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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09469/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 6 luglio 2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 10 marzo 2023, ha concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 3 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato ex art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto, al fine di cederla a terzi, kg. 9,912 di cocaina, - kg. 7,20684699 di cocaina pura, pari a 48.045 dosi singole - suddivisa in dieci panetti confezionati con cellophane e nastro isolante (in Aprilia il 24 ottobre 2022).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo, con l'unico motivo i vizi di violazione di legge, quanto all'omessa esclusione della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e della mancata applicazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen. e di «difetto, illogicità e insufficienza della motivazione».

Dopo aver riportato la motivazione della sentenza, la genesi delle indagini e la parte in diritto sull'art. 59, comma 2, cod. pen., si sostiene che dall'istruttoria emergerebbe che l'imputata fosse del tutto inconsapevole di detenere l'ingente quantità di stupefacente o che vi sia quanto meno il dubbio di tale consapevolezza tenuto conto degli spostamenti della ricorrente prima del sequestro e del breve lasso di tempo tra la sua assenza ed il ritrovamento del trolley nella sua abitazione.

Mancherebbero, poi, i mezzi e gli strumenti per la cessione di un simile quantitativo.

La circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura oggettiva e richiede l'accertamento della colpa.

La consapevolezza ritenuta dalla Corte di appello sarebbe in contrasto con i principi della giurisprudenza riportati nel ricorso per cassazione; la consapevolezza deve essere dimostrata non in relazione alla detenzione ma al quantitativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, per quanto le circostanze attenuanti generiche siano state considerate prevalenti sulla circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è ammissibile, perché il valore ponderale ha avuto rilevanza nella determinazione della pena: la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata effettuata in misura inferiore al terzo in ragione della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta.

1.1. Cfr. in tal senso Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 01, secondo cui è inammissibile per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti e i fatti posti a suo fondamento non siano stati in alcun modo valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo quindi escludersi qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato.

1.2. La Corte di appello ha correttamente applicato, con motivazione immune da vizi logici, gli art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 59 cod. pen. 1.2.1.

Secondo la giurisprudenza, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa; così Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Lulzim, Rv. 283209 - 01: fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna.

Cfr. anche Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara, Rv. 258643 - 01, per cui ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (fattispecie relativa ad illecita detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all'interno dell'auto guidata dal ricorrente, il quale, pur negando di essere a conoscenza del dato ponderale, aveva ammesso di aver accettato di accompagnare altra persona - seduta in auto al lato passeggero, e rivelatasi come quale punto di riferimento di un'organizzazione dedita al narcotraffico internazionale - per la consegna di una partita di droga in un'altra città).

1.2.2. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello analiticamente spiegato che il consapevole concorso della ricorrente nella detenzione dell'ingente quantitativo di cocaina trovata sia provato dalle modalità del fatto: la valigia contenente la sostanza stupefacente è stata trovata in un ripostiglio adibito a lavanderia le cui chiavi sono state rinvenute nel quadro elettrico posto nell'abitazione della ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall'imputata nelle dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato; dunque, in un luogo solo a lei accessibile.

Il quantitativo era, poi, ricavabile dalle dimensioni, dal peso dell'involucro contenente la cocaina e dalle cautele adottate, posto che il locale in cui fu rinvenuta la cocaina era chiuso da un lucchetto.

Inoltre, è effettivamente inverosimile ritenere che un così significativo quantitativo di sostanza stupefacente, dal rilevantissimo valore economico, possa essere stato lasciato in custodia ad un soggetto inconsapevole, con il concreto rischio di dispersione della cocaina e del profitto conseguente alla vendita.

Era, dunque, ragionevole ritenere che la ricorrente sapesse che si trattava di un quantitativo di così rilevante entità ponderale e di così elevato valore economico: non è verosimile che il reale proprietario della cocaina, per realizzare una così delicata operazione criminale, possa essersi avvalso di un soggetto ignaro di quanto stava accadendo.

1.3. Dunque, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che sussista, quanto meno, la colpa grave.

Il risultato della lettura delle prove è coerente con i criteri di attribuibilità di una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, trattandosi di elementi oggettivi dai quali è stato congruamente desunta la prova della colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata dell'ingente quantitativo di droga co-detenuta, dimostrando, con un grado di ragionevole prevedibilità concreta, che la stessa circostanza aggravante fosse da lei conosciuta, ovvero, comunque, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.

1.4. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 6 luglio 2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 10 marzo 2023, ha concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 3 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato ex art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto, al fine di cederla a terzi, kg. 9,912 di cocaina, - kg. 7,20684699 di cocaina pura, pari a 48.045 dosi singole - suddivisa in dieci panetti confezionati con cellophane e nastro isolante (in Aprilia il 24 ottobre 2022). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo, con l'unico motivo i vizi di violazione di legge, quanto all'omessa esclusione della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e della mancata applicazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen. e di «difetto, illogicità e insufficienza della motivazione». Dopo aver riportato la motivazione della sentenza, la genesi delle indagini e la parte in diritto sull'art. 59, comma 2, cod. pen., si sostiene che dall'istruttoria emergerebbe che l'imputata fosse del tutto inconsapevole di detenere l'ingente quantità di stupefacente o che vi sia quanto meno il dubbio di tale consapevolezza tenuto conto degli spostamenti della ricorrente prima del sequestro e del breve lasso di tempo tra la sua assenza ed il ritrovamento del trolley nella sua abitazione. Mancherebbero, poi, i mezzi e gli strumenti per la cessione di un simile quantitativo. La circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura oggettiva e richiede l'accertamento della colpa. La consapevolezza ritenuta dalla Corte di appello sarebbe in contrasto con i principi della giurisprudenza riportati nel ricorso per cassazione; la consapevolezza deve essere dimostrata non in relazione alla detenzione ma al quantitativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, per quanto le circostanze attenuanti generiche siano state considerate prevalenti sulla circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è ammissibile, perché il valore ponderale ha avuto rilevanza nella determinazione della pena: la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata effettuata in misura inferiore al terzo in ragione della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta. 1.1. Cfr. in tal senso Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 01, secondo cui è inammissibile per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti e i fatti posti a suo fondamento non siano stati in alcun modo valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo quindi escludersi qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato. 1.2. La Corte di appello ha correttamente applicato, con motivazione immune da vizi logici, gli art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 59 cod. pen. 1.2.1. Secondo la giurisprudenza, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa; così Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Lulzim, Rv. 283209 - 01: fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna. Cfr. anche Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara, Rv. 258643 - 01, per cui ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (fattispecie relativa ad illecita detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all'interno dell'auto guidata dal ricorrente, il quale, pur negando di essere a conoscenza del dato ponderale, aveva ammesso di aver accettato di accompagnare altra persona - seduta in auto al lato passeggero, e rivelatasi come quale punto di riferimento di un'organizzazione dedita al narcotraffico internazionale - per la consegna di una partita di droga in un'altra città). 1.2.2. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello analiticamente spiegato che il consapevole concorso della ricorrente nella detenzione dell'ingente quantitativo di cocaina trovata sia provato dalle modalità del fatto: la valigia contenente la sostanza stupefacente è stata trovata in un ripostiglio adibito a lavanderia le cui chiavi sono state rinvenute nel quadro elettrico posto nell'abitazione della ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall'imputata nelle dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato; dunque, in un luogo solo a lei accessibile. Il quantitativo era, poi, ricavabile dalle dimensioni, dal peso dell'involucro contenente la cocaina e dalle cautele adottate, posto che il locale in cui fu rinvenuta la cocaina era chiuso da un lucchetto. Inoltre, è effettivamente inverosimile ritenere che un così significativo quantitativo di sostanza stupefacente, dal rilevantissimo valore economico, possa essere stato lasciato in custodia ad un soggetto inconsapevole, con il concreto rischio di dispersione della cocaina e del profitto conseguente alla vendita. Era, dunque, ragionevole ritenere che la ricorrente sapesse che si trattava di un quantitativo di così rilevante entità ponderale e di così elevato valore economico: non è verosimile che il reale proprietario della cocaina, per realizzare una così delicata operazione criminale, possa essersi avvalso di un soggetto ignaro di quanto stava accadendo. 1.3. Dunque, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che sussista, quanto meno, la colpa grave. Il risultato della lettura delle prove è coerente con i criteri di attribuibilità di una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, trattandosi di elementi oggettivi dai quali è stato congruamente desunta la prova della colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata dell'ingente quantitativo di droga co-detenuta, dimostrando, con un grado di ragionevole prevedibilità concreta, che la stessa circostanza aggravante fosse da lei conosciuta, ovvero, comunque, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. 1.4. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes
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