CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17084/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando doglianze in fatto tese a contestare la valutazione del materiale probatorio eseguita dai giudici di merito, esso risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrue e non illogiche argomentazioni, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione delle risultanze processuali, poste a base del decisum dai giudici di merito, essendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve osservarsi che, nel caso di specie, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno congruamente indicato le risultanze processuali valorizzate ai fini della individuazione dell'odierno ricorrente quale utilizzatore della carta bancomat di provenienza furtiva, e dunque quale autore del reato di ricettazione ascrittogli, sottolineando, con logiche argomentazioni, come queste non fossero state in alcun modo scalfite dagli assunti difensivi, tesi a mettere in evidenza solo discrepanze marginali rispetto a quanto riportato dalla persona offesa (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de