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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 07117/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt.9, 10, comma 2, L.14/2017, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza formulare alcuna tesi difensiva, né analizzare alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 p Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt.9, 10, comma 2, L.14/2017, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza formulare alcuna tesi difensiva, né analizzare alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 p Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris