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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 31400/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1197/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza A. Capponi, n.16; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 4857/20, depositatoil 26 novem- bre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 26 novem- bre 2020, con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di riconosci- mento dello statusdi rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez.

I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.

III, 20/10/2017, n. 24835); checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per apparenza della motivazione, nella parte in cuiha ri- gettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, rilevando che, nell'escludere la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, il Tribunale ha omesso di accertare la fondatezza del timore, da lui prospettato, di subire vendette o ritorsioni ad opera del nucleo familiare della ragazza con cui intratteneva una relazione; che il decreto impugnato, pur non avendo messo in discussione l'esi- stenza della predetta relazione, ha infatti escluso immotivatamente la credi- bilità della vicenda personale da lui allegata a sostegno della domanda, senza specificare i punti in ordine ai quali egli era incorso in lacune e contraddizioni, nonché l'incapacità o il rifiuto del suo Stato di origine di garantirgli una tutela adeguata contro le predette minacce, senza svolgere alcun accertamento al riguardo; che il motivo è inammissibile; che, nel ritenere condivisibile il giudizio d'inattendibilità espresso dalla Commissione territoriale competente in ordine allavicenda personale allegata a sostegno della domanda, il Tribunale ha posto in risalto il carattere vago, generico e stereotipato della narrazione, inficiata da lacune e contraddizioni non limitate a dettagli insignificanti o suscettibili di ricorsi imprecisi, ma ri- guardanti circostanze importanti, nonché riflettente una minaccia proveniente da soggetti non statuali, ma non accompagnata dall'indicazione di elementi idonei ad evidenziare l'incapacità o il rifiuto delle autorità locali di fornire pro- tezione al ricorrente; che la predetta valutazione, configurabile come un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclu- sivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dello art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez.

I, 2/ 07/2020, n. 13578; 11/03/2020, n. 6897; Cass., Sez.

III, 19/06/2020, n. 11925), non risulta validamente censurata dal ricorrente, il quale, nel lamen- tare la mera apparenza della motivazione, si limita ad insistere sulla credibi- lità delle proprie dichiarazioni, omettendo tuttavia di riportarne il contenuto nel ricorso, con la conseguenza che il motivo risulta privo di specificità; che tale carenza, impedendo di cogliere la portata delle censure, prima ancora di verificarne la fondatezza, si ripercuote anche sull'ammissibilità di quelle concernenti l'inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 25, comma terzo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il quale, presupponendo la credibilità quanto meno soggettiva delle dichiarazioni rese dal richiedente, ovverosia la congruenza intrinseca del suo racconto e la con- cordanza dello stesso con le informazioni generali e specifiche di cui si di- spone, nonché la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare atten- dibile e convincente sul piano razionale (cfr. Cass., Sez.

I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez.

VI, 31/07/2019, n. 20580), non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inat- tendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all'allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez.

II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez.

I, 12/06/2019, n. 15794; Cass.,Sez.

VI, 27/06/2018, n. 16925);che nel lamentare l'apparenza della motivazione in ordine all'incapacità o al rifiuto delle autorità locali di garantirgli adeguata protezione contro la mi- naccia da lui prospettata, il ricorrente insiste d'altronde su circostanze non desumibili dalle informazioni generali relative alla situazione in atto nel suo Paese di origine, in quanto legate alla posizione personale del padre della ragazza ed alle relazioni dallo stesso asseritamente intrattenute con la crimi- nalità organizzata e la politica, senza neppure indicare gli elementi specifica- mente addotti a sostegno di tale assunto, in ordine ai qua li il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad approfondimenti istruttori ufficiosi; che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di protezione inter- nazionale, l'attenuazione del principio dispositivo, derivante dall'imposizione di un dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa a carico del giudice, non opera sul versante dell'allegazione dei fatti, che deve risultare adeguata- mente circostanziata, ma esclusivamente su quello della prova, sicché sorge soltanto a seguito dell'adempimento dell'onere di allegazione posto a carico del richiedente, e non si estende comunque alle condizioni individuali di que- st'ultimo, ma è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine (cfr. Cass., Sez.

II, 14/08/2020, n. 17185; Cass., Sez.

I, 14/05/2020, n. 8930; 31/01/2019, n. 3016); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato.

P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1197/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza A. Capponi, n.16; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 4857/20, depositatoil 26 novem- bre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 26 novem- bre 2020, con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di riconosci- mento dello statusdi rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per apparenza della motivazione, nella parte in cuiha ri- gettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, rilevando che, nell'escludere la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, il Tribunale ha omesso di accertare la fondatezza del timore, da lui prospettato, di subire vendette o ritorsioni ad opera del nucleo familiare della ragazza con cui intratteneva una relazione; che il decreto impugnato, pur non avendo messo in discussione l'esi- stenza della predetta relazione, ha infatti escluso immotivatamente la credi- bilità della vicenda personale da lui allegata a sostegno della domanda, senza specificare i punti in ordine ai quali egli era incorso in lacune e contraddizioni, nonché l'incapacità o il rifiuto del suo Stato di origine di garantirgli una tutela adeguata contro le predette minacce, senza svolgere alcun accertamento al riguardo; che il motivo è inammissibile; che, nel ritenere condivisibile il giudizio d'inattendibilità espresso dalla Commissione territoriale competente in ordine allavicenda personale allegata a sostegno della domanda, il Tribunale ha posto in risalto il carattere vago, generico e stereotipato della narrazione, inficiata da lacune e contraddizioni non limitate a dettagli insignificanti o suscettibili di ricorsi imprecisi, ma ri- guardanti circostanze importanti, nonché riflettente una minaccia proveniente da soggetti non statuali, ma non accompagnata dall'indicazione di elementi idonei ad evidenziare l'incapacità o il rifiuto delle autorità locali di fornire pro- tezione al ricorrente; che la predetta valutazione, configurabile come un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclu- sivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dello art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez. I, 2/ 07/2020, n. 13578; 11/03/2020, n. 6897; Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925), non risulta validamente censurata dal ricorrente, il quale, nel lamen- tare la mera apparenza della motivazione, si limita ad insistere sulla credibi- lità delle proprie dichiarazioni, omettendo tuttavia di riportarne il contenuto nel ricorso, con la conseguenza che il motivo risulta privo di specificità; che tale carenza, impedendo di cogliere la portata delle censure, prima ancora di verificarne la fondatezza, si ripercuote anche sull'ammissibilità di quelle concernenti l'inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 25, comma terzo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il quale, presupponendo la credibilità quanto meno soggettiva delle dichiarazioni rese dal richiedente, ovverosia la congruenza intrinseca del suo racconto e la con- cordanza dello stesso con le informazioni generali e specifiche di cui si di- spone, nonché la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare atten- dibile e convincente sul piano razionale (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580), non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inat- tendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all'allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass.,Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);che nel lamentare l'apparenza della motivazione in ordine all'incapacità o al rifiuto delle autorità locali di garantirgli adeguata protezione contro la mi- naccia da lui prospettata, il ricorrente insiste d'altronde su circostanze non desumibili dalle informazioni generali relative alla situazione in atto nel suo Paese di origine, in quanto legate alla posizione personale del padre della ragazza ed alle relazioni dallo stesso asseritamente intrattenute con la crimi- nalità organizzata e la politica, senza neppure indicare gli elementi specifica- mente addotti a sostegno di tale assunto, in ordine ai qua li il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad approfondimenti istruttori ufficiosi; che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di protezione inter- nazionale, l'attenuazione del principio dispositivo, derivante dall'imposizione di un dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa a carico del giudice, non opera sul versante dell'allegazione dei fatti, che deve risultare adeguata- mente circostanziata, ma esclusivamente su quello della prova, sicché sorge soltanto a seguito dell'adempimento dell'onere di allegazione posto a carico del richiedente, e non si estende comunque alle condizioni individuali di que- st'ultimo, ma è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine (cfr. Cass., Sez. II, 14/08/2020, n. 17185; Cass., Sez. I, 14/05/2020, n. 8930; 31/01/2019, n. 3016); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
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