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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46269/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 50-23817/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per non essere i motivi dedotti (accertamento della penale responsabilità asseritamente fondato sulle dichiarazioni contenute in querela, senza esame in contraddittorio della persona offesa querelante) stati prospettati con i motivi di gravame alla Corte di merito, in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

La Corte territoriale aveva infatti dichiarato inammissibile il motivo aggiunto speso in tema di accertamento della responsabilità ravvisandone la assoluta eccentricità rispetto ai motivi principali di gravame tempestivamente depositati (in questi sensi Sez. 2, n. 15693, del 8/1/2016, Rv. 266441; Sez. 4, n. 12995, del 5/2/2016, Rv. 266225; Sez. 3, n. 14776, del 2004, Rv. 228525).

1.1. I due motivi di ricorso, a matrice comune, che denunciano violazione di legge ed omessa motivazione in punto di accertamento della responsabilità per il fatto contestato non sono stati previamente sottoposti all'attenzione della Corte di merito, con i motivi di gravame, in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma tre dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello).

La Corte di merito aveva infatti correttamente ritenuto inammissibili i motivi nuovi di gravame che non presentavano alcuna attinenza con i motivi originali tempestivamente proposti.

Il tema oggi per la prima volta dedotto non può pertanto essere affrontato nella sede di legittimità.

Peraltro tali motivi non propongono alcuna censura alla decisione della Corte di merito che aveva giudicato inammissibili i motivi aggiunti.

Il ricorso pertanto si presenta altresì privo di qualsivoglia specificità rispetto al contenuto decisorio della sentenza impugnata.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 50-23817/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per non essere i motivi dedotti (accertamento della penale responsabilità asseritamente fondato sulle dichiarazioni contenute in querela, senza esame in contraddittorio della persona offesa querelante) stati prospettati con i motivi di gravame alla Corte di merito, in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. La Corte territoriale aveva infatti dichiarato inammissibile il motivo aggiunto speso in tema di accertamento della responsabilità ravvisandone la assoluta eccentricità rispetto ai motivi principali di gravame tempestivamente depositati (in questi sensi Sez. 2, n. 15693, del 8/1/2016, Rv. 266441; Sez. 4, n. 12995, del 5/2/2016, Rv. 266225; Sez. 3, n. 14776, del 2004, Rv. 228525). 1.1. I due motivi di ricorso, a matrice comune, che denunciano violazione di legge ed omessa motivazione in punto di accertamento della responsabilità per il fatto contestato non sono stati previamente sottoposti all'attenzione della Corte di merito, con i motivi di gravame, in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma tre dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). La Corte di merito aveva infatti correttamente ritenuto inammissibili i motivi nuovi di gravame che non presentavano alcuna attinenza con i motivi originali tempestivamente proposti. Il tema oggi per la prima volta dedotto non può pertanto essere affrontato nella sede di legittimità. Peraltro tali motivi non propongono alcuna censura alla decisione della Corte di merito che aveva giudicato inammissibili i motivi aggiunti. Il ricorso pertanto si presenta altresì privo di qualsivoglia specificità rispetto al contenuto decisorio della sentenza impugnata. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46269/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris