CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 26 maggio 2020, ha rideterminato in anni nove e mesi uno di reclusione ed euro trentottomila di multa la pena com- plessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 10 e 14 L n. 497 del 1974, 648 cod. pen., 23 I. n. 110 del 1975 e 697 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed all'omessa audizione di tutti i militari che avevano partecipato alle operazioni di P.G.. • 2.2. Violazione degli artt. 357, lett. f) cod. proc. pen. e 115 disp. att. cod. proc. pen. per omessa documentazione delle operazioni di P.G.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla vastità del terreno, non riconducibile esclusivamente al Sicali, alla contraddittorietà tra le dichiarazioni dei testimoni. 2.4. Violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità degli aumenti stabiliti per la continuazione coi reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Sulla prima questione prospettata va ricordato che, in base all'insegnamento di questa Corte, l'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. stabilisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello ha luogo quando il giudice è impos- sibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta; tale previsione, interpretata alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato in- certo - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). In tema, infatti, opera pacificamente il principio della t presunzione di completezza dell'istruttoria in primo grado. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, pertanto, deve essere ritenuta un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giu-diziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non ab- biano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41808, del 2/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Si è, al- tresì, chiarito che con il ricorso per Cassazione può essere censurata la mancata rin- novazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o ma- nifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez, 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Ciò posto sui principi operanti in materia, nel caso in esame la Corte territoriale ha logicamente escluso l'utilità degli accertamenti sul telefono cellulare, in quanto l'apparecchio poteva trovarsi anche in luogo diverso da quello in cui il SiciAl era presente. La Corte di merito, inoltre, ha fornito un'adeguata spiegazione circa le ragioni dell'omessa audizione degli altri militari che avevano effettuato l'appostamento, evi- denziando in dettaglio gli esiti dell'osservazione da parte delle forze dell'ordine, le modalità di espletamento dei turni e l'irrilevanza dell'unica divergenza tra i testi di P.G. ascoltati. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verba- lizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione (Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Stasi, Rv. 267260; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263219), riguardando il divieto di testimonianza di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen.. Ne consegue che l'omessa verbalizzazione delle attività svolte non comporta nes- suna ipotesi di nullità o di inutilizzabilità. 3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, per- tanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti2 nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non emergevano contraddizioni o lacune nelle dichiarazioni dei militari, avendo essi notato, mediante il binocolo o lo Swarovski, il Sicali, mentre - sempre da solo - trasportava sacchi di plastica in entrambe le masserie, anche quella costituente il luogo del rinvenimento dei 19 panetti di cocaina, dell'arma e delle munizioni. La Corte etnea, quindi, ha fornito un quadro completo ed esauriente circa le modalità di esecuzione della con- dotta criminosa sulla base dei due testi di P.G. ascoltati nel giudizio dinanzi a sé e delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], coordinatore delle operazioni, ascoltato quale testimone in sede dibattimentale nel corso del giudizio di primo grado. A fronte della motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità dei reati contestati e sull'attribuzione dei medesimi al Sicali, la tesi difensiva appare contraddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo. [OSCURATO:PERSONA], d'altronde, non si confronta con la predetta dettagliata ed esauriente descrizione delle fasi della vicenda, compiutamente rappresentata dalla Corte di ap- pello. Peraltro, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha alle- gato (né ha richiamato) i verbali delle deposizioni testimoniali, che dimostrerebbero le dedotte lacune probatorie e le contraddizioni tra le dichiarazionfi. 4. In ordine al quarto motivo di ricorso, con congrua ed adeguata motivazione la Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. alla luce dei precedenti penali, della gravità dei fatti e del comportamento pro- cessuale non collaborativo.Le censure sul punto, sull'omessa applicazione della pena nel minimo edittale e in tema di continuazione appaiono del tutto generiche e si risolvono sostanzialmente in una richiesta di mitigazione della pena inflitta. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma