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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19083/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23709/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale Vaticano, 48 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], 27 -controricorrent i , ricorrenti in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 6000 /201 8 , depositata il 24 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella cameradi consiglio del 18 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: società - esclusione del socio - rinuncia - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 24 dicembre 2018, di reiezione del suo appello per la riforma dell a sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di annullamento della delibera dell’assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui era stata disposta la sua esclusione dalla compagine sociale per morosità limitatamente alla quota corrispondente alla somma di euro 139.104,00e assunti i conseguenziali provvedimenti e di condanna dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono ricorso incidentale; -avverso tale ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa - in data 2 marzo 2023 le parti depositano atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, seguito dalla relativa dichiarazione di accettazione; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti; -non ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, per cui non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23709/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale Vaticano, 48 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], 27 -controricorrent i , ricorrenti in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 6000 /201 8 , depositata il 24 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella cameradi consiglio del 18 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: società - esclusione del socio - rinuncia - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 24 dicembre 2018, di reiezione del suo appello per la riforma dell a sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di annullamento della delibera dell’assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui era stata disposta la sua esclusione dalla compagine sociale per morosità limitatamente alla quota corrispondente alla somma di euro 139.104,00e assunti i conseguenziali provvedimenti e di condanna dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono ricorso incidentale; -avverso tale ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa - in data 2 marzo 2023 le parti depositano atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, seguito dalla relativa dichiarazione di accettazione; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti; -non ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, per cui non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio estinto
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