CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 07/12/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 05/05/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli articoli 44, lettere a) e b), d.P.R. 380/2001, alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, lamentando, con un primo motivo, violazione degli articoli 597 e 605 c.p.p. per manifesta contraddittorietà tra la motivazione della sentenza di primo grado, in cui si era disposta la sospensione condizionale della pena, e il dispositivo, in cui il beneficio non era menzionato. A fronte di precisa doglianza, la Corte territoriale omette di statuire. Con un secondo motivo lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, sempre con riferimento alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. Questa Corte ha infatti chiarito che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palumbo, Rv. 266660). La sentenza gravata, a fronte di analoga censura proposta in grado di appello, ha esplicitato che risulta chiaramente l'intenzione del primo giudice di concedere il beneficio in parola, la cui mancanza nel dispositivo costituisce un mero refuso, emendabile con la procedura di cui all'articolo 130 cod. proc. pen., dictum in cui non è ravvisabile alcuna violazione di legge né vizio di motivazione. 3. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così