CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 41091/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 489-477 cod. pen., commesso il 16 agosto 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi su: - nullità della citazione a giudizio perché priva della sottoscrizione del giudice, degli avvisi sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, della trattazione del processo in camera di consiglio salva diversa richiesta di parte; - insussistenza della fattispecie di reato; - esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il primo motivo, a differenza degli altri due, non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 giugno 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto che: la recidiva reiterata e specifica pur contestata non è stata ritenuta dal primo giudice, vanno computati di 116 giorni di sospensione (56 giorni per rinvio su richiesta della difesa dal 11 gennaio 2021 al 8 marzo 2021, 60 giorni per rinvio udienza del 6 dicembre 2021 per impedimento dell'imputato). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec