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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 01224/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di lesioni aggravate in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Vittuone il 17 dicembre 2017; - considerato che il proposto motivo, con il quale è denunciato il vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute la sola prova in grado di sostenere la condanna dell'imputato, sviluppa doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi, le stesse, in censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di lesioni aggravate in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Vittuone il 17 dicembre 2017; - considerato che il proposto motivo, con il quale è denunciato il vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute la sola prova in grado di sostenere la condanna dell'imputato, sviluppa doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi, le stesse, in censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris