CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'assenza di elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che inteso a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie valorizzate dai giudizi di merito, reiterando profili di censura già dedotti in appello, esso risulta privo di specificità, non essendo connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., non essendo confrontato con la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che, contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale con motivazione esente da vizi (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), ha congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto non avendo la difesa fornito alcun elemento effettivamente dimostrativo della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto, debba ritenersi correttamente qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 648 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 - 0); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1