CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 28620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13837-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2382/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2382/2021 della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'impugnazione della ricorrente (il Tribunale di Roma, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato la medesima a pagare euro 11.599,20 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.). Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia "violazione o falsa applicazione in relazione agli artt. 36, 167 e 183, comma 5 c.p.c." per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile la reconventio reconventionis, formulata dalla ricorrente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da controparte. Il ricorso è inammissibile. Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto e ottenuto un decreto con il quale veniva ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento di euro 12.020, in base a una fattura relativa a prestazioni professionali effettuate negli anni 2011-2012. [OSCURATO:SOCIETA] si era opposta al decreto, allegando di essere a sua volta creditrice nei confronti di controparte per un credito di euro 23.619,20, risultante da una fattura emessa dall'opponente per lavori idraulici e domandando in via riconvenzionale, previa compensazione parziale del credito da essa vantato con quello di cui al decreto ingiuntivo, la condanna di controparte al pagamento del residuo importo. A sua volta la ricorrente, costituendosi nel giudizio di opposizione, non ha contestato il credito opposto in compensazione, ma ha proposto domanda riconvenzionale per Ric. 2021 n. 13837 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- ulteriori crediti, pari a euro 28.365, vantati nei confronti dell'opponente per prestazioni professionali rese negli anni 2010, 2013 e 2014 di cui a tre fatture, chiedendo che, compensati i reciproci crediti, l'opponente fosse condannata a pagare l'ulteriore somma di euro 6.585. Con ampia argomentazione, la Corte d'appello ha rilevato come l'opposta abbia fatto valere ulteriori crediti per prestazioni rese all'opponente, crediti che "nulla hanno a che vedere con il credito opposto in compensazione e azionato in via riconvenzionale, credito che scaturisce da un rapporto del tutto autonomo, così che l'opposta ha proposto una domanda nuova, che non può ritenersi conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni dell'opponente", e ha confermato l'affermazione del giudice di primo grado di inammissibilità della reconventio reconventionis dell'opposta, oggi ricorrente. Così decidendo, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui "nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale" (così Cass. 5415/2019). Ric. 2021 n. 13837 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c