CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 23423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15120/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. DONATO 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 695/2021 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venissero condannati al pagamento di euro 19.535,06, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. I convenuti, costituendosi, hanno chiesto in via riconvenzionale di dichiarare la “risoluzione del rapporto contrattuale e di quello afferente i lavoro extracontrattuali per colpa esclusiva” di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in subordine, “la compensazione del presunto credito vantato dalla ditta attrice con quello derivante a seguito dei danni causati dalla stessa per l’esecuzione dei lavori, con condanna di parte attrice al pagamento del residuo”. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1312/2014, ha accolto la domanda attrice e ha condannato i convenuti in solido al pagamento di euro 18.520,46, rigettando ogni altra domanda “non essendo stata provata in giudizio”. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che con un unico motivo di gravame hanno lamentato il mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado della eccezione di compensazione impropria del credito vantato dalla ditta appaltatrice con le somme da loro già versate (per complessivi euro 43.000), come documentata in sede di consulenza tecnica di parte e formulata in sede di comparsa conclusionale. Con la sentenza n. 695/2021 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1. Il primo motivo lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’istituto della cosiddetta compensazione impropria”, per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva la “richiesta di accertamento della cosiddetta compensazione impropria posto che tale causa di estinzione delle obbligazioni non è soggetta a decadenze processuali e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento” e risultando “agli atti, già nel giudizio di primo grado, le ricevute di pagamento attestanti i versamenti a titolo di acconto”. 2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., motivazione apparente e incomprensibile [ .. ] in forza delle affermazioni discordan ti rese a definizione del giudizio di primo grado”, per avere la Corte d’appello richiamato “puntualmente” l’insegnamento della Corte di Cassazione in tema di compensazione impropria, per poi rigettare illogicamente la domanda di gravame. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha correttamente richiamato l’orientamento di questa Corte secondo il quale la compensazione impropria rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio (v., ex multis, Cass. n. 16800 del 2015e Cass. n. 10798 del 2018), ma ciò non comporta la possibilità di derogare al principio dispositivo, così che i fatti ad essa sottostanti devono essere stati tempestivamente dedotti in giudizio in quanto, diversamente, si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass. n. 11030 del 2006, che ha cassato la sentenza di merito in quanto solo in secondo grado l'appellante aveva chiesto, con ampliamento del thema decidendum, che il giudice provvedesse al conteggio delle poste passive esistenti tra essa e il creditore che aveva agito in giudizio chiedendo il riconoscimento di competenze fondate sull'unico rapporto negoziale esistente tra loro; v. al riguardo pure Cass. n. 28469 del 2020). Nel caso in esame i ricorrent i , costituendosi in giudizio, ha nno ded otto l’esistenza di un proprio credito a titolo di risarcimento dei danni asseritamente causati dalla ditta appaltatrice nel l’esecuzione dei lavori (credito ritenuto non provato dal giudice di primo grado) e solo in comparsa conclusionale hanno allegato l’ esistenza di controcrediti a titolo di acconti versati , così tardivamente e inammissibilmente ampliando il thema decidendum. Ne consegue che la Corte d’appello – lungi dal porre in essere una motivazione apparente, avendo ampiamente e coerentemente argomentato la propria decisione – ha correttamente confermato la decisione di primo grado che non aveva esteso l’esame ai fatti tardivamente allegati. Non vale al riguardo l’obiezione dei ricorrenti di avere depositato già in primo grado le ricevute degli acconti versati, trattandosi di documenti dei quali non viene comunque dedotta la tempestiva produzione in giudizio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, e dovendosi in ogni caso distinguere tra il “potere di allegazione, che compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), da quello di rilevazione”, “atteso che il generale potere-dovere di rilievo ufficioso delle eccezioni si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi che, comunque, devono essere legittimamente acquisiti al processo e provati” (così Cass. n. 17216 del 2020). II. Il ricorsova pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono, exart. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- b