Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22387/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salò avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art.658 cod. pen. (capo B) perché estinto per prescrizione, rideterminando in anni uno di reclusione la pena irrogatagli in relazione al delitto di cui all'art. 367 cod. pen. (capo A), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. e vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello erroneamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, benché l'imputato ne avesse fruito già tre volte, ed omesso al contempo ogni valutazione in merito al giudizio prognostico di cui al primo comma della richiamata disposizione normativa.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte il 23 aprile 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché dall'allegato certificato penale risulta che l'imputato, pur a prescindere dai reati in seguito depenalizzati, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena una volta in relazione ad una condanna per lesioni colpose, ed una seconda volta in relazione ad un reato di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, sicché, avendo già usufruito due volte del beneficio, non può goderne ulteriormente ai sensi della richiamata disposizione di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen.

Deve altresì rilevarsi che la sentenza impugnata non ha sotto alcun profilo spiegato quali sarebbero le ragioni addotte a sostegno della concessione del beneficio, atteso che il riconoscimento della sospensione condizionale della pena viene menzionato esclusivamente nel dispositivo.

2. S'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salò avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art.658 cod. pen. (capo B) perché estinto per prescrizione, rideterminando in anni uno di reclusione la pena irrogatagli in relazione al delitto di cui all'art. 367 cod. pen. (capo A), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. e vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello erroneamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, benché l'imputato ne avesse fruito già tre volte, ed omesso al contempo ogni valutazione in merito al giudizio prognostico di cui al primo comma della richiamata disposizione normativa. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte il 23 aprile 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché dall'allegato certificato penale risulta che l'imputato, pur a prescindere dai reati in seguito depenalizzati, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena una volta in relazione ad una condanna per lesioni colpose, ed una seconda volta in relazione ad un reato di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, sicché, avendo già usufruito due volte del beneficio, non può goderne ulteriormente ai sensi della richiamata disposizione di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. Deve altresì rilevarsi che la sentenza impugnata non ha sotto alcun profilo spiegato quali sarebbero le ragioni addotte a sostegno della concessione del beneficio, atteso che il riconoscimento della sospensione condizionale della pena viene menzionato esclusivamente nel dispositivo. 2. S'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 28 aprile 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 22387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris