CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 31553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza emessa in data 1 febbraio 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa il 15/02/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato l'imputata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso il 16 settembre 2014. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1 Con il primo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 16 marzo 2022, come indicato in sentenza. t 1.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per mancanza degli elementi costituivi del reato o per erronea qualificazione giuridica del fatto. Sostiene che dalle dichiarazioni della presunta persona offesa e del testimone emergono molte perplessità sui fatti, potendo addirittura escludersi, in base alle stesse dichiarazioni del brigadiere D'Ambrosio, che fosse lui la persona offesa, da individuare, invece, nell'appuntato [OSCURATO:PERSONA], destinatario delle espressioni offensive, cosicché, non essendo il [OSCURATO:PERSONA] in servizio in quel momento, mancherebbe sia la qualifica della persona offesa che la percezione delle offese da parte del D'Ambrosio, che non le aveva neppure sentite. Segnala inoltre, che la reciproca antipatia tra l'imputata e il brigadiere spiega il diverso atteggiamento assunto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e poiché le offese erano dirette alla persona del D'Ambrosio e non al pubblico ufficiale nel momento in cui stava compiendo un atto del suo ufficio, il reato non è configurabile. 1.3 Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione per avere la Corte di appello fatto riferimento a giurisprudenza superata, che reputa sussistente il reato per la sola possibilità che il pubblico ufficiale percepisca l'espressione oltraggiosa. Ulteriori vizi di motivazione si rinvengono per il diniego delle attenuanti generiche, stante il mero rinvio alla motivazione del primo giudice, e del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la mancata considerazione della assoluta tenuità del danno e il riferimento ai pregressi dissapori tra l'imputata e il pubblico ufficiale, valutati negativamente anziché considerare che giustificavano l'offesa alla persona e non alla funzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati nonché generici e non deducibili in questa sede. 2. E del tutto infondata l'eccezione di prescrizione del reato, fondata sulla mera indicazione del termine ordinario riportato in sentenza, senza, tuttavia, tener conto delle sospensioni verificatesi nel giudizio di primo grado a causa dei numerosi rinvii, di cui dà atto la sentenza di primo grado e che risultano dai verbali di udienza in atti, esaminati in ragione della natura processuale dell'eccezione, per complessivi 752 giorni. Ne discende che il termine di prescrizione non è affatto maturato, vendendo a scadere il 6 aprile 2024. 3. Il secondo motivo si limita a riproporre la prospettazione difensiva già disattesa in sentenza con motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorso non si confronta. E' consolidato l'indirizzo interpretativo secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). La sentenza impugnata, infatti, chiarisce, che non vi è possibilità di equivoco sull'individuazione della persona offesa e sul destinatario dell'espressione ingiuriosa riportata nel capo di imputazione alla luce della piana ricostruzione dei fatti operata in base alle dichiarazioni del brigadiere D'Ambrosio e dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA]. In modo lineare e logico entrambi i giudici hanno spiegato che un "altro" soggetto, diverso dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava più vicino alla donna e le aveva detto di non poterla fare entrare in caserma, ove si trovava il figlio, non poteva che essere il D'Annbrosio, non essendovi altro personale presente; peraltro, il D'Ambrosio si trovava all'ingresso della caserma ed aveva esortato la donna ad andar via. Le censure difensive si risolvono, pertanto, nel prospettare una lettura alternativa dei fatti, da cui deriverebbero conseguenze favorevoli per l'imputata, ma ciò contrasta con la ricostruzione contenuta in sentenza, che legge la sequenza dei fatti in modo coerente, evidenziando che l'imputata, accorsa in caserma dove era stato portato il figlio sottoposto ad un controllo, mentre parlava con il [OSCURATO:PERSONA], che cercava di calmarla, nel vedere il D'Ambrosio all'ingresso della caserma, che la inviata ad andare via, lo insultava e lo offendeva con le espressioni indicate nell'imputazione. Come ritenuto dai giudici di merito, non può assumere alcun rilievo la reciproca antipatia tra le parti, che, nella prospettazione difensiva indicherebbe l'intento dell'imputata di offendere la persona e non il pubblico ufficiale, trattandosi di una chiave di lettura alternativa, smentita dalla stessa causale indicata nel ricorso, consistente nella presenza del D'Ambrosio in molte occasioni in cui il figlio dell'imputata era stato fermato dai CC, riprodottasi il giorno dei fatti, quindi, ricollegabile alle funzioni svolte dal militare. Del tutto erronea è la tesi difensiva, che ancora la sussistenza del reato all'effettiva percezione delle offese da parte del pubblico ufficiale, tacciando di vetustà l'orientamento della Corte di appello, invece, corretto ed in linea con il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la , P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828). 4. Analoga sorte spetta ai motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della particolare tenuità del fatto a fronte della motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente alla pervicacia con cui l'imputata aveva offeso l'operante per aver sottoposto a controllo il figlio ed alla gravità del comportamento tenuto, espressivo di insofferenza verso l'autorità pubblica; gravità non attenuata, anzi, aggravata dai pregressi dissapori tra la stessa e l'operante, indicativa dell'intensità del dolo e dell'offesa arrecata alle funzioni pubbliche svolte dall'operante. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in questa sede, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, come nella specie, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Analogamente insindacabile ed in linea con l'orientamento di questa Corte è la motivazione con cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto, atteso che il giudizio sul punto deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, sicché è adeguata la motivazione che dia conto, come nel caso di specie, dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). All'inammissibilità dell'impugnazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe