Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35838/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG„ [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. letta la memoria con cui il difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 giugno 2022 la Corte d'appello di Roma, decidendo sull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 5 marzo 2019 che, in rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 20 giorni di arresto per il reato dell'articolo 76 d.

Igs. 9 ottobre 2011, n. 159 perché, sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Formia con divieto di farvi ritorno per un periodo di anni tre senza autorizzazione, omettevano di ottemperare, venendo trovati in Formia il 23 novembre 2017.

2. Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità degli imputati per non essere stata rilevata l'illegittimità del provvedimento di foglio di via, che era privo dell'intimazione di far rientro nel luogo di residenza con la specificazione dell'itinerario da seguire.

Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen„ in quanto la sentenza d'appello ha negato il beneficio sul rilievo dell'esistenza di precedenti penali, ma la motivazione deve risultare all'esito di valutazione sulla gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza degli imputati.

Con il terzo motivo deducono violazioni di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di primo grado ha applicato una riduzione per il rito abbreviato di un terzo e non della metà, come invece è previsto in forza dell'articolo 442 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017; respingendo il relativo motivo di appello, la sentenza impugnata ha reiterato l'errore.

Con motivo aggiunto, presentato in afferenza al secondo motivo di ricorso, gli imputati deducono ancora sull'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. invocando la sua applicazione direttamente in sede di legittimità e senza rinvio.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Con memoria depositata il difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento deducendo ancora sull'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen.

Considerato in diritto I ricorsi sono fondati.

1. In via preliminare, va rilevato che la Corte ha acquisito d'ufficio il certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere deceduto il 18 settembre 2021, quindi prima della sentenza di appello.Per il caso in cui durante il processo di legittimità emerga tale evenienza, nella giurisprudenza della Corte esistono due diversi orientamenti.

1.1. Un orientamento più risalente ritiene che l'errore nella dichiarazione di condanna di un imputato deceduto costituisca errore di fatto paragonabile all'errore materiale, e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, e che tale errore possa essere emendato anche dal giudice che ne venga a conoscenza in un grado successivo, compreso il giudizio di cassazione, mediante annullamento o dichiarazione di inesistenza della sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 4069 del 11/02/1999 Liuzzi, Rv. 214150).

A quest'orientamento è da ritenere ascrivibile anche la decisione Sez. 2, Sentenza n. 7632 del 16/11/2017, dep. 2018, Zagaria, Rv. 272372, che, in un caso di decesso avvenuto durante il giudizio di primo grado, ma non conosciuto dal giudice che ha messo la sentenza di condanna, ha ritenuto legittima la sentenza della Corte di appello, che, dichiarando non doversi procedere per morte del reo, aveva semplicemente posto rimedio all'errore di fatto verificatosi in primo grado, con conseguente irrilevanza dell'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione del difensore dell'imputato ad impugnare la sentenza di primo grado.

1.2. Un orientamento più recente ritiene, invece, che, ferma la natura di errore di fatto del vizio della sentenza, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, esso possa essere emendato soltanto da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. peli, in quanto il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860: La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente.

La Corte ha nella specie dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.).

A questo secondo orientamento sono ascrivibili anche le pronunce Sez. 6, Ordinanza n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703, Sez. 6, Sentenza n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207, che pure ritengono che al vizio debba porre rimedio lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza viziata.

1.3. Il collegio ritiene di aderire al primo orientamento, che ritiene che all'errore del giudice del merito possa essere posto rimedio anche direttamente nei gradi successivi mediante pronuncia di annullamento della sentenza viziata.

Tale orientamento è, infatti, coerente con finalità di economia processuale, in quanto evita che si apra una ulteriore fase, sia pure semplificata dalla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza viziata.

Tale orientamento trova, inoltre, fondamento nella lettera della norma dell'art. 129, comma 1, cod. prbc. pen., secondo cui "in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza", e che pertanto impone al giudice che procede di dichiarare la estinzione del reato senza far seguire ad esso una fase rescissoria.

1.4. Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

La morte dell'imputato impedisce anche il rilievo della prescrizione del reato (su cui v. il successivo paragrafo 5), in quanto essa impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 3, Sentenza n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384).

2. Con riferimento ad Ercole e Finizio, il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità del provvedimento di foglio di via, in quanto privo dell'intimazione di far rientro nel luogo di residenza e privo della specificazione dell'itinerario da seguire, è infondato.

L'intimazione di far rientro nel luogo di residenza è, infatti, presente nei provvedimenti impugnati, che dispongono "ordina, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, il rimpatrio di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Napoli a mezzo di foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Formia senza la prescritta autorizzazione per anni tre con ingiunzione di presentarsi alla Questura di Napoli dentro il termine di giorni 1".

Sul punto, pertanto, il ricorso si rivela inconferente con il contenuto del provvedimento censurato.

La specificazione dell'itinerario da seguire non è, invece, un contenuto necessario del provvedimento di foglio di via, perché la norma attributiva di potere dell'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone che "qualora le persone indicate nell'articolo. 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate", e non prevede, pertanto, la necessaria indicazione dell'itinerario da seguire, che, qualora indicato, è un contenuto accessorio del provvedimento, la cui violazione, peraltro, non integra il reato contestato agli imputati, ma quello diverso previsto dall'art. 163 t.u.l.p.s. (Sez. 1, Sentenza n. 7359 del 22/03/2000, Papapicco, Rv. 216272; Sez. 1, Sentenza n. 7624 del 23/05/1995, PM in proc.

Federico, Rv. 202297).

3. Il secondo motivo, ed il motivo aggiunto, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. non sono fondati, perché l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere valutata dal giudice anche con motivazione implicita (Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499) e la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

Questo è quanto avviene nel caso in esame, in cui il riferimento ai precedenti penali degli imputati, che costituisce la risposta esplicita al motivo di appello, si affianca, però, alla ponderazione degli stessi, in quanto la sentenza impugnata specifica espressamente che "Finizio ed Ercole sono gravati di precedenti la cui natura e il numero induce a ritenere che gli stessi siano dediti al crimine e ne traggano almeno in parte sostentamento".

La stessa circostanza riferita in sentenza che i "prevenuti sono stati sorpresi ad aggirarsi tra le vetture in sosta nell'area di parcheggio del mercato settimanale di Formia" induce a ritenere che la sentenza abbia valutato complessivamente il fatto sottoposto alla sua attenzione per concludere, con motivazione adeguata, che gli stessi non fossero meritevoli della concessione del beneficio.

4. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge, in quanto il giudice di primo grado ha applicato una riduzione per il rito abbreviato di un terzo, e non della metà, come invece è previsto dall'articolo 442 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017.

La censura è fondata, perché il giudice di primo grado è, in effetti, partito da una pena base di 1 mese di arresto, ridotta per il rito a 20 giorni.

La riduzione applicata è stata, quindi, di un terzo, anziché della metà.

5. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto nelle more del giudizio di legittimità è maturata la prescrizione.

Il reato è stato commesso, infatti, il 23 novembre 2017.

Non risultando in atti cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., la Corte rileva che il termine massimo di prescrizione, ivi compresi gli atti interruttivi ex art. 161 cod. pen., è maturato, pertanto, il 23 novembre 2022.

