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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31975/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 3ISHKARIANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle due sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; [OSCURATO:PERSONA] che, con due connessi motivi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativi ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione, ma anzi proponendo una retrodatazione delle condotte e poggiando la prospettazione dell'unicità del disegno criminoso su formule dubitative («dunque non si può escludere che...» si legge alle pagine 2 e 3 del ricorso); che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso; che doveva, quindi, ritenersi indinnostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01), né l'accertamento dell'identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 3ISHKARIANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle due sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; [OSCURATO:PERSONA] che, con due connessi motivi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativi ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione, ma anzi proponendo una retrodatazione delle condotte e poggiando la prospettazione dell'unicità del disegno criminoso su formule dubitative («dunque non si può escludere che...» si legge alle pagine 2 e 3 del ricorso); che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso; che doveva, quindi, ritenersi indinnostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01), né l'accertamento dell'identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 se
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