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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08189/2022

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to e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studiodell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti;- parte ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi legalirapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zaccardo di Vasto, el.dom.ti in Roma, Via G.Ramusio 6, presso lo studiodell’avv.[OSCURATO:PERSONA].- parte controricorrente -avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 263/3/14 del20/11/14;Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];V.te le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto delricorso.§

1. Il Comune di Montenero di Bisaccia propone tre motivi di ricorso per lacassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissionetributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha annullato gli avvisidi accertamento per Tarsu 2004 notificati alle società controricorrenti, “perla parte eccedente il 40% della tassa dovuta, con obbligo per il Comune dirideterminare le ulteriori somme dovute a titolo di sanzioni, interessimoratori e voci accessorie quantificati in percentuale sulla tassaeffettivamente dovuta”.La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:- infondata era la pretesa delle società di totale esenzione dalla Tarsu suiloro insediamenti industriali per smaltimento in proprio, dal momentoche il presupposto della tassa era dato dal solo fatto della occupazione odetenzione di locali potenzialmente produttivi di rifiuti (art.62, co. 2,d.lvo 507/93);- fondata era invece la richiesta subordinata di riduzione del tributo inmisura non superiore al 40% della tariffa, atteso il mancato svolgimentoda parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti (ovvero il suosvolgimento in grave violazione delle prescrizioni regolamentari) nellazona di ubicazione dell'immobile;- questa riduzione non era esclusa dalla mancata presentazione delladenuncia di cui all'articolo 70 d.lvo 507/93, la quale rendeva inopponibilial Comune, non già la mancata attivazione del servizio ovvero la suairregolarità, ma le sole cause di esclusione del presupposto impositivoindividuate dall'articolo 62, co. 2, cit..Resistono con unitario controricorso e memoria le società.2 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dalsopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020,inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento inpresenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nonavendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co.1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 70, 73,59 d.lvo 507/93, nonché 10 l. 212/00.

Per avere la Commissione TributariaRegionale ammesso le società alla riduzione della tassa per mancatosvolgimento del servizio nonostante che esse, insediatesi fin dal 1998, nonavessero mai presentato la dovuta denuncia di legge; il che, da un lato,concretava la violazione dell'obbligo di buona fede gravante sulcontribuente e, dall'altro, aveva impedito al Comune di predisporre unaspecifica ed adeguata pianificazione e modulazione del servizio in relazioneall'utenza della zona.§ 2.2 Il motivo è infondato.In base all’art.70 d.lvo 507/93: “1.

I soggetti di cui all'art. 63 presentanoal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione odetenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio delComune.

La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dalComune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli ufficicomunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli annisuccessivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate.

Incaso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme,ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie edestinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunqueinfluisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati daindicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione,deve contenere l’indicazione (…) dell'ubicazione, superficie e destinazione3 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,nonche' della data di inizio dell'occupazione o detenzione”.Stabilisce poi l’art.62 co. 2^ d.lvo 507/93 che l’avvenuta presentazionedella denuncia (originaria o di variazione) costituisce la condizione diopponibilità al Comune di determinati fatti esonerativi (inidoneità dei locali,per natura o uso particolare, alla produzione di rifiuti; obiettive condizioni diinutilizzabilità).In tal senso operano anche le fattispecie di riduzione di cui all’art.66 d.lvo507/93 (v. co. 5^ e 6^).Analoga condizione non è invece prevista per la particolare ipotesi diriduzione tariffaria, qui in esame, di cui all’art.62, co. 2^ e 4^, in base aiquali: “2 (…) Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime diprivativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovutain misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare inrelazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zonaperimetrata o di fatto servita; (…)

4. Se il servizio di raccolta, sebbeneistituito ed attivato, non e' svolto nella zona di residenza o di dimoranell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente oe' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui alcomma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenzadella raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruireagevolmente del servizio di raccolta, il tributo e' dovuto nella misuraridotta di cui al secondo periodo del comma 2.”.L’art.76, co. 1^, d.lvo 507/93 stabilisce poi che: “Per l'omessapresentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzioneamministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggioretassa dovuta con un minimo di lire centomila”.Si viene in tal modo a delineare una disciplina in base alla quale il tributoè dovuto per il solo fatto che si occupino o detengano superfici idonee allaproduzione di rifiuti, ferma restando la possibilità per il contribuente di4 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022escludere dalla tassazione determinate superfici non produttive di rifiuti,ovvero produttive di rifiuti non rientranti nella privativa comunale diraccolta e smaltimento (speciali non assimilati), sempre che tali evenienzesiano debitamente denunciate al Comune.Nel caso in cui il Comune abbia attivato il servizio ma quest'ultimo nonrisulti di fatto svolto nella zona di interesse, oppure vi risulti svolto in graveinadempienza delle modalità regolamentari, il contribuente ha diritto apagare la tassa in misura non superiore al 40% della tariffa.Questa riduzione non solo non è subordinata dalla legge all'avvenutapresentazione della denuncia originaria o di variazione ma, come giàosservato da questa Corte, opera in modo del tutto oggettivo, cioè aprescindere dalle ragioni e dalle eventuali responsabilità comunali cheabbiano comportato la mancata raccolta o il disservizio.

Ciò inconsiderazione del fatto che, con la previsione in esame, il legislatore hainteso prevedere un meccanismo di almeno parziale riequilibriocommutativo tra il pagamento della tassa da un lato e l'effettivo utilizzo delservizio dall’altro, in tutti i casi in cui quest'ultimo non venga fruito per lasua mancata prestazione ovvero per la sua prestazione con modalitàgravemente difformi dal regolamento.

Situazione, questa, che nell'otticalegislativa comporta il permanere dell'obbligo contributivo dell'utente(anche in ragione della predisposizione del servizio nell'ambito delperimetro comunale e dei costi generali di pulizia stradale e nettezzaurbana), ma in misura ridotta.Più in particolare, si è osservato (Cass.n. 22531/17) che: “(…) Fermorestando che l'espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana inconformità al regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 59 d.lgs.507/93 rientra - in ogni caso - nella responsabilità generale di buonaamministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge previstaper il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondole prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime5 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità).

Edunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nessocausale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all'ipotesi di illecito,vuoi di un elemento soggettivo ('colpa' contrattuale o extracontrattuale)che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazionecomunale.

La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento deldanno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale 'sanzione'per l'amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine diripristinare - in costanza di una situazione patologica di grave disfunzioneper difformità dalla disciplina regolamentare - un tendenziale equilibrioimpositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dallegislatore) tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costigenerali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamentealterato.

Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciòcontraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10;Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”.L’oggettività del sistema è quindi tale da escludere che la riduzione nonspetti (in presenza dei requisiti di legge e regolamento) per il fatto che ilcontribuente non abbia presentato la denuncia iniziale o di variazione, dalmomento che questa mancata presentazione:- non esime il Comune dalla predisposizione generale del servizio e dalcontrollo e monitoraggio del territorio allo scopo di rendere il serviziostesso pienamente efficiente e funzionale alle esigenze civili edindustriali di zona;- trova, come detto, autonoma sanzione, per ogni annualità di protrazionedell’omissione, ex art.76 cit. (v.

Cass.n. 25063/19; 18122/09 ed altre);- è per legge ritenuta ostativa al riconoscimento di ipotesi di esonero oriduzione diverse da quella qui in esame, la quale opera su un piano piùstrettamente obiettivo-commutativo (impossibilità di fruizione delservizio).6 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza quiimpugnata, si è attenuta a questi principi, appunto escludendo - in uncontesto fattuale di accertata mancata prestazione regolamentare delservizio da parte dell'amministrazione comunale - che il diritto allariduzione ex art.59 cit. venisse meno per effetto della mancatapresentazione della denuncia, ferma restando la sottoponibilità delle societàcontribuenti (oltre che al versamento del tributo nella misurarideterminata) alle sanzioni conseguenti a quest'ultima condotta.§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co.1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112cod.proc.civ..

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] decisol'eccezione con la quale il Comune aveva opposto che la mancatapresentazione della denuncia influiva sulla asserita insufficiente attivazionedel servizio nell'area di interesse, con particolare riguardo alle distanze ecapacità dei contenitori, oltre che alla frequenza della raccolta, secondoquanto stabilito dall'articolo 70 d.lvo 507/93.§ 3.2 Il motivo è infondato.Diversamente da quanto con esso si afferma, la Commissione TributariaRegionale si è espressamente pronunciata – disattendendola - sullaeccezione del Comune secondo cui la riduzione in questione trovava nellaspecie preclusione nella mancata presentazione della denuncia iniziale.Segnatamente, ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] che:“sotto altro profilo, la mancata presentazione della denuncia di cuiall'articolo 70 d.lvo 507/93, rende inopponibile all'ente non già la mancataesclusione del presupposto impositivo individuate dall'articolo 62, secondoco., d.lvo 507/93”; per poi ulteriormente ribadire che, ferma restandol'insussistenza dei presupposti di esenzione invocati dalle società, questeultime avevano purtuttavia diritto alla riduzione tariffaria di legge a causa“dell'omesso svolgimento del servizio di raccolta, sebbene istituito ed7 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunalesul servizio di nettezza urbana) (…)”.Il che rende evidente che i giudici regionali si sono pronunciati sullarelativa eccezione (con conseguente rispetto del principio di correlazione dicui all'articolo 112 cod.proc.civ.), ritenendo che l'omessa presentazionedella denuncia fosse irrilevante ai fini di causa, sia per previsione legale siaper la sua totale ininfluenza sulle cause del grave disservizio.§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.5,cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, appunto costituito dalla omessa denuncia dei locali da parte dellesocietà contribuenti e dalla sua incidenza sulla prestazione del serviziopubblico.§ 4.2 Considerazioni del tutto analoghe a quelle che precedono inducono aritenere infondato anche questo motivo di ricorso.Come detto, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] - lungi datralasciare il fatto decisivo di causa rappresentato dalla omessa denunciaTarsu - ha posto a base del proprio ragionamento decisorio esattamentequesto evento, salvo poi ritenerlo giuridicamente irrilevante.Non si verte dunque di omesso esame di un fatto decisivo, né il viziodenunciato potrebbe fondatamente sostenersi (come pure il ricorrentevorrebbe) sotto il profilo dell'omessa considerazione degli effetti dellamancata presentazione della denuncia; sotto quest'ultimo aspetto, ladoglianza si palesa anzi finanche inammissibile (v.Cass.nn. 22397/19,26305/18 ed altre) in quanto volta a confutare, nei ristretti limiti oggiconsentiti dall’art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., quella che non sarebbeaffatto la pretermissione di un fatto materiale o storico (invece debitamenteconsiderato dai giudici territoriali) ma, a tutto concedere, un'erroneavalutazione degli effetti giuridici da questo fatto scaturenti (per il che sirinvia a quanto già osservato nel rigetto del primo motivo di ricorso).8 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022§

5. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso per cassazione (in accordocon Cass.nn. 23077/19 e 23078/19, tra le parti) con condannadell'amministrazione comunale ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile,riunitasi in data 2 marzo 2022.[OSCURATO:PERSONA].est.Giacomo StallaIl PresidenteOronzo De Masi9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studiodell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti;- parte ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi legalirapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zaccardo di Vasto, el.dom.ti in Roma, Via G.Ramusio 6, presso lo studiodell’avv.[OSCURATO:PERSONA].- parte controricorrente -avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 263/3/14 del20/11/14;Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];V.te le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto delricorso.§ 1. Il Comune di Montenero di Bisaccia propone tre motivi di ricorso per lacassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissionetributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha annullato gli avvisidi accertamento per Tarsu 2004 notificati alle società controricorrenti, “perla parte eccedente il 40% della tassa dovuta, con obbligo per il Comune dirideterminare le ulteriori somme dovute a titolo di sanzioni, interessimoratori e voci accessorie quantificati in percentuale sulla tassaeffettivamente dovuta”.La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:- infondata era la pretesa delle società di totale esenzione dalla Tarsu suiloro insediamenti industriali per smaltimento in proprio, dal momentoche il presupposto della tassa era dato dal solo fatto della occupazione odetenzione di locali potenzialmente produttivi di rifiuti (art.62, co. 2,d.lvo 507/93);- fondata era invece la richiesta subordinata di riduzione del tributo inmisura non superiore al 40% della tariffa, atteso il mancato svolgimentoda parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti (ovvero il suosvolgimento in grave violazione delle prescrizioni regolamentari) nellazona di ubicazione dell'immobile;- questa riduzione non era esclusa dalla mancata presentazione delladenuncia di cui all'articolo 70 d.lvo 507/93, la quale rendeva inopponibilial Comune, non già la mancata attivazione del servizio ovvero la suairregolarità, ma le sole cause di esclusione del presupposto impositivoindividuate dall'articolo 62, co. 2, cit..Resistono con unitario controricorso e memoria le società.2 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dalsopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020,inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento inpresenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nonavendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co.1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 70, 73,59 d.lvo 507/93, nonché 10 l. 212/00. Per avere la Commissione TributariaRegionale ammesso le società alla riduzione della tassa per mancatosvolgimento del servizio nonostante che esse, insediatesi fin dal 1998, nonavessero mai presentato la dovuta denuncia di legge; il che, da un lato,concretava la violazione dell'obbligo di buona fede gravante sulcontribuente e, dall'altro, aveva impedito al Comune di predisporre unaspecifica ed adeguata pianificazione e modulazione del servizio in relazioneall'utenza della zona.§ 2.2 Il motivo è infondato.In base all’art.70 d.lvo 507/93: “1. I soggetti di cui all'art. 63 presentanoal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione odetenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio delComune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dalComune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli ufficicomunali e circoscrizionali. 2. La denuncia ha effetto anche per gli annisuccessivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. Incaso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme,ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie edestinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunqueinfluisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati daindicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione,deve contenere l’indicazione (…) dell'ubicazione, superficie e destinazione3 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,nonche' della data di inizio dell'occupazione o detenzione”.Stabilisce poi l’art.62 co. 2^ d.lvo 507/93 che l’avvenuta presentazionedella denuncia (originaria o di variazione) costituisce la condizione diopponibilità al Comune di determinati fatti esonerativi (inidoneità dei locali,per natura o uso particolare, alla produzione di rifiuti; obiettive condizioni diinutilizzabilità).In tal senso operano anche le fattispecie di riduzione di cui all’art.66 d.lvo507/93 (v. co. 5^ e 6^).Analoga condizione non è invece prevista per la particolare ipotesi diriduzione tariffaria, qui in esame, di cui all’art.62, co. 2^ e 4^, in base aiquali: “2 (…) Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime diprivativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovutain misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare inrelazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zonaperimetrata o di fatto servita; (…) 4. Se il servizio di raccolta, sebbeneistituito ed attivato, non e' svolto nella zona di residenza o di dimoranell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente oe' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui alcomma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenzadella raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruireagevolmente del servizio di raccolta, il tributo e' dovuto nella misuraridotta di cui al secondo periodo del comma 2.”.L’art.76, co. 1^, d.lvo 507/93 stabilisce poi che: “Per l'omessapresentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzioneamministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggioretassa dovuta con un minimo di lire centomila”.Si viene in tal modo a delineare una disciplina in base alla quale il tributoè dovuto per il solo fatto che si occupino o detengano superfici idonee allaproduzione di rifiuti, ferma restando la possibilità per il contribuente di4 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022escludere dalla tassazione determinate superfici non produttive di rifiuti,ovvero produttive di rifiuti non rientranti nella privativa comunale diraccolta e smaltimento (speciali non assimilati), sempre che tali evenienzesiano debitamente denunciate al Comune.Nel caso in cui il Comune abbia attivato il servizio ma quest'ultimo nonrisulti di fatto svolto nella zona di interesse, oppure vi risulti svolto in graveinadempienza delle modalità regolamentari, il contribuente ha diritto apagare la tassa in misura non superiore al 40% della tariffa.Questa riduzione non solo non è subordinata dalla legge all'avvenutapresentazione della denuncia originaria o di variazione ma, come giàosservato da questa Corte, opera in modo del tutto oggettivo, cioè aprescindere dalle ragioni e dalle eventuali responsabilità comunali cheabbiano comportato la mancata raccolta o il disservizio. Ciò inconsiderazione del fatto che, con la previsione in esame, il legislatore hainteso prevedere un meccanismo di almeno parziale riequilibriocommutativo tra il pagamento della tassa da un lato e l'effettivo utilizzo delservizio dall’altro, in tutti i casi in cui quest'ultimo non venga fruito per lasua mancata prestazione ovvero per la sua prestazione con modalitàgravemente difformi dal regolamento. Situazione, questa, che nell'otticalegislativa comporta il permanere dell'obbligo contributivo dell'utente(anche in ragione della predisposizione del servizio nell'ambito delperimetro comunale e dei costi generali di pulizia stradale e nettezzaurbana), ma in misura ridotta.Più in particolare, si è osservato (Cass.n. 22531/17) che: “(…) Fermorestando che l'espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana inconformità al regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 59 d.lgs.507/93 rientra - in ogni caso - nella responsabilità generale di buonaamministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge previstaper il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondole prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime5 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità). Edunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nessocausale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all'ipotesi di illecito,vuoi di un elemento soggettivo ('colpa' contrattuale o extracontrattuale)che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazionecomunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento deldanno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale 'sanzione'per l'amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine diripristinare - in costanza di una situazione patologica di grave disfunzioneper difformità dalla disciplina regolamentare - un tendenziale equilibrioimpositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dallegislatore) tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costigenerali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamentealterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciòcontraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10;Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”.L’oggettività del sistema è quindi tale da escludere che la riduzione nonspetti (in presenza dei requisiti di legge e regolamento) per il fatto che ilcontribuente non abbia presentato la denuncia iniziale o di variazione, dalmomento che questa mancata presentazione:- non esime il Comune dalla predisposizione generale del servizio e dalcontrollo e monitoraggio del territorio allo scopo di rendere il serviziostesso pienamente efficiente e funzionale alle esigenze civili edindustriali di zona;- trova, come detto, autonoma sanzione, per ogni annualità di protrazionedell’omissione, ex art.76 cit. (v. Cass.n. 25063/19; 18122/09 ed altre);- è per legge ritenuta ostativa al riconoscimento di ipotesi di esonero oriduzione diverse da quella qui in esame, la quale opera su un piano piùstrettamente obiettivo-commutativo (impossibilità di fruizione delservizio).6 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza quiimpugnata, si è attenuta a questi principi, appunto escludendo - in uncontesto fattuale di accertata mancata prestazione regolamentare delservizio da parte dell'amministrazione comunale - che il diritto allariduzione ex art.59 cit. venisse meno per effetto della mancatapresentazione della denuncia, ferma restando la sottoponibilità delle societàcontribuenti (oltre che al versamento del tributo nella misurarideterminata) alle sanzioni conseguenti a quest'ultima condotta.§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co.1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] decisol'eccezione con la quale il Comune aveva opposto che la mancatapresentazione della denuncia influiva sulla asserita insufficiente attivazionedel servizio nell'area di interesse, con particolare riguardo alle distanze ecapacità dei contenitori, oltre che alla frequenza della raccolta, secondoquanto stabilito dall'articolo 70 d.lvo 507/93.§ 3.2 Il motivo è infondato.Diversamente da quanto con esso si afferma, la Commissione TributariaRegionale si è espressamente pronunciata – disattendendola - sullaeccezione del Comune secondo cui la riduzione in questione trovava nellaspecie preclusione nella mancata presentazione della denuncia iniziale.Segnatamente, ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] che:“sotto altro profilo, la mancata presentazione della denuncia di cuiall'articolo 70 d.lvo 507/93, rende inopponibile all'ente non già la mancataesclusione del presupposto impositivo individuate dall'articolo 62, secondoco., d.lvo 507/93”; per poi ulteriormente ribadire che, ferma restandol'insussistenza dei presupposti di esenzione invocati dalle società, questeultime avevano purtuttavia diritto alla riduzione tariffaria di legge a causa“dell'omesso svolgimento del servizio di raccolta, sebbene istituito ed7 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunalesul servizio di nettezza urbana) (…)”.Il che rende evidente che i giudici regionali si sono pronunciati sullarelativa eccezione (con conseguente rispetto del principio di correlazione dicui all'articolo 112 cod.proc.civ.), ritenendo che l'omessa presentazionedella denuncia fosse irrilevante ai fini di causa, sia per previsione legale siaper la sua totale ininfluenza sulle cause del grave disservizio.§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.5,cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, appunto costituito dalla omessa denuncia dei locali da parte dellesocietà contribuenti e dalla sua incidenza sulla prestazione del serviziopubblico.§ 4.2 Considerazioni del tutto analoghe a quelle che precedono inducono aritenere infondato anche questo motivo di ricorso.Come detto, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] - lungi datralasciare il fatto decisivo di causa rappresentato dalla omessa denunciaTarsu - ha posto a base del proprio ragionamento decisorio esattamentequesto evento, salvo poi ritenerlo giuridicamente irrilevante.Non si verte dunque di omesso esame di un fatto decisivo, né il viziodenunciato potrebbe fondatamente sostenersi (come pure il ricorrentevorrebbe) sotto il profilo dell'omessa considerazione degli effetti dellamancata presentazione della denuncia; sotto quest'ultimo aspetto, ladoglianza si palesa anzi finanche inammissibile (v.Cass.nn. 22397/19,26305/18 ed altre) in quanto volta a confutare, nei ristretti limiti oggiconsentiti dall’art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., quella che non sarebbeaffatto la pretermissione di un fatto materiale o storico (invece debitamenteconsiderato dai giudici territoriali) ma, a tutto concedere, un'erroneavalutazione degli effetti giuridici da questo fatto scaturenti (per il che sirinvia a quanto già osservato nel rigetto del primo motivo di ricorso).8 di 9Numero registro generale 15717/2015Numero sezionale 323/2022Numero di raccolta generale 8189/2022Data pubblicazione 14/03/2022§ 5. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso per cassazione (in accordocon Cass.nn. 23077/19 e 23078/19, tra le parti) con condannadell'amministrazione comunale ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile,riunitasi in data 2 marzo 2022.[OSCURATO:PERSONA].est.Giacomo StallaIl PresidenteOronzo De Masi9 di 9
Sentenza Cassazione n. 08189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris