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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26214/2026

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ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3593 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 555/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 17172/2022 Numero di raccolta generale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/20261.- L’INPS ha notificato a [OSCURATO:PERSONA], socio della societàNeromo S.r.l., un avviso di addebito con cui ha intimato ilpagamento della somma di € 1.744,43 a titolo di contributiprevidenziali e sanzioni per il periodo gennaio-luglio 2016 dovutialla gestione commercianti, per lo svolgimento di attivitàlavorativa abituale e prevalente svolta in favore della società chegestiva un esercizio commerciale (ristorante).2.- Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione delcontribuente ritenendo sussistenti tutti i presupposti previsti dallalegge per l’iscrizione dei soci di società commerciale nella gestionecommercianti: la qualità di socio in una compagine societàcomposta per il 90% del capitale sociale da componenti dellafamiglia e lo svolgimento di attività lavorativa nell’ambito dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in maniera abituale e prevalente.3.- La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primogrado, ritenendo, in particolare, sussistenti i requisiti previstidall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 per l’iscrizionealla gestione commercianti, essendo pacificamente socio al 45%della società [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di ristorazione,unitamente alla moglie, titolare anch’essa di una quota del 45%,e avendo svolto attività lavorativa presso l’azienda gestita dallasocietà in maniera abituale e prevalente.In senso opposto, la Corte di appello ha rilevato che ladeduzione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e terzi soggetti estranei allasocietà titolare dell’azienda commerciale, in primo luogo, fossestata prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] solo in sede di appello e in ogni casosia rimasta del tutto sfornita di prova.Numero registro generale 1717I2n/20f2in2 e, la Corte di appello ha ritenuto irrileNvuamnetero, pdei ra icl cporletas egennte rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026giudizio, la sussistenza di altri giudizi aventi ad oggetto condottefraudolente di terzi, che lo avrebbero indotto a effettuareinvestimenti in un settore in cui era privo di esperienza,riguardando tali giudizi atti di disposizione patrimoniale diversidall’acquisto delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] da parte del Bianchie della moglie, per cui l’eventuale esito favorevole di tali giudizinon farebbe venir meno la sua qualità di socio della societàcommerciale, presupposto per l’insorgenza dell’obbligocontributivo.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore di sostegno proponendo due censure,assistite da memoria.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), avendo errato la Corte di appelloa ritenere in capo al ricorrente il requisito dell’organizzazione edella direzione dell’attività della azienda di ristorazione medianteil suo lavoro, non avendo egli lavorato presso tale società qualesocio, ma solo quale dipendente.2.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quantole censure alla valutazione operata dalla Corte di appello delquadro probatorio acquisito al giudizio, lungi dal denunciareviolazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.,mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fattieffettuato dal giudice di secondo grado, nella fattispecie in manieraconforme a quanto operato in primo grado.Numero registro generale 1717I2n/20 22sostanza, il ricorrente attraverso lNa umderdou dzii orancec odltai guenae rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026violazione e falsa applicazione della legge mira ad unarivalutazione del quadro probatorio acquisito nel giudizio diappello, al fine di pervenire ad una diversa valutazione circa laconcreta esistenza di una prestazione lavorativa subordinata.3.- Le deduzioni dell'odierno ricorrente in realtà si risolvononella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da partedel giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata in sede di merito (cfr. Cass. n.8932/2006).4.- Infatti, la parte non ha specificato quale sarebbe l’erratainterpretazione del quadro normativo relativo all’insorgenzadell’obbligo contributivo di iscrizione alla gestione commercianti aisensi dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 fornitadalla Corte di appello nella sentenza impugnata, limitandosi, insostanza, a censurare l’esito dell’attività istruttoria posta in esseredall’organo giudicante.Per tale via, il ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).5.- Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata daigiudici di merito può essere sindacata non quale violazione dilegge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., ambito in ogni caso nella fattispecieprecluso stante il convergente accertamento fatto in entrambi iNumero registro generaleg 1r7a17d2i/2 02d2el giudizio (art. 360, quarto comNmuma,e roc .dpi .rca.c, coclthae g ehnae rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026riprodotto il testo già contenuto nell’art. 348-ter, quarto comma,c.p.c.).6.- Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (fra le tante Cass. n. 4125/2017).

In altreparole, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. viene inrilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui èaccertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamentericostruiti dalla parte ricorrente.

Diversamente, si trasmoda nellarevisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice dimerito (tra le tante, Cass. n. 18715/2016).7.- Ne deriva l’inammissibilità della censura, sia perchéessendo volta a sindacare l’apprezzamento di un fatto ad essarisulta estranea la violazione di legge, sia perché la stessa non èstata formulata con riferimento al vizio di motivazione, in ogni casonon sindacabile in ragione del conforme apprezzamento operatoda entrambi i giudici di merito.8.- Nella fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto sussistentel’obbligo contributivo nei confronti della gestione commerciantisulla base della valutazione del quadro istruttorio acquisito algiudizio, all’esito del quale sono stati ritenuti sussistenti i requisitiprevisti dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 conuna valutazione riservata al giudice di merito e il cui sindacato èprecluso al giudice di legittimità.9.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 421 c.p.c. e omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto la Corte diappello di Firenze anziché limitarsi a considerare generici i capitolidi prova formulati sin dal giudizio di primo grado avrebbe dovutoNumero registro generalec 1o7n17c2e/2d02e2re il termine di cui all’art. 421, primNuom ceormo dmi raa,c co.plta.c g.,e nael rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026fine di consentire una nuova formulazione degli stessi.

Inoltre, laCorte di appello non ha considerato un fatto decisivo consistentenell’esistenza di un rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e gli effettivigestori della società [OSCURATO:SOCIETA]10.- Anche la seconda censura deve essere dichiaratainammissibile, considerato che per giurisprudenza costante diquesta Corte “nel rito del lavoro, il ricorrente che denunciin cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nelgiudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali daiquali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossial'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sueragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potutoe dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoriademandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avereespressamente e specificamente richiesto tale intervento nelpredetto giudizio” (Cass. n. 22628/2019 e successive conformi, daultimo, Cass. n. 23394/2026).11.- Nella fattispecie la parte ricorrente non allega neppure chel’esercizio dei poteri officiosi fosse stato sollecitato, per comeritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.12.- Va peraltro osservato che l’art. 372 c.p.c. (Cass n.7847dell 2025, n. 2062 del 2024) esclude in questa sede di legittimitàanche in sede di memoria, il deposito di documenti, fatta eccezioneper quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata el’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto dirinuncia al ricorso (cfr., fra le tante, Cass. n. 29221 del 2023 cheha precisato come deve trattarsi di nullità della sentenza derivantedai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisitiessenziali di forma e di sostanza della sentenza, oppure originata,in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo allaidentificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque allaNumero registro generale 17172/2022 Numero di raccolta generale 26214/2026Numero sezionale 3593/2le02g6ittimità del contraddittorio, determinino la nulliDtàa tad peugblib liactatzi ione 05/10/2026processuali compiuti), fattispecie che non ricorrono nel caso dispecie.

Ed infatti, nella memoria il ricorrente dopo aver ribadito latesi prospettata con il ricorso che avrebbe prestato la propriaprimo grado, relative, come indica, quella del Tribunale civile allanullità ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p. di atti giuridici compiuti dalricorrente, quella del GIP a reato ex art. 643 c.p. commesso indanno del ricorrente senza illustrarne ammissibilità ai sensidell’art. 372 cpc, e conferenza con il thema decidendum.13.- Per quanto attiene alla censura relativa al mancato esamedi un fatto decisivo consistente nell’esistenza di un rapporto dilavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e gli effettivi gestori della società [OSCURATO:SOCIETA].,come già precisato in relazione al primo motivo, essa è preclusadalla conforme valutazione del quadro probatorio operata inentrambi i gradi di giudizio ai sensi del quarto comma dell’art. 360c.p.c.14.- Né, come correttamente rilevato dalla Corte di appello,sull’obbligo contributivo, che sorge per la mera sussistenzadell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, può inciderel’esito di diversi giudizi con i quali l’odierno ricorrente ha chiestol’annullamento di taluni atti di disposizione patrimoniale, in quantotra questi non vi era l’acquisto delle quote della società esercentel’attività commerciale in questione.15.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile concondanna della parte ricorrente al pagamento in favore dell’INPSdelle spese di lite del presente giudizio di cassazione.In virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricorso,occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrentedi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 17172/2022 P.Q.MNumero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, in €200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale della Sezione Lavoro del17 settembre 2026La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3593 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 555/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 17172/2022 Numero di raccolta generale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/20261.- L’INPS ha notificato a [OSCURATO:PERSONA], socio della societàNeromo S.r.l., un avviso di addebito con cui ha intimato ilpagamento della somma di € 1.744,43 a titolo di contributiprevidenziali e sanzioni per il periodo gennaio-luglio 2016 dovutialla gestione commercianti, per lo svolgimento di attivitàlavorativa abituale e prevalente svolta in favore della società chegestiva un esercizio commerciale (ristorante).2.- Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione delcontribuente ritenendo sussistenti tutti i presupposti previsti dallalegge per l’iscrizione dei soci di società commerciale nella gestionecommercianti: la qualità di socio in una compagine societàcomposta per il 90% del capitale sociale da componenti dellafamiglia e lo svolgimento di attività lavorativa nell’ambito dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in maniera abituale e prevalente.3.- La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primogrado, ritenendo, in particolare, sussistenti i requisiti previstidall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 per l’iscrizionealla gestione commercianti, essendo pacificamente socio al 45%della società [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di ristorazione,unitamente alla moglie, titolare anch’essa di una quota del 45%,e avendo svolto attività lavorativa presso l’azienda gestita dallasocietà in maniera abituale e prevalente.In senso opposto, la Corte di appello ha rilevato che ladeduzione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e terzi soggetti estranei allasocietà titolare dell’azienda commerciale, in primo luogo, fossestata prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] solo in sede di appello e in ogni casosia rimasta del tutto sfornita di prova.Numero registro generale 1717I2n/20f2in2 e, la Corte di appello ha ritenuto irrileNvuamnetero, pdei ra icl cporletas egennte rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026giudizio, la sussistenza di altri giudizi aventi ad oggetto condottefraudolente di terzi, che lo avrebbero indotto a effettuareinvestimenti in un settore in cui era privo di esperienza,riguardando tali giudizi atti di disposizione patrimoniale diversidall’acquisto delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] da parte del Bianchie della moglie, per cui l’eventuale esito favorevole di tali giudizinon farebbe venir meno la sua qualità di socio della societàcommerciale, presupposto per l’insorgenza dell’obbligocontributivo.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore di sostegno proponendo due censure,assistite da memoria.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), avendo errato la Corte di appelloa ritenere in capo al ricorrente il requisito dell’organizzazione edella direzione dell’attività della azienda di ristorazione medianteil suo lavoro, non avendo egli lavorato presso tale società qualesocio, ma solo quale dipendente.2.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quantole censure alla valutazione operata dalla Corte di appello delquadro probatorio acquisito al giudizio, lungi dal denunciareviolazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.,mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fattieffettuato dal giudice di secondo grado, nella fattispecie in manieraconforme a quanto operato in primo grado.Numero registro generale 1717I2n/20 22sostanza, il ricorrente attraverso lNa umderdou dzii orancec odltai guenae rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026violazione e falsa applicazione della legge mira ad unarivalutazione del quadro probatorio acquisito nel giudizio diappello, al fine di pervenire ad una diversa valutazione circa laconcreta esistenza di una prestazione lavorativa subordinata.3.- Le deduzioni dell'odierno ricorrente in realtà si risolvononella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da partedel giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata in sede di merito (cfr. Cass. n.8932/2006).4.- Infatti, la parte non ha specificato quale sarebbe l’erratainterpretazione del quadro normativo relativo all’insorgenzadell’obbligo contributivo di iscrizione alla gestione commercianti aisensi dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 fornitadalla Corte di appello nella sentenza impugnata, limitandosi, insostanza, a censurare l’esito dell’attività istruttoria posta in esseredall’organo giudicante.Per tale via, il ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).5.- Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata daigiudici di merito può essere sindacata non quale violazione dilegge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., ambito in ogni caso nella fattispecieprecluso stante il convergente accertamento fatto in entrambi iNumero registro generaleg 1r7a17d2i/2 02d2el giudizio (art. 360, quarto comNmuma,e roc .dpi .rca.c, coclthae g ehnae rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026riprodotto il testo già contenuto nell’art. 348-ter, quarto comma,c.p.c.).6.- Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (fra le tante Cass. n. 4125/2017). In altreparole, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. viene inrilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui èaccertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamentericostruiti dalla parte ricorrente. Diversamente, si trasmoda nellarevisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice dimerito (tra le tante, Cass. n. 18715/2016).7.- Ne deriva l’inammissibilità della censura, sia perchéessendo volta a sindacare l’apprezzamento di un fatto ad essarisulta estranea la violazione di legge, sia perché la stessa non èstata formulata con riferimento al vizio di motivazione, in ogni casonon sindacabile in ragione del conforme apprezzamento operatoda entrambi i giudici di merito.8.- Nella fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto sussistentel’obbligo contributivo nei confronti della gestione commerciantisulla base della valutazione del quadro istruttorio acquisito algiudizio, all’esito del quale sono stati ritenuti sussistenti i requisitiprevisti dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 conuna valutazione riservata al giudice di merito e il cui sindacato èprecluso al giudice di legittimità.9.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 421 c.p.c. e omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto la Corte diappello di Firenze anziché limitarsi a considerare generici i capitolidi prova formulati sin dal giudizio di primo grado avrebbe dovutoNumero registro generalec 1o7n17c2e/2d02e2re il termine di cui all’art. 421, primNuom ceormo dmi raa,c co.plta.c g.,e nael rale 26214/2026Numero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026fine di consentire una nuova formulazione degli stessi. Inoltre, laCorte di appello non ha considerato un fatto decisivo consistentenell’esistenza di un rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e gli effettivigestori della società [OSCURATO:SOCIETA]10.- Anche la seconda censura deve essere dichiaratainammissibile, considerato che per giurisprudenza costante diquesta Corte “nel rito del lavoro, il ricorrente che denunciin cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nelgiudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali daiquali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossial'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sueragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potutoe dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoriademandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avereespressamente e specificamente richiesto tale intervento nelpredetto giudizio” (Cass. n. 22628/2019 e successive conformi, daultimo, Cass. n. 23394/2026).11.- Nella fattispecie la parte ricorrente non allega neppure chel’esercizio dei poteri officiosi fosse stato sollecitato, per comeritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.12.- Va peraltro osservato che l’art. 372 c.p.c. (Cass n.7847dell 2025, n. 2062 del 2024) esclude in questa sede di legittimitàanche in sede di memoria, il deposito di documenti, fatta eccezioneper quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata el’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto dirinuncia al ricorso (cfr., fra le tante, Cass. n. 29221 del 2023 cheha precisato come deve trattarsi di nullità della sentenza derivantedai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisitiessenziali di forma e di sostanza della sentenza, oppure originata,in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo allaidentificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque allaNumero registro generale 17172/2022 Numero di raccolta generale 26214/2026Numero sezionale 3593/2le02g6ittimità del contraddittorio, determinino la nulliDtàa tad peugblib liactatzi ione 05/10/2026processuali compiuti), fattispecie che non ricorrono nel caso dispecie. Ed infatti, nella memoria il ricorrente dopo aver ribadito latesi prospettata con il ricorso che avrebbe prestato la propriaprimo grado, relative, come indica, quella del Tribunale civile allanullità ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p. di atti giuridici compiuti dalricorrente, quella del GIP a reato ex art. 643 c.p. commesso indanno del ricorrente senza illustrarne ammissibilità ai sensidell’art. 372 cpc, e conferenza con il thema decidendum.13.- Per quanto attiene alla censura relativa al mancato esamedi un fatto decisivo consistente nell’esistenza di un rapporto dilavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e gli effettivi gestori della società [OSCURATO:SOCIETA].,come già precisato in relazione al primo motivo, essa è preclusadalla conforme valutazione del quadro probatorio operata inentrambi i gradi di giudizio ai sensi del quarto comma dell’art. 360c.p.c.14.- Né, come correttamente rilevato dalla Corte di appello,sull’obbligo contributivo, che sorge per la mera sussistenzadell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, può inciderel’esito di diversi giudizi con i quali l’odierno ricorrente ha chiestol’annullamento di taluni atti di disposizione patrimoniale, in quantotra questi non vi era l’acquisto delle quote della società esercentel’attività commerciale in questione.15.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile concondanna della parte ricorrente al pagamento in favore dell’INPSdelle spese di lite del presente giudizio di cassazione.In virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricorso,occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrentedi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 17172/2022 P.Q.MNumero sezionale 3593/2026 Data pubblicazione 05/10/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, in €200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale della Sezione Lavoro del17 settembre 2026La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 26214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris