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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06237/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28826/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 28 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - con troricorrente - 202;3 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1242/2020, pubblicata in data 13 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. L'Agente della Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., notificò a [OSCURATO:PERSONA] atto di pignoramento presso terzi in relazione al mancato pagamento di sedici cartelle emesse negli anni 2000-2009 per crediti tributari e sanzioni amministrative.

L'esecutato propose opposizione all'esecuzione esattoriale, eccependo la mancanza e l'invalidità degli atti esattoriali sottostanti alle cartelle, l'illegittimità della iscrizione delle ipoteche esattoriali ex art. 77 d.P.R. n. 602/73, nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.

Respinta l'istanza di sospensione e introdotto il giudizio di merito, nell'ambito del quale si costituì la società di riscossione, che evidenziò che l'opponente in data 5 ottobre 2010 aveva provveduto all'integrale pagamento di tutte le cartelle esattoriali, il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 735/2011, dichiarò «inammissibile l'opposizione all'esecuzione in relazione alle cartelle esattoriali» recanti pretese di natura tributaria e l'illegittimità delle ipoteche esattoriali iscritte.

2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Bologna in data 27 marzo 2012, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, rilevando che erroneamente il Tribunale aveva considerato che l'opposizione fosse stata proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., anziché ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

I giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile il gravame, osservando che l'impugnazione, erroneamente introdotta con ricorso anziché con citazione, era stata notificata alla controparte in data 22 maggio 2012, dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 27 settembre 2011.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d'appello, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.l. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 491 e 615 cod. proc. civ. e censura la declaratoria di tardività dell'appello.

Osserva, al riguardo, che l'opposizione all'esecuzione, promossa quando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva già attivato la procedura di pignoramento presso terzi, è stata legittimamente introdotta con ricorso, come prescrive l'art. 615 cod. proc. civ., e che il ricorso in appello è stato depositato il 27 marzo 2012, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale, sicché deve ritenersi tempestivo.

2. La censura è infondata.

La decisione impugnata risulta sul punto del tutto conforme all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte in materia di opposizioni esecutive, che il ricorso non offre motivi sufficienti per rivedere, secondo il quale «l'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009 n. 69 - dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza » (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152).

Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n. 27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055; Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez.

L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n. 9654; Cass., sez. 6 - 3, 10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14337).

Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine previsto dalla legge di sei mesi dalla data della pubblicazione impugnata, il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez.

U, 10/02/2014, n. 2907).

Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha ritenuto nella specie applicabile il rito ordinario alla fase di merito a cognizione piena dell'opposizione proposta, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale.

Nessun rilievo può, invero, assumere la speciale disciplina del procedimento esecutivo nell'ambito del quale l'opposizione stessa era stata avanzata (pignoramento di crediti promosso dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602): ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva infatti esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione e non certo la tipologia del procedimento esecutivo nell'ambito del quale è proposta l'opposizione (Cass., sez. 6-3, 08/11/2017, n. 26501).

Tenuto conto, quindi, che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 27 settembre 2011, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto provvedere, entro il 27 marzo 2012, non solo al deposito del ricorso in appello presso la cancelleria, ma anche alla sua notifica alla controparte.

Essendo la notifica del ricorso pacificamente intervenuta solo in data 22 maggio 2012, è evidente che l'impugnazione è stata tardivamente introdotta dopo il decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

3. Alla preliminare verifica della tardività dell'impugnazione non è di ostacolo il rilievo che il contraddittorio non sia stato ritualmente instaurato nei confronti del terzo pignorato.

E' vero che quest'ultimo, nel caso di specie l'Istituto G. Marconi s.r.I., deve considerarsi litisconsorte necessario, avendo questa Corte chiarito che anche alla speciale procedura espropriativa presso terzi promossa dall'agente della riscossione ai sensi del citato art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle opposizioni esecutive in quella avanzate, si attagliano le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto questa stessa Corte a statuire che «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533; Cass., sez. 3, 19/05/2022, n. 16236; Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533).

Con la conseguenza che la pretermissione del litisconsorte nei pregressi gradi del giudizio di merito impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, onde consentire la sua partecipazione al giudizio ed evitare che lo stesso subisca un pregiudizio.

Tuttavia, la evidente ragione di inammissibilità dell'impugnazione, tardivamente proposta, deve essere accertata prima della regolare costituzione del contraddittorio, dovendo il rispetto del principio del contraddittorio essere bilanciato con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del giudizio e che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali (Cass., sez. 5, 30/09/2022, n. 28530).

A tale approdo si perviene se si considera che la tardività dell'appello comporta la immediata definizione in rito del giudizio di gravame, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, senza che si debba pervenire all'esito definitorio dopo avere integrato il contraddittorio; pertanto, la fondatezza di tale questione pregiudiziale di rito prevale su ogni altra questione, dovendosi escludere, al contrario, la necessità di rilevare preliminarmente il vizio di integrità del contraddittorio, perché la rimessione della causa al primo giudice determinerebbe una inevitabile prosecuzione della stessa e non consentirebbe di assicurare la sollecita definizione del giudizio a cui tende il principio di cd. ragionevole durata del processo.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28826/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 28 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - con troricorrente - 202;3 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1242/2020, pubblicata in data 13 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. L'Agente della Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., notificò a [OSCURATO:PERSONA] atto di pignoramento presso terzi in relazione al mancato pagamento di sedici cartelle emesse negli anni 2000-2009 per crediti tributari e sanzioni amministrative. L'esecutato propose opposizione all'esecuzione esattoriale, eccependo la mancanza e l'invalidità degli atti esattoriali sottostanti alle cartelle, l'illegittimità della iscrizione delle ipoteche esattoriali ex art. 77 d.P.R. n. 602/73, nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Respinta l'istanza di sospensione e introdotto il giudizio di merito, nell'ambito del quale si costituì la società di riscossione, che evidenziò che l'opponente in data 5 ottobre 2010 aveva provveduto all'integrale pagamento di tutte le cartelle esattoriali, il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 735/2011, dichiarò «inammissibile l'opposizione all'esecuzione in relazione alle cartelle esattoriali» recanti pretese di natura tributaria e l'illegittimità delle ipoteche esattoriali iscritte. 2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Bologna in data 27 marzo 2012, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, rilevando che erroneamente il Tribunale aveva considerato che l'opposizione fosse stata proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., anziché ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. I giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile il gravame, osservando che l'impugnazione, erroneamente introdotta con ricorso anziché con citazione, era stata notificata alla controparte in data 22 maggio 2012, dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 27 settembre 2011. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d'appello, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.l. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 491 e 615 cod. proc. civ. e censura la declaratoria di tardività dell'appello. Osserva, al riguardo, che l'opposizione all'esecuzione, promossa quando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva già attivato la procedura di pignoramento presso terzi, è stata legittimamente introdotta con ricorso, come prescrive l'art. 615 cod. proc. civ., e che il ricorso in appello è stato depositato il 27 marzo 2012, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale, sicché deve ritenersi tempestivo. 2. La censura è infondata. La decisione impugnata risulta sul punto del tutto conforme all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte in materia di opposizioni esecutive, che il ricorso non offre motivi sufficienti per rivedere, secondo il quale «l'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009 n. 69 - dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza » (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152). Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n. 27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055; Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n. 9654; Cass., sez. 6 - 3, 10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14337). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine previsto dalla legge di sei mesi dalla data della pubblicazione impugnata, il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907). Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha ritenuto nella specie applicabile il rito ordinario alla fase di merito a cognizione piena dell'opposizione proposta, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale. Nessun rilievo può, invero, assumere la speciale disciplina del procedimento esecutivo nell'ambito del quale l'opposizione stessa era stata avanzata (pignoramento di crediti promosso dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602): ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva infatti esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione e non certo la tipologia del procedimento esecutivo nell'ambito del quale è proposta l'opposizione (Cass., sez. 6-3, 08/11/2017, n. 26501). Tenuto conto, quindi, che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 27 settembre 2011, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto provvedere, entro il 27 marzo 2012, non solo al deposito del ricorso in appello presso la cancelleria, ma anche alla sua notifica alla controparte. Essendo la notifica del ricorso pacificamente intervenuta solo in data 22 maggio 2012, è evidente che l'impugnazione è stata tardivamente introdotta dopo il decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. 3. Alla preliminare verifica della tardività dell'impugnazione non è di ostacolo il rilievo che il contraddittorio non sia stato ritualmente instaurato nei confronti del terzo pignorato. E' vero che quest'ultimo, nel caso di specie l'Istituto G. Marconi s.r.I., deve considerarsi litisconsorte necessario, avendo questa Corte chiarito che anche alla speciale procedura espropriativa presso terzi promossa dall'agente della riscossione ai sensi del citato art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle opposizioni esecutive in quella avanzate, si attagliano le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto questa stessa Corte a statuire che «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533; Cass., sez. 3, 19/05/2022, n. 16236; Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533). Con la conseguenza che la pretermissione del litisconsorte nei pregressi gradi del giudizio di merito impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, onde consentire la sua partecipazione al giudizio ed evitare che lo stesso subisca un pregiudizio. Tuttavia, la evidente ragione di inammissibilità dell'impugnazione, tardivamente proposta, deve essere accertata prima della regolare costituzione del contraddittorio, dovendo il rispetto del principio del contraddittorio essere bilanciato con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del giudizio e che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali (Cass., sez. 5, 30/09/2022, n. 28530). A tale approdo si perviene se si considera che la tardività dell'appello comporta la immediata definizione in rito del giudizio di gravame, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, senza che si debba pervenire all'esito definitorio dopo avere integrato il contraddittorio; pertanto, la fondatezza di tale questione pregiudiziale di rito prevale su ogni altra questione, dovendosi escludere, al contrario, la necessità di rilevare preliminarmente il vizio di integrità del contraddittorio, perché la rimessione della causa al primo giudice determinerebbe una inevitabile prosecuzione della stessa e non consentirebbe di assicurare la sollecita definizione del giudizio a cui tende il principio di cd. ragionevole durata del processo. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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