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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05863/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; considerato che il primo motivo è assolutamente generico, risolvendosi in una denuncia del vizio di motivazione minimamente argomentata; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali specifici ,precedenti e anche successivi al fatto oggetto del processo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierenestensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; considerato che il primo motivo è assolutamente generico, risolvendosi in una denuncia del vizio di motivazione minimamente argomentata; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali specifici ,precedenti e anche successivi al fatto oggetto del processo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierenestensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris