CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 12201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Avezzano, via B. Croce, 62 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro de L’Aquila -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: conto corrente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza del tribunale d e L’Aquila n. 124 /202 1 pubblicatail 17.2.2021, notificata il 18.2.2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con atto di citazione in appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto gravame avverso la sentenza resa il 12.12.2018 dal Giudice di Pace diL'Aquila, con la quale era stata accolta la domanda di condanna a favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell'appellante alla restituzione ai sensi dell'art. 125, comma Il, T.U.B. dell'importo complessivo di € 1.998,26 oltre interessi legali dalla data dell'anticipata estinzione del finanziamento sino al saldo a titolo di oneri per commissioni e spese di intermediazione non integralmente maturati. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha notificato l'atto di citazione in appello sia alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società erogatrice dell'importo finanziato. Con l'appello venivano proposti tre motivi di gravame: a) il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con riferimento alla pretesa restitutoria azionata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; b) l'erronea individuazione delle norme applicabili ratione temporisall'estinzione anticipata del finanziamento; c) la mancata applicazione delle pattuizioni contrattuali che prevedevano specificamente, all'art. 1.2, l'irripetibilità delle somme versate a titolo di intermediazione bancaria-finanziaria in caso di estinzione anticipata.2.─.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva gravame dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]Aquila. Il giudice adit o , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. 3.─ Per quanto qui di interesse il Giudice di merito ha precisatoche: a)quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . per essere intervenuta nel rapporto oggetto di giudizio quale m era m andataria, va considerato che la pretesa azionata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] va qualificata come restitutoria di un indebito pagamento, in quanto in primo grado è stata richiesta in via giudiziale la restituzione degli importi per spese e commissioni al soggetto che le ha incassate, dunqueall'accipiens della corresponsione di cui trattasi. Nel caso di specie è vero (e non contestato) che l'appellante ha stipulato il contratto difinanziamento quale mera mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] ., ma va tenuto conto del fatto che, come notato nella sentenza di prime cure, la condanna alla restituzione di € 1.998,26 è relativa alle spese e commissioni "dovute alla [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario incaricato"; b) va considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta nel 2007, con la conseguenza che al finanziamento de quo non puòapplicarsi l'art. 125-sexies T.U.B. e neppure la sentenza C-383118 LEXITOR della C.G.U.E., che si riferisce alla normativa sopravvenuta; c) l a norma da applicarsi al caso di specie va, dunque, individuata nell'art. 125, comma2, T.U.B. nel testo in vigore dal 1.1.1994 al 4.9.2010, in base al quale in caso di adempimento anticipato il consumatore « ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalitàstabilite dal CICR»;d) l'operatività della norma di cui all'art. 125, co mma 2 , T.U.B., nel testo in vigore nel periodo di durata del rapporto contrattuale, non era condizionata all'emanazione del provvedimento CICR cui detto articolo rinviava per la determinazione delle modalità diriduzione del costo del credito, stante la vigenza della norma (già vincolante per l'intermediario e correttamente richiamata dall'appellante), di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del T esoro 8 luglio 1992 in materia di credito al consumo, contenente l' esaustiva indicazione delle modalità, alle quali, in assenza di diverse previsioni da parte della fonte successivamente richiamata, le parti del rapporto dovevano ritenersi già vincolate; e)con riferimento alla doglianza relativa alla circostanza per cui le previsioni contrattuali prevedevano specificamente, all'art. 1.2, l'irripetibilità delle somme versate a titolo di "intermediazione bancaria-finanziaria" in caso di estinzione anticipata, va notato che tali pattuizioni sono da considerarsi nulle in quanto direttamente contrastanti con la normativa di settore, che come visto prevedeva l'equa riduzione dei costiin combinato disposto con l'art. 127 T.U.B., che sancisce la derogabilità delle previsioni del titolo in cui è inserita tale disposizione soloin senso favorevole al cliente; f)la determinazione degli oneri dovuti dal mutuatario è stata correttamente calcolata mediante la previa divisione del loro importo complessivo per il numero delle rate previste in contratto (nel caso di specie 84) e della successiva moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero delle rate non usufruite (42), con il corollario, in caso di pagamento dell'intera somma, della rimborsabilità delle sole voci (c.d. "recurring') soggette a maturazione nel tempo, e della non rimborsabilità di quelle (c.d. "up front") riguardanti attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, trattandosi di criterio la cui validità riposa su ragioni logiche che prescindono dal rilievo giuridico o nomofilattico delle pronunce che abbiano fatto applicazione di norme sopravvenute (in particolare, dell'art. 125-sexies T.U.B.) e che coincidono con quelle poste alla base del criterio di calcolo previsto nell'Al l . 2 del D.M. citato per il conteggio del capitale residuo non dettagliatamente previsto in contratto. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato ricorso per cassazionecon due motivi , ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5. ─ Con il primo motivo: violazione di legge. Erronea applicazione degli artt. 1703, 1704, 1372, 1388, 1709, 1720 c.c. e falsa applicazione di legge degli artt.2033 e 2041 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). 5.1─ Va, preliminarmente, precisato che la somma oggetto della restituzione è specificamente collegata all’attività di intermediazione ed è stata adempiuta nei confronti direttamente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a remunerazione dell’attività prestata a favore della mandante, erogatrice del finanziamento. L a censura sull’errata qualificazione in termini di pagamento senza causa è inammissibile: la qualificazione in termini di indebito oggettivo non è ratio decidendi, ma costituisce argomento per superare il motivo di appello del difetto di legittimazione passiva, ed avendo il giudice di appello riconosciuto il diritto sulla base dell’art. 125, comma 2, TUB.6.− Con il secondo motivo: Errata applicazione di norma di legge per mancata corretta applicazione della legge in vigore al momento della stipula del contratto e dell’estinzione anticipata (art. 360, n. 3, c.p.c.). 6.1 La vicenda prospettata riguarda l’ipotesi di rimborso anticipato di un finanziamento e la recuperabilità delle spese inizialmente programmate per l’intera durata del rapporto. E’ noto che normalmente all’interno di tali costi si distingue tra costi upfront e recurring , e si discute se i primi siano (tutti o almeno una buona parte) veramente costi c.d. sunk, cioè affondati e non recuperabili. La questione è stata già valutata da questa Corte che , con due ordinanze(la prima n. 25977/2023 e la seconda n.14836/2024; conforme Cass., n. 26917/2024 ), ha statuito che la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 125 TUB in assenza della delibera CICR non è fondata. La doglianza si pone in contrasto con l’art.125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell’inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. A nche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. L’esistenza delle direttive obbliga il Giudice di merito ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo e , pertanto , non è metodologicamente corretto privare il consumatore della tutela o limitare la stessa in caso di restituzione anticipata del finanziamento.7.−Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato