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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14134/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - quale giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva domandato la revoca del provvedimento datato 10/06/2019, a mezzo del quale era stata disposta la revoca dell'indulto in precedenza concessogli.

Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 1 legge 31 luglio 2006, n. 241.

In ipotesi difensiva l'ordinanza in esame, pur essendo partita dalla corretta premessa secondo cui - ai fini della revoca dell'indulto, nel caso di continuazione, andassero individuati i singoli reati e le relative pene, onde verificare il superamento del limite di pena per la revoca di diritto - non aveva poi in concreto compiuto tale operazione, emettendo il sopra indicato provvedimento di rigetto.

Il difensore ha anche depositato memoria di replica, a mezzo della quale - ribadendo le doglianze esposte nell'atto di impugnazione - ha precisato come non siano state indicate le ragioni per le quali il principio richiamato nel provvedimento impugnato risolva la questione sollevata, consistente nel fatto che il reato che ha determinato la revoca dell'indulto non può considerarsi, per un fatto sopravvenuto, commesso successivamente alla concessione del beneficio.

2. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Invero, il provvedimento di revoca dell'indulto, confermato dalla ordinanza impugnata, si fonda sulla considerazione che il condannato ha posto in essere - in epoca posteriore, rispetto alla concessione del beneficio e entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 - un altro reato di tentata rapina aggravata, in relazione al quale ha riportato una condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

Trattasi di un caso ricadente nel disposto di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 2006, secondo cui "il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni".

Noto è poi che i reati, pur se uniti in continuazione, mantengono a determinati effetti la propria individualità, elemento che depone univocamente per la infondatezza della tesi difensiva.

3. Il ricorrente oppone le considerazioni sopra riportate, che sono ripetitive di doglianze già formulate dinanzi alla Corte distrettuale, che ha correttamente chiarito come il riconoscimento del vincolo della continuazione, tra la sentenza che ha dato luogo alla avversata revoca e d altre precedenti, non incida sulla sussistenza delle condizioni atte a condurre alla revoca dell'indulto.4.

Consegue l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - quale giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva domandato la revoca del provvedimento datato 10/06/2019, a mezzo del quale era stata disposta la revoca dell'indulto in precedenza concessogli. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 1 legge 31 luglio 2006, n. 241. In ipotesi difensiva l'ordinanza in esame, pur essendo partita dalla corretta premessa secondo cui - ai fini della revoca dell'indulto, nel caso di continuazione, andassero individuati i singoli reati e le relative pene, onde verificare il superamento del limite di pena per la revoca di diritto - non aveva poi in concreto compiuto tale operazione, emettendo il sopra indicato provvedimento di rigetto. Il difensore ha anche depositato memoria di replica, a mezzo della quale - ribadendo le doglianze esposte nell'atto di impugnazione - ha precisato come non siano state indicate le ragioni per le quali il principio richiamato nel provvedimento impugnato risolva la questione sollevata, consistente nel fatto che il reato che ha determinato la revoca dell'indulto non può considerarsi, per un fatto sopravvenuto, commesso successivamente alla concessione del beneficio. 2. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. Invero, il provvedimento di revoca dell'indulto, confermato dalla ordinanza impugnata, si fonda sulla considerazione che il condannato ha posto in essere - in epoca posteriore, rispetto alla concessione del beneficio e entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 - un altro reato di tentata rapina aggravata, in relazione al quale ha riportato una condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.800,00 di multa. Trattasi di un caso ricadente nel disposto di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 2006, secondo cui "il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni". Noto è poi che i reati, pur se uniti in continuazione, mantengono a determinati effetti la propria individualità, elemento che depone univocamente per la infondatezza della tesi difensiva. 3. Il ricorrente oppone le considerazioni sopra riportate, che sono ripetitive di doglianze già formulate dinanzi alla Corte distrettuale, che ha correttamente chiarito come il riconoscimento del vincolo della continuazione, tra la sentenza che ha dato luogo alla avversata revoca e d altre precedenti, non incida sulla sussistenza delle condizioni atte a condurre alla revoca dell'indulto.4. Consegue l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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