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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 02324/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della terza sezione di questa Corte dell'ordinanza dello stesso Tribunale con cui, in accoglimento dell'appello, era stato revocato il sequestro preventivo di un comparto edificatorio di housing sociale di iniziativa privata sito in Sant'Agnello, ha rigettato l'appello e ha disposto l'immediato ripristino del sequestro.

1.1. La vicenda può essere ricostruita nel modo seguente: - il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 28 febbraio 2020 aveva disposto il sequestro preventivo del comparto edificatorio composto da n.53 unità immobiliari in relazione a reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 lett c) dpr 6 giugno 2001 n. 380 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria e committente (Elefante anche progettista e direttore dei lavori), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità amministratori pro tempore della società costruttrice dei lavori, per avere realizzato un comparto edificatorio di housing sociale ad iniziativa privata, in virtù del permesso di costruire n. 19/2016 rilasciato dal Comune di Sant'Agnello e successive varianti, titoli illegittimi in quanto adottati in contrasto con a) gli artt. 9 e 12 della legge Regione Campania n. 35/87 ([OSCURATO:PERSONA]) che non consentono la realizzabilità dell'intervento nelle zone 2, 4 e 6 di PUT, b) art. 12 bis della [OSCURATO:PERSONA] n. 19/09 che non consente deroghe al PUT, e quindi in sostanziale assenza di titolo abilitativo; in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. 181 comma 1 bis dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 ascritto ai medesimi soggetti per avere realizzato detto comparto su area dichiara per le sue caratteristiche di notevole interesse pubblico, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 146 dello stesso decreto, essendo quello rilasciata totalmente illegittima in quanto in contrasto con gli artt. 9 e 12 del PUT; - Il Tribunale di Napoli con una prima ordinanza del 18 giugno 2020 aveva dichiarato inammissibili le istanze ex art. 324 cod. proc. pen. presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aveva rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'intervento edificatorio originava dalla approvazione di un [OSCURATO:PERSONA] (PUA) che consentiva alle amministrazioni comunali l'adozione di provvedimenti per la riqualificazione di aree urbane degradate in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e che, tuttavia, l'area interessata dall'intervento non rientrava tra quelle degradate secondo la definizione dell'art. 2 lett. a) legge regionale n. 19/90; che l'area interessata era destinata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al fine di soddisfare, in applicazione del principio di proporzionamento di cui agli artt. 9 e 12 del PUT, esclusivamente il fabbisogno derivante da abitazioni malsane e dal sovraffollamento (art. 9 lett. b e c), con conseguente impossibilità di realizzare vani residenziali tanto più se di edilizia privata; che non valeva nel caso in esame la deroga di cui agli artt. 7 e 12 bis della legge regionale n. 19/2009, non operante per i territori sottoposti a PUT come chiarito dalla giustizia amministrativa e confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2016; - Il Tribunale del Riesame con successiva ordinanza del 5 marzo 2021 aveva, invece, accolto l'appello proposto avverso il rigetto da parte del Gip dell'istanza di dissequestro del comparto edificatorio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondate le osservazioni difensive relative alla conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici.

La Corte di Cassazione, adita con ricorso del Pubblico Ministero, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, per assenza della motivazione in ordine alla insussistenza del fumus del reato: le argomentazioni dell'ordinanza si riferivano al reato di lottizzazione abusiva, diverso rispetto a quello in contestazione che era relativo alla realizzazione di un intervento edilizio in assenza sostanziale di permesso di costruire, essendo quello rilasciato illegittimo; in particolare, secondo la Corte, "La fattispecie criminosa in contestazione non viene, invece, affatto esaminata dal Tribunale partenopeo, se non nei termini di una motivazione soltanto apparente con la quale si limita ad escludere, peraltro sempre con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, "l'incompatibilità del complesso edilizio realizzato con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti", senza che venga affrontata né la problematica connessa alla derogabilità al PUT da parte della legge regionale, nella specie concernente il cd piano casa su cui si fonda il PUA originariamente predisposto dal ricorrente ed approvato dalla giunta comunale nel 2015 con espresso riferimento alla normativa di cui alla L. Regione Campania 19/2009, né la riconducibilità dell'intervento di housing sociale cui è informato il complesso in esame all'edilizia residenziale pubblica cui era stata destinata, peraltro limitatamente all'esclusivo soddisfacimento del fabbisogno dei soli soggetti residenti nello stesso Comune in abitazioni malsane o sovraffollate, l'area di sedime, né l'annoverabilità di quest'ultima fra quelle degradate, tutti elementi su cui si fonda, secondo la contestazione provvisoria, la illegittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2016".

1.2. Il Tribunale del Riesame in sede rescissoria con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che dovesse essere ribadita la illegittimità dei titoli (PUA e conseguente permesso di costruire) abilitativi dell'intervento: quest'ultimo era in contrasto con le previsioni del PRG e del PUT e non era assentibile ai sensi della legge 19/2009.

2. Avverso l' ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso Elefante a mezzo del difensore formulando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 9 e 12 della L. R. n. 35/87, così come recepito nel PRG del Comune di Sant'Agnello e dell'art. 12 bis della L. R. 19/09.

In primo luogo il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe esorbitato dai poteri di accertamento del giudice penale, in quanto il reato di cui all'art. 44 lett. b) e c) Dpr 380/2001 può configurarsi per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero assentite con titolo illecito o viziato da macroscopica illegittimità, tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante, ma non anche per le opere assentite con un titolo meramente illegittimo.

In ogni caso il difensore rileva che: A) all'epoca di approvazione del PUA, l'art. 12 bis della L.R. n. 19/09 consentiva l'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] nelle aree del PUT e conseguentemente la realizzazione di interventi in deroga nelle zone in cui non operano vincoli di inedificabilità assoluta era ammessa.

La giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che il PUT non fosse derogabile da parte di altre normative regionali, ma in assenza di una dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 12 bis tale opzione interpretativa non era conforme alla legge.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 28 dicembre 2021 era stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 bis, commi 2, 3 e 4, della L. R. Campania 19/09, nella parte in cui prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della L.R.

Campania 35/87 ([OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.

All'epoca dei fatti l'intervento, ove si ritenesse essere stato autorizzato in deroga, ai sensi dell'art. 12 bis della L. R. 19/09 era dunque assentibile.

B) in ogni caso a prescindere dalla legittimità della deroga, gli interventi non possono esser ritenuti in contrasto con gli strumenti urbanistici , in quanto sono stati effettuati in un'area ove era possibile costruire immobili destinati a soddisfare esigenze di natura residenziale.

Secondo il giudicante tali manufatti avrebbero dovuto soddisfare il fabbisogno abitativo di chi risiedeva in abitazioni sovraffollate o malsane del comune e dal momento che gli immobili in sequestro erano stati assegnati a persone che non rientrerebbero nell'ambito di queste categorie non erano conformi agli strumenti urbanistici.

Tale impostazione non era condivisibile, in quanto, a prescindere dal rilievo per cui non era provata la destinazione degli immobili a categorie diverse da quelle previste nell'art. 9 lett b) e c) del PUT, l'art. 43 delle norme di attuazione del PRG "non si oppone (macroscopicamente) alla esecuzione degli interventi di housing sociale autorizzati".

Il PRG in zona C2 prevede la realizzazione di complessi edilizi già autorizzati con i PEEP ed è indifferente alle prescrizioni del PUT contestate nell'ipotesi di accusa, sicchè i nuovi vani consentiti dal PRG non sono destinati a soddisfare il fabbisogno di nuovi alloggi descritto alle componenti b) e c) dell'art. 9 del PUT.

Ne deriva che la disciplina prevista dall'art. 12 del PUT non può trovare applicazione e che l'attuazione del Piano non necessita di strumenti di edilizia pubblica.

In sostanza le previsioni ed il dimensionamento del Piano dì Zona, approvato prima della entrata in vigore del PUT e successivamente riconosciuto ad esso conforme, non sono correlate, ovvero subordinate, alle disposizioni dettate dall'art 9 del PUT: i nuovi vani previsti dal PEEP da realizzare in area C2 non derivano dal proporzionamento prescritto dal PUT all'art. 9 e quindi non concorrono al soddisfacimento derivante dall'anagrafe edilizia e non soggetti ai limiti stabiliti nell'art. 12.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio della domanda cautelare in relazione alla dedotta violazione dell'art. 7 L.R. n. 19/09 .

Secondo il Tribunale l'area interessata dalla attività edificatoria non presentava i caratteri dell'area degradata che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/09 avrebbe consentito la deroga, sicchè l'amministrazione non poteva mediante il PUA modificare la destinazione della zona.

Tuttavia il sequestro preventivo era stato disposto con riferimento ad un'ipotesi accusatoria che considerava unicamente la presunta violazione degli art. 9 e 12 PUT e 12 bis LR. 19/09 e non anche del citato art. 7 e l'appello promosso in seguito al rigetto dell'istanza di dissequestro da parte del Gip era stato proposto dalla società proprietaria dei manufatti prima della conclusione delle indagini, quando l'imputazione era ancora quella che faceva riferimento unicamente agli artt. 9 e 12 del PUT.

Solo in seguito alla conclusione delle indagini, il PM aveva ritenuto di evidenziare uno specifico profilo di illegittimità del PUA anche in relazione alla violazione dell'art. 7 L.R. 19/09: l'ambito devoluto al giudice del riesame con l'appello non poteva avere ad oggetto la contestazione elevata dal PM all'esito dell'esercizio dell'azione penale. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie la violazione del principio della domanda cautelare in relazione alla contestazione di cui agli artt. 30 e 44 Dpr 380/2001.

Il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato aveva fatto riferimento alla lottizzazione abusiva che esorbitava, tuttavia, dall'ambito devoluto con l'appello in quanto non ricompreso nella domanda cautelare avanzata dal Pubblico Ministero al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso il Tribunale con tale riferimento aveva violato il disposto dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen.: la Corte di Cassazione aveva annullato la prima ordinanza facendo rilevare che la stessa si era fondata sulla non configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e non già sul reato contestato di realizzazione di intervento in assenza di permesso di costruire, sicchè non era stata demandata al giudice del rinvio la questione relativa al reato di lottizzazione abusiva.

2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 44 dpr n. 380/01 in relazione all'art. 7 commi 1 e 2 e 12 bis L.R.

Campania 19/09.

Il difensore lamenta che l'assunto secondo cui l'area interessata dalla attività edificatoria non presentava i caratteri dell'area degradata, tanto che vi insisteva un tipico agrumeto sorrentino non era coerente con il disposto di cui all'art. 7 della L.R. n. 19/09.

In realtà l'ambito interessato dall'intervento era costituito da un'area ricadente in un contesto urbano di totale abbandono.

Con il PUA in esame l'ente comunale aveva inteso risolvere le problematiche abitative e di riqualificazione del patrimonio urbanistico esistente ed aveva, perciò, autorizzato la realizzazione di interventi edilizi da destinare a giovani coppie e nuclei famigliari con disagio abitativo con predisposizione dei servizi di cui la collettività necessitava e al contempo ha voluto predisporre i servizi di cui la collettività necessitava.

2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora e del principio di proporzione.

Il Tribunale aveva ritenuto che per effetto dell'intervento edilizio in esame si sarebbe determinato un aggravio del carico urbanistico, senza indicare, tuttavia, indici concreti di tale aggravio e senza tenere conto che le opere di urbanizzazione secondaria programmate dal PUA erano state realizzate e completate, che dette opere erano superiori a quelle minime ritenute necessarie e che il progetto definitivo aveva previsto lo stanziamento di 110 abitanti in luogo dei 144 indicati nel PEEP.

Inoltre il Tribunale non aveva tenuto conto del principio di proporzione: affermare che l'aggravio del carico urbanistico era conseguente alla maggior volumetria approvata rispetto a quella che sarebbe stato possibile costruire, equivaleva ad affermare che l'uso di una parte consistente dell'edificato a fini residenziale non produce alcun aggravio del carico urbanistico.

Ne consegue che il sequestro preventivo sull'interno complesso non sarebbe proporzionato e comprimerebbe ingiustamente i diritti degli occupanti gli alloggi.4.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.

5. I difensore del ricorrente hanno depositato note di replica alle conclusioni del Procuratore Generale con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge".

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevi/acqua, Rv. 226710].

Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

3. Con il primo motivo il ricorrente si duole di una pluralità di aspetti. 3.1.11 primo profilo di censura, con cui si lamenta che il giudice penale, ritenendo configurabile il reato di cui all'art. 44 lett. b) e c) d.P.R. n. 82/2008 anche in caso di interventi assentiti con titoli illegittimi, avrebbe esorbitato dai poteri di accertamento suoi propri, in quanto ai fini della integrazione della fattispecie sarebbe necessaria non già la mera illegittimità del titolo abilitativo, bensì la sua macroscopica illegittimità o addirittura la sua illiceità, è infondato.

L'orientamento che si è andato consolidando, a cui il collegio aderisce, infatti, è nel senso della sussistenza del reato anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione: la macroscopica illegittimità del permesso di costruire, pur non costituendo una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, rappresenta, piuttosto, un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Iodice, Rv. 275565; Sez. 3, n. 12389 deI21/02/2017, Minosi, in motivazione). 3.2.1 restanti rilievi sono del pari infondati.

Il percorso argonnentativo del Tribunale si fonda sui seguenti passaggi.

Il PUA attraverso il quale era stata prevista la realizzazione del comparto edificatorio è in primo luogo in contrasto con gli art. 9 e 12 del PUT (L.R. 35/87).

L'art. 9 rubricato "proporzionamento del PRG: vani residenziali" stabilisce che il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria delle tre componenti calcolate come segue: a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico; b) eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento; c) eventuale fabbisogno per la sostituzione di vani malsani /e/o fatiscenti.

L'art. 12 prevede che i Comuni siano obbligati, per l'attuazione dei PRG relativamente agli interventi residenziali, al rispetto di determinate proporzioni, espressamente indicate, tra l'edilizia residenziale pubblica ed il totale previsto, ed in particolare per il fabbisogno derivante dall'incremento demografico di cui all'art. 9 lett. a): 70 % di edilizia pubblica con l'obbligo di riservare l'80% in volume di tale quota alla cessione in diritto di superficie; per il fabbisogno relativo alla riduzione dell'indice di affollamento ed alla sostituzione dei vani malsani o fatiscenti di cui all'art. 9 lett b) e c): 100% di edilizia residenziale pubblica riservandone l'attribuzione ai soli abitanti delle abitazioni malsane da sostituire e delle abitazioni sovraffollate. [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero aveva evidenziato, attraverso l'analisi delle fasi di approvazione del PRG e del previgente e confermato Piano per [OSCURATO:PERSONA] e Popolare (PEEP) del 1990: -che l'area ove era stato realizzato l'intervento era classificata come C2 (integrazione residenziale); - che il PRG del 2005, in conformità agli artt. 9 e 12 del PUT e recependo il PEEP del 1990, aveva destinato i vani da edificare in tale zona unicamente al fabbisogno di chi abita in vani malsani o nell'ipotesi di sovraffollamento, cioè esclusivamente dei residenti di Sant'Agnello; -che al di fuori di tali ipotesi, disciplinate dall'art. 9 lett. b) e c) cit. non vi era in tale Comune alcuna possibilità di realizzare ulteriori vani residenziali, tanto più se di edilizia privata.

Proprio in ragione di ciò, infatti, nella stessa relazione istruttoria allegata alla proposta di [OSCURATO:PERSONA] (PUA) redatta dall'Elefante si richiamava espressamente l'art. 7 commi 1 e 2 della L. R. n. 19/2009 rubricato "Riqualificazione delle aree urbane degradate", al fine di far rientrare l'intervento in esame nella tipologia di interventi in deroga al PUT, e, al fine di giustificare le dimensioni dell'intervento, si evidenziava che "il PRG già attribuisce potenzialità edificatorie alle aree comprese nella zona C2 (integrazione residenziale) e Fl (attrezzature pubbliche) per cui il valore della trasformazione andrebbe verificato solo sulla parte del volume residenziale eccedente rispetto a quello consentito dal Piano, limitatamente al diverso utilizzo della volumetria destinata ad attrezzature, già prevista dal Piano, per l'uso residenziale".

Tuttavia con delibera del 9.12.2014 la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, nel formulare osservazioni al PUA, aveva segnalato che nella zona C2 erano possibili interventi solo finalizzati al soddisfacimento della quota di fabbisogno derivante da vani malsani e sovraffollamento in applicazione del proporzionamento di cui agli artt. 9 e 12 PUT e aveva segnalato, altresì, che il riferimento all'art. 7 comma 2 della L.R. 19/2009 non era pertinente, in quanto applicabile agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree ed immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale, mentre nel PUA Elefante non era prevista cessione di immobili, ma solo vendita di alloggi, nè cessione di aree.

Proprio a seguito di tali osservazioni la [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Agnello aveva richiesto un parere in ordine alla applicabilità derogatoria della legge regionale 19/2009 anche ai territori soggetti al PUT di cui alla L.R 35/87 alla luce del disposto dell'art. 12 bis commi 3 e 4 della legge 19/2009, ad ulteriore conferma della necessità di avvalersi per l'adozione del PUA della deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici offerta dalla L.R. 19/2009.

Il Tribunale ha, dunque, rilevato che: -l'intervento edificatorio programmato non era aderente alle previsioni del PRG adeguato al PUT, atteso che la potenzialità edificatoria nell'area era funzionale esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno di cui alle lett. b) e c) dell'art. 9 del PUT - tale difformità era ben nota alla amministrazione comunale, tanto da avvertire, all'esito della interlocuzione con la Provincia, la necessità di richiedere un parere sulla possibilità offerta dall'art. 12 bis della legge 19/2009 di derogare alla previsione del PUT; - l'intervento edilizio non poteva essere autorizzato neppure ai sensi dell'art. 7 legge 19/2009 espressamente richiamato in sede di approvazione del progetto, posto che tale norma si riferisce ad una ipotesi eccezionale finalizzata alla risoluzione di problematiche abitative.

L'ipotesi derogatoria è sottoposta, infatti, a due condizioni ovvero che si tratti di area da riqualificare (degradata) e che sia accertata la insussistenza di aree destinate a edilizia residenziale sociale, mentre nel caso in esame la consulenza del Pubblico Ministero aveva chiarito che l'area non presentava i caratteri dell'area degradata e che non era stata effettuata istruttoria quanto alla insussistenza di aree destinate ad edilizia residenziale sociale.

3.3. Il percorso argonnentativo adottato dal Tribunale del Riesame, secondo il quale il PUA non poteva essere assentito, in quanto in contrasto con il PUT e neppure rientrante nelle ipotesi per le quali era consentita una deroga al PUT, appare fondato sulle conclusioni della consulenza tecnica del Pubblico Ministero ed è coerente con i dati normativi richiamati.

Indipendentemente dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 12 bis della L.R. n. 19/2009, l'intervento edilizio- hanno osservato i giudici- non era assentibile, posto che la previsione derogatoria contenuta in tale disposizione in tanto avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto le disposizioni della medesima legge fossero state correttamente applicate.

4. Il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta che il tribunale abbia "esteso" la propria valutazione anche alla inapplicabilità nel caso di specie della deroga di cui all'art. 7 della legge n. 19/2009, è manifestamente infondato.

Il Tribunale si è confrontato anche con la possibile applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 7 in quanto espressamente richiamato dallo stesso ricorrente nella relazione illustrativa di accompagnamento al PUA.

Nessun rilievo può assumere la circostanza per cui il decreto di sequestro era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari con riferimento ad una ipotesi accusatoria che considerava unicamente la presunta violazione degli artt. 9 e 12 del PUT e non anche dell'art. 7 della L.R. n. 19/09.

Il sequestro, infatti, è stato disposto in relazione alla contravvenzione relativa ad interventi edilizi effettuati in assenza di permesso di costruire cui viene equiparato l'intervento assentito con titolo illegittimo.

L'imputazione in sede cautelare è necessariamente provvisoria, tanto che il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, purché non fondata su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015).

5. Il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe esteso il vaglio al reato di lottizzazione abusiva, quando invece il sequestro era stato disposto dal Giudice, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, in ordine al reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 81/2008 è manifestamente infondato.

Il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame ha riguardo al reato su indicato ed il riferimento al reato di lottizzazione abusiva è contenuto nella parte dell'ordinanza relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, con richiamo alla confisca obbligatoria prevista per tale titolo di reato, che sarebbe stato contestato con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari in aggiunta alla originaria imputazione.

Il Tribunale, dunque, non è incorso nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen: la Corte di Cassazione nella pronuncia rescindente aveva sollecitato il Tribunale a valutare la sussistenza del fumus con riguardo alla ipotesi di reato di realizzazione di complesso edilizio assentito con titolo illegittimo, in allora contestato, e il Tribunale ha effettuato la valutazione rimessagli in coerenza a tale dictum, spingendosi ad affermare che risultava configurabile anche il delitto di lottizzazione abusiva contestato in aggiunta nell'avviso di chiusura delle indagini.

6. Il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia adottato una nozione di area degradata non conforme alla legge è inammissibile.

Il Tribunale del riesame ha richiamato la definizione di cui alla art. 2 comma 1 lett. a ) della L.R. 19/2009 ( aree "compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici") ed ha spiegato che l'area in esame non poteva essere considerata tale in quanto vi insisteva un agrumeto: conseguentemente, come già detto, mancava uno dei requisiti per la assentibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/2009.

A fronte di tale motivazione il ricorrente contesta il dato di fatto che l'area fosse degradata, ovvero profili che non possono essere devoluti al sindacato della Corte di legittimità.

7. Il quinto motivo con cui si contesta il giudizio relativo alla sussistenza del periculum è manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame ha richiamato le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero secondo cui, a fronte di una volumetria massima pari a 9016 mc (prevista dall'originario PEEP che aveva ottenuto il visto di conformità al PUT), il permesso di costruire aveva consentito l'edificazione di una volumetria residenziale pari a 11.795,95 mc, superiore al 30% di quella consentita: l'area in esame, destinata secondo gli strumenti urbanistici ad ospitare gli abitanti dei vani malsani e fatiscenti e a ridurre i vani sovraffollati, avrebbe finito, a seguito dell'intervento, per favorire nuovi insediamenti di una fascia diversa ed ulteriore della popolazione.

Inoltre taluni manufatti del comparto edificatorio non erano stati ultimati, onde la necessità di evitare che la libera disponibilità dei beni in sequestro potesse aggravare le conseguenze del reato.

Anche con riferimento a tale passaggio non si rileva nell'ordinanza impugnata alcuna violazione di legge.

Il ricorrente con il motivo in esame si è limitato, da un lato, a ribadire la legittimità dell'intervento e dall'altro a richiamare il mancato rispetto del principio di proporzione, senza tenere conto che, secondo la prospettazione cristallizzata nell'imputazione, l'intervento in esame non era toto assentibile, per le ragioni sopra i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della terza sezione di questa Corte dell'ordinanza dello stesso Tribunale con cui, in accoglimento dell'appello, era stato revocato il sequestro preventivo di un comparto edificatorio di housing sociale di iniziativa privata sito in Sant'Agnello, ha rigettato l'appello e ha disposto l'immediato ripristino del sequestro. 1.1. La vicenda può essere ricostruita nel modo seguente: - il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 28 febbraio 2020 aveva disposto il sequestro preventivo del comparto edificatorio composto da n.53 unità immobiliari in relazione a reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 lett c) dpr 6 giugno 2001 n. 380 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria e committente (Elefante anche progettista e direttore dei lavori), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità amministratori pro tempore della società costruttrice dei lavori, per avere realizzato un comparto edificatorio di housing sociale ad iniziativa privata, in virtù del permesso di costruire n. 19/2016 rilasciato dal Comune di Sant'Agnello e successive varianti, titoli illegittimi in quanto adottati in contrasto con a) gli artt. 9 e 12 della legge Regione Campania n. 35/87 ([OSCURATO:PERSONA]) che non consentono la realizzabilità dell'intervento nelle zone 2, 4 e 6 di PUT, b) art. 12 bis della [OSCURATO:PERSONA] n. 19/09 che non consente deroghe al PUT, e quindi in sostanziale assenza di titolo abilitativo; in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. 181 comma 1 bis dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 ascritto ai medesimi soggetti per avere realizzato detto comparto su area dichiara per le sue caratteristiche di notevole interesse pubblico, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 146 dello stesso decreto, essendo quello rilasciata totalmente illegittima in quanto in contrasto con gli artt. 9 e 12 del PUT; - Il Tribunale di Napoli con una prima ordinanza del 18 giugno 2020 aveva dichiarato inammissibili le istanze ex art. 324 cod. proc. pen. presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aveva rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'intervento edificatorio originava dalla approvazione di un [OSCURATO:PERSONA] (PUA) che consentiva alle amministrazioni comunali l'adozione di provvedimenti per la riqualificazione di aree urbane degradate in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e che, tuttavia, l'area interessata dall'intervento non rientrava tra quelle degradate secondo la definizione dell'art. 2 lett. a) legge regionale n. 19/90; che l'area interessata era destinata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al fine di soddisfare, in applicazione del principio di proporzionamento di cui agli artt. 9 e 12 del PUT, esclusivamente il fabbisogno derivante da abitazioni malsane e dal sovraffollamento (art. 9 lett. b e c), con conseguente impossibilità di realizzare vani residenziali tanto più se di edilizia privata; che non valeva nel caso in esame la deroga di cui agli artt. 7 e 12 bis della legge regionale n. 19/2009, non operante per i territori sottoposti a PUT come chiarito dalla giustizia amministrativa e confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2016; - Il Tribunale del Riesame con successiva ordinanza del 5 marzo 2021 aveva, invece, accolto l'appello proposto avverso il rigetto da parte del Gip dell'istanza di dissequestro del comparto edificatorio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondate le osservazioni difensive relative alla conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici. La Corte di Cassazione, adita con ricorso del Pubblico Ministero, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, per assenza della motivazione in ordine alla insussistenza del fumus del reato: le argomentazioni dell'ordinanza si riferivano al reato di lottizzazione abusiva, diverso rispetto a quello in contestazione che era relativo alla realizzazione di un intervento edilizio in assenza sostanziale di permesso di costruire, essendo quello rilasciato illegittimo; in particolare, secondo la Corte, "La fattispecie criminosa in contestazione non viene, invece, affatto esaminata dal Tribunale partenopeo, se non nei termini di una motivazione soltanto apparente con la quale si limita ad escludere, peraltro sempre con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, "l'incompatibilità del complesso edilizio realizzato con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti", senza che venga affrontata né la problematica connessa alla derogabilità al PUT da parte della legge regionale, nella specie concernente il cd piano casa su cui si fonda il PUA originariamente predisposto dal ricorrente ed approvato dalla giunta comunale nel 2015 con espresso riferimento alla normativa di cui alla L. Regione Campania 19/2009, né la riconducibilità dell'intervento di housing sociale cui è informato il complesso in esame all'edilizia residenziale pubblica cui era stata destinata, peraltro limitatamente all'esclusivo soddisfacimento del fabbisogno dei soli soggetti residenti nello stesso Comune in abitazioni malsane o sovraffollate, l'area di sedime, né l'annoverabilità di quest'ultima fra quelle degradate, tutti elementi su cui si fonda, secondo la contestazione provvisoria, la illegittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2016". 1.2. Il Tribunale del Riesame in sede rescissoria con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che dovesse essere ribadita la illegittimità dei titoli (PUA e conseguente permesso di costruire) abilitativi dell'intervento: quest'ultimo era in contrasto con le previsioni del PRG e del PUT e non era assentibile ai sensi della legge 19/2009. 2. Avverso l' ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso Elefante a mezzo del difensore formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 9 e 12 della L. R. n. 35/87, così come recepito nel PRG del Comune di Sant'Agnello e dell'art. 12 bis della L. R. 19/09. In primo luogo il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe esorbitato dai poteri di accertamento del giudice penale, in quanto il reato di cui all'art. 44 lett. b) e c) Dpr 380/2001 può configurarsi per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero assentite con titolo illecito o viziato da macroscopica illegittimità, tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante, ma non anche per le opere assentite con un titolo meramente illegittimo. In ogni caso il difensore rileva che: A) all'epoca di approvazione del PUA, l'art. 12 bis della L.R. n. 19/09 consentiva l'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] nelle aree del PUT e conseguentemente la realizzazione di interventi in deroga nelle zone in cui non operano vincoli di inedificabilità assoluta era ammessa. La giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che il PUT non fosse derogabile da parte di altre normative regionali, ma in assenza di una dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 12 bis tale opzione interpretativa non era conforme alla legge. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 28 dicembre 2021 era stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 bis, commi 2, 3 e 4, della L. R. Campania 19/09, nella parte in cui prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della L.R. Campania 35/87 ([OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta. All'epoca dei fatti l'intervento, ove si ritenesse essere stato autorizzato in deroga, ai sensi dell'art. 12 bis della L. R. 19/09 era dunque assentibile. B) in ogni caso a prescindere dalla legittimità della deroga, gli interventi non possono esser ritenuti in contrasto con gli strumenti urbanistici , in quanto sono stati effettuati in un'area ove era possibile costruire immobili destinati a soddisfare esigenze di natura residenziale. Secondo il giudicante tali manufatti avrebbero dovuto soddisfare il fabbisogno abitativo di chi risiedeva in abitazioni sovraffollate o malsane del comune e dal momento che gli immobili in sequestro erano stati assegnati a persone che non rientrerebbero nell'ambito di queste categorie non erano conformi agli strumenti urbanistici. Tale impostazione non era condivisibile, in quanto, a prescindere dal rilievo per cui non era provata la destinazione degli immobili a categorie diverse da quelle previste nell'art. 9 lett b) e c) del PUT, l'art. 43 delle norme di attuazione del PRG "non si oppone (macroscopicamente) alla esecuzione degli interventi di housing sociale autorizzati". Il PRG in zona C2 prevede la realizzazione di complessi edilizi già autorizzati con i PEEP ed è indifferente alle prescrizioni del PUT contestate nell'ipotesi di accusa, sicchè i nuovi vani consentiti dal PRG non sono destinati a soddisfare il fabbisogno di nuovi alloggi descritto alle componenti b) e c) dell'art. 9 del PUT. Ne deriva che la disciplina prevista dall'art. 12 del PUT non può trovare applicazione e che l'attuazione del Piano non necessita di strumenti di edilizia pubblica. In sostanza le previsioni ed il dimensionamento del Piano dì Zona, approvato prima della entrata in vigore del PUT e successivamente riconosciuto ad esso conforme, non sono correlate, ovvero subordinate, alle disposizioni dettate dall'art 9 del PUT: i nuovi vani previsti dal PEEP da realizzare in area C2 non derivano dal proporzionamento prescritto dal PUT all'art. 9 e quindi non concorrono al soddisfacimento derivante dall'anagrafe edilizia e non soggetti ai limiti stabiliti nell'art. 12. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio della domanda cautelare in relazione alla dedotta violazione dell'art. 7 L.R. n. 19/09 . Secondo il Tribunale l'area interessata dalla attività edificatoria non presentava i caratteri dell'area degradata che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/09 avrebbe consentito la deroga, sicchè l'amministrazione non poteva mediante il PUA modificare la destinazione della zona. Tuttavia il sequestro preventivo era stato disposto con riferimento ad un'ipotesi accusatoria che considerava unicamente la presunta violazione degli art. 9 e 12 PUT e 12 bis LR. 19/09 e non anche del citato art. 7 e l'appello promosso in seguito al rigetto dell'istanza di dissequestro da parte del Gip era stato proposto dalla società proprietaria dei manufatti prima della conclusione delle indagini, quando l'imputazione era ancora quella che faceva riferimento unicamente agli artt. 9 e 12 del PUT. Solo in seguito alla conclusione delle indagini, il PM aveva ritenuto di evidenziare uno specifico profilo di illegittimità del PUA anche in relazione alla violazione dell'art. 7 L.R. 19/09: l'ambito devoluto al giudice del riesame con l'appello non poteva avere ad oggetto la contestazione elevata dal PM all'esito dell'esercizio dell'azione penale. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie la violazione del principio della domanda cautelare in relazione alla contestazione di cui agli artt. 30 e 44 Dpr 380/2001. Il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato aveva fatto riferimento alla lottizzazione abusiva che esorbitava, tuttavia, dall'ambito devoluto con l'appello in quanto non ricompreso nella domanda cautelare avanzata dal Pubblico Ministero al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso il Tribunale con tale riferimento aveva violato il disposto dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen.: la Corte di Cassazione aveva annullato la prima ordinanza facendo rilevare che la stessa si era fondata sulla non configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e non già sul reato contestato di realizzazione di intervento in assenza di permesso di costruire, sicchè non era stata demandata al giudice del rinvio la questione relativa al reato di lottizzazione abusiva. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 44 dpr n. 380/01 in relazione all'art. 7 commi 1 e 2 e 12 bis L.R. Campania 19/09. Il difensore lamenta che l'assunto secondo cui l'area interessata dalla attività edificatoria non presentava i caratteri dell'area degradata, tanto che vi insisteva un tipico agrumeto sorrentino non era coerente con il disposto di cui all'art. 7 della L.R. n. 19/09. In realtà l'ambito interessato dall'intervento era costituito da un'area ricadente in un contesto urbano di totale abbandono. Con il PUA in esame l'ente comunale aveva inteso risolvere le problematiche abitative e di riqualificazione del patrimonio urbanistico esistente ed aveva, perciò, autorizzato la realizzazione di interventi edilizi da destinare a giovani coppie e nuclei famigliari con disagio abitativo con predisposizione dei servizi di cui la collettività necessitava e al contempo ha voluto predisporre i servizi di cui la collettività necessitava. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora e del principio di proporzione. Il Tribunale aveva ritenuto che per effetto dell'intervento edilizio in esame si sarebbe determinato un aggravio del carico urbanistico, senza indicare, tuttavia, indici concreti di tale aggravio e senza tenere conto che le opere di urbanizzazione secondaria programmate dal PUA erano state realizzate e completate, che dette opere erano superiori a quelle minime ritenute necessarie e che il progetto definitivo aveva previsto lo stanziamento di 110 abitanti in luogo dei 144 indicati nel PEEP. Inoltre il Tribunale non aveva tenuto conto del principio di proporzione: affermare che l'aggravio del carico urbanistico era conseguente alla maggior volumetria approvata rispetto a quella che sarebbe stato possibile costruire, equivaleva ad affermare che l'uso di una parte consistente dell'edificato a fini residenziale non produce alcun aggravio del carico urbanistico. Ne consegue che il sequestro preventivo sull'interno complesso non sarebbe proporzionato e comprimerebbe ingiustamente i diritti degli occupanti gli alloggi.4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5. I difensore del ricorrente hanno depositato note di replica alle conclusioni del Procuratore Generale con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 3. Con il primo motivo il ricorrente si duole di una pluralità di aspetti. 3.1.11 primo profilo di censura, con cui si lamenta che il giudice penale, ritenendo configurabile il reato di cui all'art. 44 lett. b) e c) d.P.R. n. 82/2008 anche in caso di interventi assentiti con titoli illegittimi, avrebbe esorbitato dai poteri di accertamento suoi propri, in quanto ai fini della integrazione della fattispecie sarebbe necessaria non già la mera illegittimità del titolo abilitativo, bensì la sua macroscopica illegittimità o addirittura la sua illiceità, è infondato. L'orientamento che si è andato consolidando, a cui il collegio aderisce, infatti, è nel senso della sussistenza del reato anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione: la macroscopica illegittimità del permesso di costruire, pur non costituendo una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, rappresenta, piuttosto, un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Iodice, Rv. 275565; Sez. 3, n. 12389 deI21/02/2017, Minosi, in motivazione). 3.2.1 restanti rilievi sono del pari infondati. Il percorso argonnentativo del Tribunale si fonda sui seguenti passaggi. Il PUA attraverso il quale era stata prevista la realizzazione del comparto edificatorio è in primo luogo in contrasto con gli art. 9 e 12 del PUT (L.R. 35/87). L'art. 9 rubricato "proporzionamento del PRG: vani residenziali" stabilisce che il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria delle tre componenti calcolate come segue: a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico; b) eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento; c) eventuale fabbisogno per la sostituzione di vani malsani /e/o fatiscenti. L'art. 12 prevede che i Comuni siano obbligati, per l'attuazione dei PRG relativamente agli interventi residenziali, al rispetto di determinate proporzioni, espressamente indicate, tra l'edilizia residenziale pubblica ed il totale previsto, ed in particolare per il fabbisogno derivante dall'incremento demografico di cui all'art. 9 lett. a): 70 % di edilizia pubblica con l'obbligo di riservare l'80% in volume di tale quota alla cessione in diritto di superficie; per il fabbisogno relativo alla riduzione dell'indice di affollamento ed alla sostituzione dei vani malsani o fatiscenti di cui all'art. 9 lett b) e c): 100% di edilizia residenziale pubblica riservandone l'attribuzione ai soli abitanti delle abitazioni malsane da sostituire e delle abitazioni sovraffollate. [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero aveva evidenziato, attraverso l'analisi delle fasi di approvazione del PRG e del previgente e confermato Piano per [OSCURATO:PERSONA] e Popolare (PEEP) del 1990: -che l'area ove era stato realizzato l'intervento era classificata come C2 (integrazione residenziale); - che il PRG del 2005, in conformità agli artt. 9 e 12 del PUT e recependo il PEEP del 1990, aveva destinato i vani da edificare in tale zona unicamente al fabbisogno di chi abita in vani malsani o nell'ipotesi di sovraffollamento, cioè esclusivamente dei residenti di Sant'Agnello; -che al di fuori di tali ipotesi, disciplinate dall'art. 9 lett. b) e c) cit. non vi era in tale Comune alcuna possibilità di realizzare ulteriori vani residenziali, tanto più se di edilizia privata. Proprio in ragione di ciò, infatti, nella stessa relazione istruttoria allegata alla proposta di [OSCURATO:PERSONA] (PUA) redatta dall'Elefante si richiamava espressamente l'art. 7 commi 1 e 2 della L. R. n. 19/2009 rubricato "Riqualificazione delle aree urbane degradate", al fine di far rientrare l'intervento in esame nella tipologia di interventi in deroga al PUT, e, al fine di giustificare le dimensioni dell'intervento, si evidenziava che "il PRG già attribuisce potenzialità edificatorie alle aree comprese nella zona C2 (integrazione residenziale) e Fl (attrezzature pubbliche) per cui il valore della trasformazione andrebbe verificato solo sulla parte del volume residenziale eccedente rispetto a quello consentito dal Piano, limitatamente al diverso utilizzo della volumetria destinata ad attrezzature, già prevista dal Piano, per l'uso residenziale". Tuttavia con delibera del 9.12.2014 la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, nel formulare osservazioni al PUA, aveva segnalato che nella zona C2 erano possibili interventi solo finalizzati al soddisfacimento della quota di fabbisogno derivante da vani malsani e sovraffollamento in applicazione del proporzionamento di cui agli artt. 9 e 12 PUT e aveva segnalato, altresì, che il riferimento all'art. 7 comma 2 della L.R. 19/2009 non era pertinente, in quanto applicabile agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree ed immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale, mentre nel PUA Elefante non era prevista cessione di immobili, ma solo vendita di alloggi, nè cessione di aree. Proprio a seguito di tali osservazioni la [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Agnello aveva richiesto un parere in ordine alla applicabilità derogatoria della legge regionale 19/2009 anche ai territori soggetti al PUT di cui alla L.R 35/87 alla luce del disposto dell'art. 12 bis commi 3 e 4 della legge 19/2009, ad ulteriore conferma della necessità di avvalersi per l'adozione del PUA della deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici offerta dalla L.R. 19/2009. Il Tribunale ha, dunque, rilevato che: -l'intervento edificatorio programmato non era aderente alle previsioni del PRG adeguato al PUT, atteso che la potenzialità edificatoria nell'area era funzionale esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno di cui alle lett. b) e c) dell'art. 9 del PUT - tale difformità era ben nota alla amministrazione comunale, tanto da avvertire, all'esito della interlocuzione con la Provincia, la necessità di richiedere un parere sulla possibilità offerta dall'art. 12 bis della legge 19/2009 di derogare alla previsione del PUT; - l'intervento edilizio non poteva essere autorizzato neppure ai sensi dell'art. 7 legge 19/2009 espressamente richiamato in sede di approvazione del progetto, posto che tale norma si riferisce ad una ipotesi eccezionale finalizzata alla risoluzione di problematiche abitative. L'ipotesi derogatoria è sottoposta, infatti, a due condizioni ovvero che si tratti di area da riqualificare (degradata) e che sia accertata la insussistenza di aree destinate a edilizia residenziale sociale, mentre nel caso in esame la consulenza del Pubblico Ministero aveva chiarito che l'area non presentava i caratteri dell'area degradata e che non era stata effettuata istruttoria quanto alla insussistenza di aree destinate ad edilizia residenziale sociale. 3.3. Il percorso argonnentativo adottato dal Tribunale del Riesame, secondo il quale il PUA non poteva essere assentito, in quanto in contrasto con il PUT e neppure rientrante nelle ipotesi per le quali era consentita una deroga al PUT, appare fondato sulle conclusioni della consulenza tecnica del Pubblico Ministero ed è coerente con i dati normativi richiamati. Indipendentemente dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 12 bis della L.R. n. 19/2009, l'intervento edilizio- hanno osservato i giudici- non era assentibile, posto che la previsione derogatoria contenuta in tale disposizione in tanto avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto le disposizioni della medesima legge fossero state correttamente applicate. 4. Il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta che il tribunale abbia "esteso" la propria valutazione anche alla inapplicabilità nel caso di specie della deroga di cui all'art. 7 della legge n. 19/2009, è manifestamente infondato. Il Tribunale si è confrontato anche con la possibile applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 7 in quanto espressamente richiamato dallo stesso ricorrente nella relazione illustrativa di accompagnamento al PUA. Nessun rilievo può assumere la circostanza per cui il decreto di sequestro era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari con riferimento ad una ipotesi accusatoria che considerava unicamente la presunta violazione degli artt. 9 e 12 del PUT e non anche dell'art. 7 della L.R. n. 19/09. Il sequestro, infatti, è stato disposto in relazione alla contravvenzione relativa ad interventi edilizi effettuati in assenza di permesso di costruire cui viene equiparato l'intervento assentito con titolo illegittimo. L'imputazione in sede cautelare è necessariamente provvisoria, tanto che il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, purché non fondata su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015). 5. Il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe esteso il vaglio al reato di lottizzazione abusiva, quando invece il sequestro era stato disposto dal Giudice, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, in ordine al reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 81/2008 è manifestamente infondato. Il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame ha riguardo al reato su indicato ed il riferimento al reato di lottizzazione abusiva è contenuto nella parte dell'ordinanza relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, con richiamo alla confisca obbligatoria prevista per tale titolo di reato, che sarebbe stato contestato con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari in aggiunta alla originaria imputazione. Il Tribunale, dunque, non è incorso nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen: la Corte di Cassazione nella pronuncia rescindente aveva sollecitato il Tribunale a valutare la sussistenza del fumus con riguardo alla ipotesi di reato di realizzazione di complesso edilizio assentito con titolo illegittimo, in allora contestato, e il Tribunale ha effettuato la valutazione rimessagli in coerenza a tale dictum, spingendosi ad affermare che risultava configurabile anche il delitto di lottizzazione abusiva contestato in aggiunta nell'avviso di chiusura delle indagini. 6. Il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia adottato una nozione di area degradata non conforme alla legge è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha richiamato la definizione di cui alla art. 2 comma 1 lett. a ) della L.R. 19/2009 ( aree "compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici") ed ha spiegato che l'area in esame non poteva essere considerata tale in quanto vi insisteva un agrumeto: conseguentemente, come già detto, mancava uno dei requisiti per la assentibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/2009. A fronte di tale motivazione il ricorrente contesta il dato di fatto che l'area fosse degradata, ovvero profili che non possono essere devoluti al sindacato della Corte di legittimità. 7. Il quinto motivo con cui si contesta il giudizio relativo alla sussistenza del periculum è manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame ha richiamato le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero secondo cui, a fronte di una volumetria massima pari a 9016 mc (prevista dall'originario PEEP che aveva ottenuto il visto di conformità al PUT), il permesso di costruire aveva consentito l'edificazione di una volumetria residenziale pari a 11.795,95 mc, superiore al 30% di quella consentita: l'area in esame, destinata secondo gli strumenti urbanistici ad ospitare gli abitanti dei vani malsani e fatiscenti e a ridurre i vani sovraffollati, avrebbe finito, a seguito dell'intervento, per favorire nuovi insediamenti di una fascia diversa ed ulteriore della popolazione. Inoltre taluni manufatti del comparto edificatorio non erano stati ultimati, onde la necessità di evitare che la libera disponibilità dei beni in sequestro potesse aggravare le conseguenze del reato. Anche con riferimento a tale passaggio non si rileva nell'ordinanza impugnata alcuna violazione di legge. Il ricorrente con il motivo in esame si è limitato, da un lato, a ribadire la legittimità dell'intervento e dall'altro a richiamare il mancato rispetto del principio di proporzione, senza tenere conto che, secondo la prospettazione cristallizzata nell'imputazione, l'intervento in esame non era toto assentibile, per le ragioni sopra i
Decreto Cassazione n. 02324/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris