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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 09204/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez. 837/2026 CC - 27/02/2026 R.G.N. 3767/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9204/2026 Roma, lì, 10/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 04 dicembre 2025 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa in data 10 luglio 2025 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975, 2 e 7 legge n. 895/1967, 648, 697 e 337 cod. pen. commessi o accertati il 21 gennaio 2025.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura l'erronea dosimetria degli aumenti disposti per la continuazione con i vari reati satellite, prossimi alla loro pena edittale e perciò configuranti, di fatto. un mero cumulo materiale.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione ad un motivo di appello al quale il ricorrente ha esplicitamente rinunciato.

Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).

4. Il ricorso proposto è inammissibile, dal momento che deduce un vizio afferente alla misura della pena concordata dalle parti, che non può essere rilevato in quanto tale misura consegue al negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, non modificabile dal giudice e non contestabile, se non nel caso di determinazione di una pena illegale.

Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), e «Non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva» (Sez. 1, n. 41411 del 15/12/2025, Rv. 289033)

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez. 837/2026 CC - 27/02/2026 R.G.N. 3767/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9204/2026 Roma, lì, 10/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 04 dicembre 2025 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa in data 10 luglio 2025 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975, 2 e 7 legge n. 895/1967, 648, 697 e 337 cod. pen. commessi o accertati il 21 gennaio 2025. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura l'erronea dosimetria degli aumenti disposti per la continuazione con i vari reati satellite, prossimi alla loro pena edittale e perciò configuranti, di fatto. un mero cumulo materiale. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione ad un motivo di appello al quale il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920). 4. Il ricorso proposto è inammissibile, dal momento che deduce un vizio afferente alla misura della pena concordata dalle parti, che non può essere rilevato in quanto tale misura consegue al negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, non modificabile dal giudice e non contestabile, se non nel caso di determinazione di una pena illegale. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), e «Non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva» (Sez. 1, n. 41411 del 15/12/2025, Rv. 289033) 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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