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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41670/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, sono generici, siccome meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di rapina impropria, sia con riguardo al requisito della violenza sulla persona (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042) che alla consumazione del delitto a seguito dell'impossessamento (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, sono generici, siccome meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di rapina impropria, sia con riguardo al requisito della violenza sulla persona (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042) che alla consumazione del delitto a seguito dell'impossessamento (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris