CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 23163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3468/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, alla mancata presenza in atti dell'op- posizione al decreto penale e alla mancata notifica al domicilio eletto del decreto di fissazione dell'udienza e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applica- zione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (cfr. anche Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027, in motivazione, pag. 30) I motivi sopra richiamati sono, peraltro, manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato motivatamente conto di ritenere non fondata la doglianza relativa all'omessa citazione dell'imputato presso il do- micilio eletto indicato con l'atti di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto, come risulta dai verbali e dagli atti del giudizio di primo grado il tribunale nel contraddittorio delle parti operava la verifica della regolarità delle notifiche N. 3468/2024 R.G. della citazione ad udienza dibattimentale. Detta notifica veniva eseguita per La- chini presso il difensore di fiducia. Questi, invero, si rileva ancora in sentenza, non ha mai eccepito difetti di notifica nel corso del giudizio di primo grado e, soprat- tutto, neppure l'atto di appello indica quale diverso domicilio l'imputato avrebbe eletto con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna. L'eccezione, per- tanto, è stata correttamente ritenuta meramente assertiva, tenuto anche conto che, come risulta dai verbali di udienza del giudizio di primo grado (in particolare dal verbale di udienza del 10 marzo 2021) il difensore chiedeva ed otteneva "un breve rinvio per munirsi di procura speciale per richiedere la messa alla prova, rappresentando che l'imputato oggi non è potuto essere presente". Richiesta che logicamente è stato ritenuto presupporre la conoscenza da parte del Lachini di quella prima udienza e la conoscenza, da parte del difensore, di una ragione di impedimento (non esplicitata, ma non certo indicata quale omessa citazione ed omessa conoscenza dell'udienza) da parte dell'assistito a presenziare. Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, la Corte territoriale dà atto che il profilo di doglianza, che attiene alla valenza delle prove raccolte a base dell'addebito, si rivela manifestamente infondato, invero ai limiti dell'inammissibilità, consistendo nella scomposizione degli elementi di prova e nell'omesso confronto con le articolate argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado che ha correttamente e compiutamente valutato sia la sussistenza del reiterato rifiuto da parte di Lachini di sottcporsi ad esame etilometrico, sia l'inverosimiglianza delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]. In sentenza, in ultimo, si dà atto motivatamente che le richieste di riduzione della pena base inflitta e massima concessione delle attenuanti ex artt. 62 bis, così come la richiesta di "assoluzione con l'art. 131 bis cod. pen. "perché l'occorso appare di scarso momento" non sono assistite da compiute argomentazioni. E, in ogni caso, i giudici del gravame del merito rilevano che le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. sono state correttamente negate in primo grado non sussistendo i presupposti per fondarne un giudizio di meritevolezza e non elevandosi dagli atti alcun elemento di valutazione che, sussumibile nella previ- sione di legge e suscettibile di preminente positivo apprezzamento, possa costi- tuirne presupposto applicativo. Di contro, l'intensità del dolo e la pervicacia mo- strata dall'imputato nel sottrarsi (anche tergiversando mediante escamotage) al controllo etilometrico, malgrado peraltro una condizione di alterazione apparsa evidente e ori conseguente pericolo per gli altri utenti della strada, vengono rite- nute connotare negativamente la giavità del fatto. 4. Il reato per cui, si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto commesso il 4 marzo N. 3468/2024 R.G. 2019, atteso che ricade sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicem- bre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Le contravvenzioni, in esame, pertanto, si sarebbero prescritte non prima del mese di giugno 2024. Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il for- marsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell