CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata estorsione e lesioni consumati ai danni del cugino [OSCURATO:PERSONA] ed al reato di violenza privata consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], convivente di Tresca. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: t 2.1. violazione di legge (art. 56, 629, 582 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati contestati, che sarebbe stata effettuata senza considerare la versione alternativa proposta dal ricorrente. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Con lo stesso si censura la mancata valutazione della tesi alternativa proposta dalla difesa, senza indicare alcun passaggio della motivazione viziato da eventuale illogicità manifesta, e senza indicare alcun travisamento della prova idoneo ad incrinare la tenuta logica del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale. 2.2. Violazione di legge (artt. 191 e 500, comma 4 cod. proc. pen.): sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali acquisite in seguito all'accertamento della subornazione. 2.2.1 Anche questo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. A fronte di una diffusa e persuasiva motivazione in ordine alle ragioni della acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4 cod. proc. pen., il ricorrente si limitava, infatti, a richiamare la giurisprudenza della Cassazione e ad affermare che, alla luce di questa, le dichiarazioni acquisite erano inutilizzabili. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere ascritta alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen., tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente, che avrebbe preso accordi con Tresca per pagare un finanziamento con la sua carta prepagata, accordo violato dal prelievo delle somme da parte di Tresca. 2.3.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nelle richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, che, secondo la interpretazione conforme offerta dai giudici di entrambi i gradi di merito, escludeva che il ricorrente vantasse un diritto nei confronti della vittima (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.4. Violazione di legge: la tentata estorsione non sarebbe perseguibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen. tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima e dell'assenza di violenza fisica. 2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente è "cugino" della vittima, dunque ha un legame di parentela non compreso tra quelli previsti dall'art. 649 cod. pen.. 2.5. Violazione di legge (art. 610 cod. pen.): il delitto di violenza privata non sarebbe perseguibile per assenza di querela.2.5.1. Il motivo è fondato. Assente la querela, il collegio rileva che non emergono dal capo di imputazione circostanze che ai sensi dell'art. 339 cod. pen. consentono di procedere ex officio. La minaccia contestata - contrariamente a quanto ritenuto - non è stata agita "con armi", ma solo facendo riferimento al possibile ricorso alle armi. Su punto la sentenza deve essere annullata senza rinvio e la pena inflitta per il reato di violenza privata (mesi due di reclusione ed euro seicento di multa) deve essere eliminata. 2.6. Violazione di legge (art. 582 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di lesioni, che sarebbero dovute ad una caduta accidentale. 2.6.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha confermato la responsabilità sulla base delle dichiarazioni pred i batti menta I i . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perché il reato non è procedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di mesi due di euro 600 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso in Roma,