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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:516
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Mangini & C. (Mangiami) (causa T‑250/09) «Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo Mangiami – Marchio internazionale denominativo anteriore MANGINI – Ricevibilità di nuovi elementi di prova – Art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Termine impartito dall’Ufficio – Produzione di prove supplementari dopo la scadenza del termine ma in presenza di elementi nuovi – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 2868/95, artt. 1, regola 22, n. 2, e 40, n. 6) (v. punti 22, 24‑27) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA].

Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2) è annullata. 2) L’UAMI è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Mangini & C. (Mangiami) (causa T‑250/09) «Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo Mangiami – Marchio internazionale denominativo anteriore MANGINI – Ricevibilità di nuovi elementi di prova – Art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Termine impartito dall’Ufficio – Produzione di prove supplementari dopo la scadenza del termine ma in presenza di elementi nuovi – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 2868/95, artt. 1, regola 22, n. 2, e 40, n. 6) (v. punti 22, 24‑27) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2) è annullata. 2) L’UAMI è condannato alle spese.