CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; l'eccessività della pena inflitta neppure era stata contestata con i motivi di appello sicché non appare sussistente alcuna omessa motivazione sul punto dai giudici dell'appello che hanno confermato la pena inflitta, denegando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della recidiva con statuizioni che non costituiscono oggetto dell'odierno ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere sensore /„If Presidente