La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG„ [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. letta la memoria con cui il difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 giugno 2022 la Corte d'appello di Roma, decidendo sull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 5 marzo 2019 che, in rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 20 giorni di arresto per il reato dell'articolo 76 d. Igs. 9 ottobre 2011, n. 159 perché, sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Formia con divieto di farvi ritorno per un periodo di anni tre senza autorizzazione, omettevano di ottemperare, venendo trovati in Formia il 23 novembre 2017. 2. Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità degli imputati per non essere stata rilevata l'illegittimità del provvedimento di foglio di via, che era privo dell'intimazione di far rientro nel luogo di residenza con la specificazione dell'itinerario da seguire. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen„ in quanto la sentenza d'appello ha negato il beneficio sul rilievo dell'esistenza di precedenti penali, ma la motivazione deve risultare all'esito di valutazione sulla gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza degli imputati. Con il terzo motivo deducono violazioni di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di primo grado ha applicato una riduzione per il rito abbreviato di un terzo e non della metà, come invece è previsto in forza dell'articolo 442 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017; respingendo il relativo motivo di appello, la sentenza impugnata ha reiterato l'errore. Con motivo aggiunto, presentato in afferenza al secondo motivo di ricorso, gli imputati deducono ancora sull'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. invocando la sua applicazione direttamente in sede di legittimità e senza rinvio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per raccoglimento del ricorso. Con memoria depositata il difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento deducendo ancora sull'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati. 1. In via preliminare, va rilevato che la Corte ha acquisito d'ufficio il certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere deceduto il 18 settembre 2021, quindi prima della sentenza di appello.Per il caso in cui durante il processo di legittimità emerga tale evenienza, nella giurisprudenza della Corte esistono due diversi orientamenti. 1.1. Un orientamento più risalente ritiene che l'errore nella dichiarazione di condanna di un imputato deceduto costituisca errore di fatto paragonabile all'errore materiale, e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, e che tale errore possa essere emendato anche dal giudice che ne venga a conoscenza in un grado successivo, compreso il giudizio di cassazione, mediante annullamento o dichiarazione di inesistenza della sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 4069 del 11/02/1999 Liuzzi, Rv. 214150). A quest'orientamento è da ritenere ascrivibile anche la decisione Sez. 2, Sentenza n. 7632 del 16/11/2017, dep. 2018, Zagaria, Rv. 272372, che, in un caso di decesso avvenuto durante il giudizio di primo grado, ma non conosciuto dal giudice che ha messo la sentenza di condanna, ha ritenuto legittima la sentenza della Corte di appello, che, dichiarando non doversi procedere per morte del reo, aveva semplicemente posto rimedio all'errore di fatto verificatosi in primo grado, con conseguente irrilevanza dell'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione del difensore dell'imputato ad impugnare la sentenza di primo grado. 1.2. Un orientamento più recente ritiene, invece, che, ferma la natura di errore di fatto del vizio della sentenza, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, esso possa essere emendato soltanto da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. peli, in quanto il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860: La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente. La Corte ha nella specie dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.). A questo secondo orientamento sono ascrivibili anche le pronunce Sez. 6, Ordinanza n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703, Sez. 6, Sentenza n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207, che pure ritengono che al vizio debba porre rimedio lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza viziata. 1.3. Il collegio ritiene di aderire al primo orientamento, che ritiene che all'errore del giudice del merito possa essere posto rimedio anche direttamente nei gradi successivi mediante pronuncia di annullamento della sentenza viziata. Tale orientamento è, infatti, coerente con finalità di economia processuale, in quanto evita che si apra una ulteriore fase, sia pure semplificata dalla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza viziata. Tale orientamento trova, inoltre, fondamento nella lettera della norma dell'art. 129, comma 1, cod. prbc. pen., secondo cui "in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza", e che pertanto impone al giudice che procede di dichiarare la estinzione del reato senza far seguire ad esso una fase rescissoria. 1.4. Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato. La morte dell'imputato impedisce anche il rilievo della prescrizione del reato (su cui v. il successivo paragrafo 5), in quanto essa impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 3, Sentenza n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384). 2. Con riferimento ad Ercole e Finizio, il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità del provvedimento di foglio di via, in quanto privo dell'intimazione di far rientro nel luogo di residenza e privo della specificazione dell'itinerario da seguire, è infondato. L'intimazione di far rientro nel luogo di residenza è, infatti, presente nei provvedimenti impugnati, che dispongono "ordina, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, il rimpatrio di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Napoli a mezzo di foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Formia senza la prescritta autorizzazione per anni tre con ingiunzione di presentarsi alla Questura di Napoli dentro il termine di giorni 1". Sul punto, pertanto, il ricorso si rivela inconferente con il contenuto del provvedimento censurato. La specificazione dell'itinerario da seguire non è, invece, un contenuto necessario del provvedimento di foglio di via, perché la norma attributiva di potere dell'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone che "qualora le persone indicate nell'articolo. 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate", e non prevede, pertanto, la necessaria indicazione dell'itinerario da seguire, che, qualora indicato, è un contenuto accessorio del provvedimento, la cui violazione, peraltro, non integra il reato contestato agli imputati, ma quello diverso previsto dall'art. 163 t.u.l.p.s. (Sez. 1, Sentenza n. 7359 del 22/03/2000, Papapicco, Rv. 216272; Sez. 1, Sentenza n. 7624 del 23/05/1995, PM in proc. Federico, Rv. 202297). 3. Il secondo motivo, ed il motivo aggiunto, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. non sono fondati, perché l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere valutata dal giudice anche con motivazione implicita (Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499) e la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Questo è quanto avviene nel caso in esame, in cui il riferimento ai precedenti penali degli imputati, che costituisce la risposta esplicita al motivo di appello, si affianca, però, alla ponderazione degli stessi, in quanto la sentenza impugnata specifica espressamente che "Finizio ed Ercole sono gravati di precedenti la cui natura e il numero induce a ritenere che gli stessi siano dediti al crimine e ne traggano almeno in parte sostentamento". La stessa circostanza riferita in sentenza che i "prevenuti sono stati sorpresi ad aggirarsi tra le vetture in sosta nell'area di parcheggio del mercato settimanale di Formia" induce a ritenere che la sentenza abbia valutato complessivamente il fatto sottoposto alla sua attenzione per concludere, con motivazione adeguata, che gli stessi non fossero meritevoli della concessione del beneficio. 4. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge, in quanto il giudice di primo grado ha applicato una riduzione per il rito abbreviato di un terzo, e non della metà, come invece è previsto dall'articolo 442 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017. La censura è fondata, perché il giudice di primo grado è, in effetti, partito da una pena base di 1 mese di arresto, ridotta per il rito a 20 giorni. La riduzione applicata è stata, quindi, di un terzo, anziché della metà. 5. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto nelle more del giudizio di legittimità è maturata la prescrizione. Il reato è stato commesso, infatti, il 23 novembre 2017. Non risultando in atti cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., la Corte rileva che il termine massimo di prescrizione, ivi compresi gli atti interruttivi ex art. 161 cod. pen., è maturato, pertanto, il 23 novembre 2022. La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris