CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 22838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE ASSISE PALERMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto "dichiararsi la Corte di assise di Palermo competente a conoscere del procedimento penale già n.15423/2017 RGNR Notizie di reato della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri e annullarsi senza rinvio la sentenza di incompetenza emessa dalla medesima Corte d'assise in data 11 novembre 2021 e tramettere gli atti a tale autorità giudiziaria per il prosieguo". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 novembre 2021, il G.I.P. del Tribunale di Milano - richiesto di applicare dal pubblico ministero misure cautelari, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., nei confronti di più persone indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dietro pagamento di somme di denaro e di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento nonché per delitti contro la persona, l'ordine pubblico e la fede pubblica - ha sollevato conflitto di competenza negativo con la Corte di assise di Palermo. Quest'ultima, con sentenza resa in data 11 novembre 2021 aveva dichiarato la propria incompetenza, indicando la Corte di assise di Milano quale giudice competente per tutti i reati contestati nel procedimento penale già al suo esame ed aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero di quella sede che, infine, aveva promosso l'azione cautelare dinnanzi al G.I.P confliggente. 2. A sostengo della decisione, la Corte di assise premetteva che la competenza per territorio era determinata dal luogo di inizio della consumazione dell'unico tra i reati connessi - l'associazione a delinquere diretto alla consumazione di più delitti previsti dall'art. 12, comma 3 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 - per il quale, a mente dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., le funzioni pubblico ministero devono essere svolte dal «procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto giudiziario». In tale particolare ipotesi, infatti, opera una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri. Tenuto conto della prospettazione accusatoria - che individua uno stretto legame tra i trasferimenti di denaro, frequentemente attuati con la gestione le circuito cosiddetto hawala, ed il traffico di migranti sicché ogni partenza di questi ultimi dai paesi di origine e dalle coste libiche è indefettibilmente correlato al versamento della somma di denaro - la prima condotta accertata in cui si era manifestata l'operatività in territorio italiano dell'associazione, costituita da più cellule operanti in più Stati ma in collegamento tra loro all'interno di un network unitario, era stato il trasferimento, nell'anno 2017, della centrale di gestione del circuito finanziario da Roma a Milano, con a capo l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Tale operazione segnava, dunque, nel presente procedimento l'inizio della consumazione del reato associativo rielevante ai fini della competenza territoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. La centrale di gestione delle movimentazioni di denaro con metodo hawala rappresentava, più precisamente, il luogo dell'ideazione e direzione delle attività criminose legate alla gestione dei flussi migratori. D'altra parte, la città di Milano costituiva il luogo di stabile residenza della maggior parte degli imputati. Non avevano, invece, rilevanza le successive fasi di gestione del traffico dei migranti. Gli sbarchi, in particolare, costituivano l'epilogo della pregressa attività illecita dell'associazione condotta attraverso la gestione delle somme versate dai migranti il cui effettivo versamento consentiva la loro partenza dalle coste libiche.2. Il G.I.P. del Tribunale di Milano ha, a sua volta, ricusato la propria competenza territoriale osservando che solo parcellizzando la contestazione e facendo, dunque, ricorso ad un'interpretazione arbitraria, l'attività di hawala operata dalla cellula milanese poteva essere considerata la prima forma di manifestazione concreta del reato associativo. Secondo il capo di imputazione, oltre a quella lombarda, altre cellule territoriali, ubicate in altre zone di Italia, a Roma e a Udine, avevano operato a fianco di quella milanese nel periodo contestato. Anzi, la cellula romana era stata, in ordine cronologico, la prima ad essere costituita e a funzionare. Del tutto irrilevanti sono le condotte precedenti all'anno 2017, come il trasferimento della gestione da Roma e Milano, perché fuori dall'epoca indicata nel capo di imputazione Tanto posto - prosegue il G.I.P. - quale che sia l'orientamento preferibile in tema dì determinazione della competenza territoriale in presenza di più reati connessi con quello associativo, la competenza non può giammai essere radicata in capo all'autorità giudiziaria di Milano. Se si fa riferimento al più grave dei reati fine o a quello commesso prima - criterio, quest'ultimo, peraltro oggettivamente inapplicabile al reato associativo per la contemporanea esistenza di più cellule non rispondenti ad un unico vertice e per l'incompatibilità con il principio dell'attrazione della competenza fissata dall'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen. - la competenza territoriale spetta all'autorità giudiziaria di Catania, perché in quel distretto sono avvenuti i primi sbarchi contestati al capo b) della rubrica. Se si applicano, stante l'assenza di elementi fattuali seriamente identificativi del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, i criteri sussidiari di cui all'art. 9 cod. proc. pen., la competenza si radica presso l'autorità giudiziaria di Palermo, che è il luogo in cui ha sede l'ufficio di Procura che per primo ha iscritto la notizia di reato. Non può, in ogni caso, considerarsi decisivo lo svolgimento dell'attività di hawala da parte della cellula di Milano perché alla luce del fatto contestato al capo c) deve escludersi che essa, integrante il meno grave reato di intermediazione finanziaria abusiva, fosse funzionale in via esclusiva alla commissione del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione che, pertanto, risulta il reato più grave cui eventualmente ancorare la competenza territoriale in caso di non identificazione del luogo di consumazione del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo ad una situazione di stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto, atteso che il giudice per le indagini preliminari divenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen. a seguito della sentenza di incompetenza pronunziata dal giudice del dibattd a, a sua volta, declinato la cognizione del procedimento esplicitamente non sulla rinnovazione della misura cautelare, ma sollevando la questione di competenza con la denunzia del conflitto negativo. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza della Corte di assise di Catania. 3. In premessa, va ricordato che è indiscusso il principio per cui, a fini di individuazione della competenza - fermo restando che la Corte regolatrice investita del conflitto deve, nell'esercizio della funziona giurisdizionale, sempre verificare la corrispondenza tra fatto descritto nella contestazione e la norma incriminatrice di riferimento (Sez. u. n 18621 del 23.6.2016, dep.2017, Zimarmani, Rv 269585) - occorre sempre fare riferimento alla prospettazione dei fatti espressa dall'organo dell'accusa nella imputazione a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015; Rv. 264539 - 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782 - 01). 4. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di assise di Palermo non può, alla luce del chiaro tenore letterale del capo A) dell'imputazione - che fa esplicito e ripetuto riferimento ad un unico sodalizio con vertici operanti principalmente all'estero ed articolato nel territorio italiano in più cellule tra loro autonome dislocate "diverse aree territoriali" (Milano, Udine, Roma) - individuarsi nella città di Milano il luogo di consumazione del reato associativo e, conseguentemente, radicare presso l'autorità giudiziaria del capoluogo lombardo la competenza ex art. 51, comma 3 -bis cod. proc. pen., La prospettazione accusatoria non assegna alla cellula milanese un ruolo preponderante rispetto a quelle operative in altri luoghi nell'ambito di un'organizzazione transazionale unitaria. Essa, pertanto, non può essere identificata con la "base in cui avviene la programmazione, l'ideazione e la direzione delle attività criminose" in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza più recente in tema di determinazione della competenza territoriale dei reati associativi (ex plurimis Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017 Rv. 271585 - 01 D'Amato). Di ciò, d'altra parte, è consapevole la Corte di assise che per attribuire la competenza territoriale a Milano ritiene, comunque, decisivo uno specifico fatto storico, «il passaggio in epoca anteriore all'anno 2017 della centrale di gestione del circuito hawala da Roma a Milano», non risultante dall'imputazione e comunque antecedente al periodo oggetto di contestazione. 5. L'impossibilità, allo stato, di individuare il luogo di consumazione dell'associazione a delinquere impone di prendere in considerazione gli altri reati connessi. ormai pacifico approdo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, che quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale; qualora non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l'associazione, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3 , stesso codice (Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Rv. 276812 - 01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Rv. 269246 - 01; Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Rv. 266194 - 01; Sez. 1, n. 27561 del 09/06/2010, Rv. 247880 - 01). Nel caso in verifica, tra le violazioni connesse all'art. 416-bis cod. pen., le più gravi sono, paritariamente, quelle previste dall'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Italia ed in Stati europei di cittadini stranieri trasportati dal continente africano), la prima delle quali, in ordine di tempo, è stata commessa con lo sbarco di 1422 migranti presso il porto di Catania in data 14 luglio 2017, circostanza quest'ultima che radica la competenza presso l'autorità giudiziaria etnea. Si tratta, d'altra parte, di soluzione conforme al criterio di effettiva manifestazione e realizzazione dell'operatività della struttura che la giurisprudenza dl questa Corte pone a fondamento dell'ormai consolidato orientamento in base al quale la competenza per territorio dei reati associativi è determinata non dal luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris" ma da quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Non vi è dubbio che l'operatività del sodalizio criminoso diviene esternamente percepibile proprio attraverso l'esecuzione dei delitti programmati (ex plurimis Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635 - 01; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Rv. 266744 - 01 e, parzialmente, Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015 Rv. 263612 - 01). 6. Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dal Procuratore generale in sede di conclusioni di annullare senza rinvio la sentenza di incompetenza pronunziata dalla Corte di assise di Palermo. Tale pronuncia quantunque non possa - a differenza di quanto previsto dall'abrogato codice di rito - essere annullata, resta implicitamente caducata per effetto della presente decisione definitiva, vincolante sulla competenza ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen. in relazione all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. Gli atti, in applicazione dell'art. 23 cod. proc. pen., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale, 15 marzo 1996, n. 70, e tenuto conto che l'azione penale è stata esercitata dinanzi a giudice territorialmente incompetente, vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di assise di Catania e dispone trasmettersi gli at