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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49601/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035LOYU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049VANK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0385JR0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso comune a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato poiché congruamente argomentata dalla Corte di appello che, oltre ad evidenziare l'assenza di elementi valorizzabili in considerazione della quantità e qualità dello stupefacente detenuto, ha fatto pertinente riferimento, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al carattere professionale dell'attività di spaccio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], all'assenza di allegazione significativa al riguardo (pag. 22 e 23 primo capoverso sentenza impugnata là dove esclude la possibilità di ruidurre ulteriormente la pena in ragione della qualificata ipotesi lieve e della commissione del fatto mentre era sottoposto ad obbligo di firma), dando conto di un effettiva valutazione in ordine alla congruità della pena che veniva invece ridimensionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035LOYU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049VANK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0385JR0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso comune a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato poiché congruamente argomentata dalla Corte di appello che, oltre ad evidenziare l'assenza di elementi valorizzabili in considerazione della quantità e qualità dello stupefacente detenuto, ha fatto pertinente riferimento, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al carattere professionale dell'attività di spaccio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], all'assenza di allegazione significativa al riguardo (pag. 22 e 23 primo capoverso sentenza impugnata là dove esclude la possibilità di ruidurre ulteriormente la pena in ragione della qualificata ipotesi lieve e della commissione del fatto mentre era sottoposto ad obbligo di firma), dando conto di un effettiva valutazione in ordine alla congruità della pena che veniva invece ridimensionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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