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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 08588/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 09/02/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 4 giugno 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili e condannati a pena ritenuta di giustizia: - [OSCURATO:PERSONA] per reati di detenzione ad uso non personale di sostanze stupefacenti di varie tipologie (capi 1 e 2); - Velardita per reati di detenzione ad uso non personale di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi, anche clandestine, e del relativo munizionamento (capi 3, 4, 5, 6).

2. [OSCURATO:PERSONA] con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge in relazione all'art. 23, comma 3, del dl. 9 novembre 2020, n. 149.

Sul punto la difesa rappresenta e documenta di avere tempestivamente inoltrato a mezzo PEC richiesta di trattazione orale in data 25 novembre 2021 per l'udienza dell'Il dicembre 2020 dinanzi la Corte di appello.

A tale data la trattazione veniva rinviata al 18 dicembre 2020 sul presupposto che, pur non risultando agli atti la richiesta di trattazione orale da parte della difesa, nemmeno il Procuratore generale aveva presentato le proprie conclusioni scritte.

L'udienza del 18 dicembre 2020 subiva rinvio d'ufficio al 9 febbraio 2021 sul rilievo che il fascicolo del procedimento non era stato inserito nel ruolo di udienza.

Il Procuratore Generale rassegnava le proprie conclusioni quindici giorni prima di detta udienza.

All'udienza del 9 febbraio 2021 la difesa, munita di procura speciale e di dichiarazione confessoria del proprio assistito - come da pregresse intese con il Procuratore Generale, che a tale dichiarazione aveva subordinato la possibilità di accedere al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. - produceva le PEC di ricezione e di avvenuta consegna della richiesta di trattazione, inviate in data 25 novembre 2020.

La Corte di Appello, valutando la richiesta tardiva, negava la trattazione orale e procedeva alla trattazione cartolare in violazione del disposto dell'articolo 23, comma 3, del dl. n. 149 del 2020, in concreto, impedendo alla difesa di accedere al concordato e di fruire della riduzione di pena.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La Corte di appello si è limitata a confermare la decisione del primo giudice, denegando la riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., con motivazione stereotipata ed avulsa dalla realtà processuale, senza rispondere esaustivamente ai rilievi sul punto formulati nell'atto di appello, lì dove si era evidenziato che la sostanza stupefacente detenuta era quasi esclusivamente cannabis, essendo tanto esigua la quantità di cocaina "da rasentare la possibilità di essere destinata ad uso personale", e si erano poste in evidenza la incensuratezza dell'imputato, la sua età avanzata, il dato ponderale ed i mezzi rudimentali utilizzati.

3. [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 23, comma 3, del d.l. n. 149 del 2020.

Il motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Ribadisce quanto riferito dal difensore del coimputato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Vizi di motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali la Corte ha inteso procedere con trattazione scritta, pur in presenza di una tempestiva richiesta della difese di procedere alla trattazione orale.

3.3. Vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendo stata motivata la inammissibilità della richiesta di revoca della misura di sicurezza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta che: - in data 25 novembre 2021, e dunque entro il termine di quindici giorni liberi previsto dall'articolo 23, comma 3, d.l. n. 149 del 2020, veniva tempestivamente inoltrata e consegnata a mezzo PEC all'ufficio procedente l'istanza difensiva di trattazione orale per l'udienza dell'Il dicembre 2021; - in tale udienza gli imputati - entrambi agli arresti domiciliari - erano assenti, né avevano avanzato richiesta di presenziare; si dava erroneamente atto che non era pervenuta richiesta di trattazione orale (v. verbale prestampato), e veniva disposto rinvio all'udienza del 18 dicembre 2021 sul rilievo che il Procuratore Generale non aveva "presentato conclusioni scritte ritualmente e tempestivamente comunicate al difensore"; - la nota contenente le conclusioni della parte pubblica - da valere come memoria in caso di trattazione orale -, acquisita il 14 dicembre 2021, era comunicata ai difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in pari data (v. cd. artefatto, allegato al fascicolo); - con provvedimento adottato fuori udienza il 20 gennaio 2021 (sul presupposto che non risultava prevista tabellarmente la presenza del relatore per l'udienza del 27 gennaio 2021, fissata per la decisione del gravame) e comunicato ai difensori a mezzo PEC in data 21 gennaio 2021, la trattazione era differita al 9 febbraio 2021, data in cui il procedimento era definito in camera di consiglio.

3. Alla stregua della ricostruita sequenza degli atti del procedimento, è emerso che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 - la difesa ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23 cit., comma 1, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, inoltrandola attraverso i canali telematici come individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 23.

A prescindere dalle motivazioni dei rinvii di volta in volta disposti dalla Corte, non è ragionevole ritenere che la richiesta dovesse essere reiterata per le udienze successive, essendo previsto dall'art. 23, comma 1, cit. che la trattazione scritta - suscettibile di deroga a richiesta della parte - dovesse valere per la "decisione" degli appelli e non per le singole udienze (v. art. 23, comma 1); sicchè anche la richiesta di trattazione orale non poteva che essere riferita alla decisione (e dunque all'intero procedimento che di norma si esaurisce in unica udienza in sede di gravame); né poteva farsi carico alla difesa di documentare la tempestività della propria istanza quando la stessa era stata già ritualmente depositata con le modalità di trasmissione prescritte dalla medesima disciplina emergenziale all'ufficio di cancelleria deputato a riceverla.

4. Lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (v.

Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, in relazione al giudizio d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, "ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale").

5. Assorbito ogni altro motivo, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 09/02/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 4 giugno 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili e condannati a pena ritenuta di giustizia: - [OSCURATO:PERSONA] per reati di detenzione ad uso non personale di sostanze stupefacenti di varie tipologie (capi 1 e 2); - Velardita per reati di detenzione ad uso non personale di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi, anche clandestine, e del relativo munizionamento (capi 3, 4, 5, 6). 2. [OSCURATO:PERSONA] con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge in relazione all'art. 23, comma 3, del dl. 9 novembre 2020, n. 149. Sul punto la difesa rappresenta e documenta di avere tempestivamente inoltrato a mezzo PEC richiesta di trattazione orale in data 25 novembre 2021 per l'udienza dell'Il dicembre 2020 dinanzi la Corte di appello. A tale data la trattazione veniva rinviata al 18 dicembre 2020 sul presupposto che, pur non risultando agli atti la richiesta di trattazione orale da parte della difesa, nemmeno il Procuratore generale aveva presentato le proprie conclusioni scritte. L'udienza del 18 dicembre 2020 subiva rinvio d'ufficio al 9 febbraio 2021 sul rilievo che il fascicolo del procedimento non era stato inserito nel ruolo di udienza. Il Procuratore Generale rassegnava le proprie conclusioni quindici giorni prima di detta udienza. All'udienza del 9 febbraio 2021 la difesa, munita di procura speciale e di dichiarazione confessoria del proprio assistito - come da pregresse intese con il Procuratore Generale, che a tale dichiarazione aveva subordinato la possibilità di accedere al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. - produceva le PEC di ricezione e di avvenuta consegna della richiesta di trattazione, inviate in data 25 novembre 2020. La Corte di Appello, valutando la richiesta tardiva, negava la trattazione orale e procedeva alla trattazione cartolare in violazione del disposto dell'articolo 23, comma 3, del dl. n. 149 del 2020, in concreto, impedendo alla difesa di accedere al concordato e di fruire della riduzione di pena. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello si è limitata a confermare la decisione del primo giudice, denegando la riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., con motivazione stereotipata ed avulsa dalla realtà processuale, senza rispondere esaustivamente ai rilievi sul punto formulati nell'atto di appello, lì dove si era evidenziato che la sostanza stupefacente detenuta era quasi esclusivamente cannabis, essendo tanto esigua la quantità di cocaina "da rasentare la possibilità di essere destinata ad uso personale", e si erano poste in evidenza la incensuratezza dell'imputato, la sua età avanzata, il dato ponderale ed i mezzi rudimentali utilizzati. 3. [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 23, comma 3, del d.l. n. 149 del 2020. Il motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ribadisce quanto riferito dal difensore del coimputato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Vizi di motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali la Corte ha inteso procedere con trattazione scritta, pur in presenza di una tempestiva richiesta della difese di procedere alla trattazione orale. 3.3. Vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendo stata motivata la inammissibilità della richiesta di revoca della misura di sicurezza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta che: - in data 25 novembre 2021, e dunque entro il termine di quindici giorni liberi previsto dall'articolo 23, comma 3, d.l. n. 149 del 2020, veniva tempestivamente inoltrata e consegnata a mezzo PEC all'ufficio procedente l'istanza difensiva di trattazione orale per l'udienza dell'Il dicembre 2021; - in tale udienza gli imputati - entrambi agli arresti domiciliari - erano assenti, né avevano avanzato richiesta di presenziare; si dava erroneamente atto che non era pervenuta richiesta di trattazione orale (v. verbale prestampato), e veniva disposto rinvio all'udienza del 18 dicembre 2021 sul rilievo che il Procuratore Generale non aveva "presentato conclusioni scritte ritualmente e tempestivamente comunicate al difensore"; - la nota contenente le conclusioni della parte pubblica - da valere come memoria in caso di trattazione orale -, acquisita il 14 dicembre 2021, era comunicata ai difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in pari data (v. cd. artefatto, allegato al fascicolo); - con provvedimento adottato fuori udienza il 20 gennaio 2021 (sul presupposto che non risultava prevista tabellarmente la presenza del relatore per l'udienza del 27 gennaio 2021, fissata per la decisione del gravame) e comunicato ai difensori a mezzo PEC in data 21 gennaio 2021, la trattazione era differita al 9 febbraio 2021, data in cui il procedimento era definito in camera di consiglio. 3. Alla stregua della ricostruita sequenza degli atti del procedimento, è emerso che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 - la difesa ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23 cit., comma 1, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, inoltrandola attraverso i canali telematici come individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 23. A prescindere dalle motivazioni dei rinvii di volta in volta disposti dalla Corte, non è ragionevole ritenere che la richiesta dovesse essere reiterata per le udienze successive, essendo previsto dall'art. 23, comma 1, cit. che la trattazione scritta - suscettibile di deroga a richiesta della parte - dovesse valere per la "decisione" degli appelli e non per le singole udienze (v. art. 23, comma 1); sicchè anche la richiesta di trattazione orale non poteva che essere riferita alla decisione (e dunque all'intero procedimento che di norma si esaurisce in unica udienza in sede di gravame); né poteva farsi carico alla difesa di documentare la tempestività della propria istanza quando la stessa era stata già ritualmente depositata con le modalità di trasmissione prescritte dalla medesima disciplina emergenziale all'ufficio di cancelleria deputato a riceverla. 4. Lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (v. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, in relazione al giudizio d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, "ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale"). 5. Assorbito ogni altro motivo, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulter
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