CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare formulata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla pena residua di anni 1 mesi 10 giorni 26 di reclusione in espiazione per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso negli anni 2008 e 2009, dando rilievo all'assenza di risorse economiche del condannato, che aveva indicato come luogo di detenzione il domicilio di un amico titolare di reddito di cittadinanza e contratto di locazione immobiliare, del quale tuttavia non ricordava il nome, così da non consentire all'UEPE di effettuare accertamenti al riguardo, e da radicare una prognosi di inaffidabilità in ordine all'idoneità della misura alternativa ad inibire il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa notifica, al condannato e al difensore nominato in epoca antecedente, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la discussione dell'istanza ex art. 47-ter ord.pen., con conseguente produzione di una nullità assoluta ex artt. 178 e 179 cod.proc.pen.; con un secondo motivo, lamenta vizio di motivazione con riguardo alla presumibile declinazione di false generalità da parte del ricorrente nel corso della sua permanenza in Italia, valorizzata dal Tribunale al fine del giudizio di inaffidabilità dell'assenza di altre pendenze e precedenti penali a carico, nonostante il fotosegnalamento operato al momento dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, la regolare condotta tenuta in carcere e la risalenza di oltre dieci anni dell'unica condanna esistente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta ex actis dalla lettura dell'istanza originaria di ammissione alla misura alternativa che il condannato ha dichiarato di essere titolare di alias corrispondente alle generalità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che in relazione a tali generalità egli è stato arresto il 10.04.2020 in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso per l'espiazione della pena residua di anni 1 mesi 10 giorni 26 di reclusione inflitta con la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73 DPR n. 309 del 1990 emessa nei suoi confronti con le generalità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cui si riferisce il presente procedimento di sorveglianza. Risulta altresì, da apposita interrogazione al DAP, che in relazione al predetto titolo il condannato è stato scarcerato il 13.10.2021 a seguito di espiazione ed estinzione della pena. Da ciò consegue che deve ritenersi venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione dell'impugnazione del provvedimento gravato, che ha respinto l'istanza di ammissione a una misura detentiva che, ove accolta, non potrebbe più trovare applicazione; né il ricorrente ha manifestato, con specifica e motivata deduzione, un eventuale diverso interesse a coltivare l'impugnazione, che deve perciò essere dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) del codice di rito. 2. La sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione non comporta l'adozione di provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile una soccombenza, neppure virtuale, della parte (ex plurimis, Sez. Un. n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; nonché Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25/03/2