dell'avviso della facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova; nullità tempestivamente eccepita davanti al Giudice di pace di Ragusa.

A sostegno della propria tesi, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016, che, a suo dire, avrebbe «chiaramente affermato che la violazione dell'avviso all'imputato di potersi avvalere della messa alla prova, determina la nullità del decreto di citazione a giudizio».

2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 208 cod. proc. pen.

La parte sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, revocando conseguentemente le statuizioni civili, perché il Giudice di pace non avrebbe sottoposto a esame l'imputato, nonostante la difesa avesse tempestivamente richiesto il compimento di tale atto. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza.

Il vizio, sostiene il ricorrente, deriverebbe dall'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili, poste a base del giudizio di responsabilità. 2.4 Con un ultimo motivo, deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Al riguardo, rappresenta che il Tribunale di Ragusa non avrebbe considerato che l'imputato non avrebbe agito al fine di arrecare danno alle parti civili.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le costituite parti civili, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso.

4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, sostenendo che esse siano prive di fondamento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo in quanto privo dell'avviso della facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova.

A sostegno della propria tesi, invoca la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016.

Orbene, in primo luogo, va evidenziato che la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, per omesso avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, non è espressamente prevista da alcuna norma.

Quanto alla sentenza della Corte costituzionale citata dalla parte, va precisato che essa ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale contenga anche l'avviso in questione.

La sentenza, dunque, riguarda specificamente il procedimento per decreto penale e non appaiono possibili interpretazioni costituzionalmente orientate, che, facendo perno sulla pronuncia in questione, tendano ad estendere la necessità dell'avviso anche per le procedure con citazione diretta a giudizio.

Il fondamento della pronuncia, infatti, è strettamente legato alle peculiarità del procedimento per decreto.

Dalla lettura della sentenza emerge con chiarezza che l'avviso in questione è costituzionalmente necessario perché, nel procedimento per decreto penale, il termine - previsto a pena di decadenza - entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio ordinario e corrisponde a quello per proporre opposizione.

Per questa ragione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, comma 2, Cost.: «l'omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile», laddove l'imputato, nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, formuli la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale.

Nel caso di citazione a giudizio, invece, non vi sono decadenze: l'interessato, con l'assistenza del difensore, può tranquillamente presentare in udienza la richiesta di messa alla prova.L'indubbia differenza tra le due situazioni non lascia spazio ad alcuna interpretazione finalizzata a estendere la portata applicativa della pronuncia della Corte costituzionale anche alle procedure con citazione diretta a giudizio. 1.2 II secondo motivo, relativo alla presunta nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla mancata sottoposizione ad esame dell'imputato, è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che "La mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 6152, del 18/11/2020, Rv. 281339).

Ebbene, dal verbale d'udienza (che può essere sicuramente visionato, avendo il ricorrente fatto questione di violazione di norme processuali) risulta che la difesa non ha eccepito la mancata sottoposizione ad esame dell'imputato, determinando così la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. 2.3 II terzo motivo, relativo al presunto vizio di motivazione per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è inammissibile.

Va osservato, infatti, che ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace.

Sul punto è sufficiente rimarcare che la pronunzia impugnata è stata emessa dopo l'introduzione (a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11) dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo i quali, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c). 2.4 II quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, per difetto di un concreto interesse ad impugnare sul punto.

Il ricorso, infatti, è stato «proposto esclusivamente per gli interessi civilistici», rispetto ai quali la concessione delle attenuanti generiche risulta del tutto ininfluente.

Al riguardo, va ricordato che l'interesse a impugnare, posto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Sussiste, cioè, un interesse concreto a impugnare solo se possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dal riconoscimento delle attenuanti generiche, considerata la già intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957) e l'irrilevanza delle circostanze in questione rispetto agli interessi civilistici.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 24/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE DI RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 gennaio 2020, il Giudice di pace di Ragusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 600,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di lesioni personali. Con sentenza pronunziata il 28 gennaio 2021, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, l'imputato ha proposto, esclusivamente per gli interessi civili, ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 17, legge 24 novembre 1999, n. 468 e degli artt. 464-bis e 552 cod. proc. pen. La parte sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, revocando conseguentemente le statuizioni civili, perché il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato nullo in quanto privo dell'avviso della facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova; nullità tempestivamente eccepita davanti al Giudice di pace di Ragusa. A sostegno della propria tesi, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016, che, a suo dire, avrebbe «chiaramente affermato che la violazione dell'avviso all'imputato di potersi avvalere della messa alla prova, determina la nullità del decreto di citazione a giudizio». 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 208 cod. proc. pen. La parte sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, revocando conseguentemente le statuizioni civili, perché il Giudice di pace non avrebbe sottoposto a esame l'imputato, nonostante la difesa avesse tempestivamente richiesto il compimento di tale atto. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza. Il vizio, sostiene il ricorrente, deriverebbe dall'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili, poste a base del giudizio di responsabilità. 2.4 Con un ultimo motivo, deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Al riguardo, rappresenta che il Tribunale di Ragusa non avrebbe considerato che l'imputato non avrebbe agito al fine di arrecare danno alle parti civili. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le costituite parti civili, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, sostenendo che esse siano prive di fondamento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo in quanto privo dell'avviso della facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova. A sostegno della propria tesi, invoca la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016. Orbene, in primo luogo, va evidenziato che la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, per omesso avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, non è espressamente prevista da alcuna norma. Quanto alla sentenza della Corte costituzionale citata dalla parte, va precisato che essa ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale contenga anche l'avviso in questione. La sentenza, dunque, riguarda specificamente il procedimento per decreto penale e non appaiono possibili interpretazioni costituzionalmente orientate, che, facendo perno sulla pronuncia in questione, tendano ad estendere la necessità dell'avviso anche per le procedure con citazione diretta a giudizio. Il fondamento della pronuncia, infatti, è strettamente legato alle peculiarità del procedimento per decreto. Dalla lettura della sentenza emerge con chiarezza che l'avviso in questione è costituzionalmente necessario perché, nel procedimento per decreto penale, il termine - previsto a pena di decadenza - entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio ordinario e corrisponde a quello per proporre opposizione. Per questa ragione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, comma 2, Cost.: «l'omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile», laddove l'imputato, nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, formuli la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale. Nel caso di citazione a giudizio, invece, non vi sono decadenze: l'interessato, con l'assistenza del difensore, può tranquillamente presentare in udienza la richiesta di messa alla prova.L'indubbia differenza tra le due situazioni non lascia spazio ad alcuna interpretazione finalizzata a estendere la portata applicativa della pronuncia della Corte costituzionale anche alle procedure con citazione diretta a giudizio. 1.2 II secondo motivo, relativo alla presunta nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla mancata sottoposizione ad esame dell'imputato, è manifestamente infondato. Al riguardo, va ricordato che "La mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 6152, del 18/11/2020, Rv. 281339). Ebbene, dal verbale d'udienza (che può essere sicuramente visionato, avendo il ricorrente fatto questione di violazione di norme processuali) risulta che la difesa non ha eccepito la mancata sottoposizione ad esame dell'imputato, determinando così la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. 2.3 II terzo motivo, relativo al presunto vizio di motivazione per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è inammissibile. Va osservato, infatti, che ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace. Sul punto è sufficiente rimarcare che la pronunzia impugnata è stata emessa dopo l'introduzione (a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11) dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo i quali, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c). 2.4 II quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, per difetto di un concreto interesse ad impugnare sul punto. Il ricorso, infatti, è stato «proposto esclusivamente per gli interessi civilistici», rispetto ai quali la concessione delle attenuanti generiche risulta del tutto ininfluente. Al riguardo, va ricordato che l'interesse a impugnare, posto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Sussiste, cioè, un interesse concreto a impugnare solo se possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dal riconoscimento delle attenuanti generiche, considerata la già intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957) e l'irrilevanza delle circostanze in questione rispetto agli interessi civilistici. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore
Decreto Cassazione n. 20219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris