CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22958/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza n.3432/2018/10 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Messina, depositata il 14 agosto 2018 e notificata il 2 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] instava per il rimborso della quota di ritenuta operata sulla sua indennità di fine rapporto intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina, essendo stata – secondo la sua prospettazione - errata la detrazione spettantegli in base all’art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003, che [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] quindi egli riteneva dovesse essere quantificata nel 50% in luogo di quella operata pari al 24%. In entrambi i gradi di giudizio il contribuente risultava vittorioso, e quindi l’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. IlPollicino ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico mezzo l’Agenzia denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 17 TUIR nonché degli artt. 30 l.r. n. 2/1962 e 11, l.r. n. 11/1988. 1.1. Il motivo è infondato. La questione è stata già affrontata da questa Corte e risolta con l’ordinanza n. 19786/2023, dalla quale il collegio non ha ragioni per discostarsi. L’art. 20, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2003 prevede che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo». La norma, inserita nel contesto della complessiva regolamentazione del trattamento di quiescenza del personale regionale, contiene pertanto una clausola di salvaguardia in favore dei dipendenti collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 2004, per i quali è prevista la perdurante vigenza del pregresso sistema regionale. Quest’ultimo comportava un abbattimento della base imponibile al 50% in termini corrispondenti all’eguale riparto, fra lavoratore e datore, dei contributi posti a loro carico. Nella specie è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato collocato a riposo il 18 dicembre 2003, e pertanto la decisione impugnata risulta conforme all’orientamento sopra indicato sulla base della condivisibile interpretazione del quadro normativo di riferimento e d è, perciò,esente da censura. 3. Il ricorso deve essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente, le quali si liquidano come in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo alla condanna della stessa al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte respinge il ricorso, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. nella m