CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 27741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BIELLA avverso la sentenza in data 21/02/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- RINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/02/2024 della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato l'inammissi- bilità per difetto di specificità dell'appello proposto avverso la sentenza in data confermato la sentenza in data in data 17/11/2021 del G.u.p. del Tribunale di Biella, che lo aveva condannato per il reato di rapina impropria aggravata, lesioni e danneggiamento. Deduce: 1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale". Il ricorrente si duole della declaratoria d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. A tale proposito sostiene che i motivi di appello erano rispettosi del requisito della specificità in quanto pertinenti al caso concreto, avendo evidenziato che la pena risultava eccessiva nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Aggiunge che nella seconda parte della motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento a una sentenza del Tribunale di Aosta, mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Biella; che in detta parte della motivazione si fa riferimento alla mancanza di confronto con la negazione delle circostanze attenuanti generiche e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa là dove le prime non erano state richieste e la seconda non era stata i rrogata . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della declaratoria d'inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello di Torino ed evidenzia come la stessa rechi una motivazione viziata da contraddittorietà, in quanto riferita a sentenza diversa da quella impugnata con l'atto di appello. La censura è -in effetti- fondata. La Corte di appello, invero, -dopo un'introduzione con cui ha espresso i principi generali in tema di specificità dell'impugnazione- ha ritenuto che l'odierno ricorrente -nel proporre appello- non avesse sviluppato puntuali censure in relazione a specifici argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, che viene indicata quale "Sentenza del Tribunale di Aosta" e con particolare riferimento all'assenza di confronto critico in riferimento alla sanzione ammnistrativa e al «diniego del riconoscimento dei benefici in questa sede apoditticamente richiesti, valutazioni che, invero, neppure vengono prese in considerazione». Accade, però, che la sentenza impugnata da Molinaro era stata pronunciata dal Tribunale di Biella e non dal Tribunale di Aosta; che nella sentenza impugnata da Molinaro non era stata irrogata alcuna sanzione amministrativa; che nella sentenza impugnata da Molinaro gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Tanto evidenzia come la motivazione della sentenza oggi impugnata sia contraddittoria e perplessa, in quanto la Corte di appello rileva il vizio di aspecificità dell'appello parametrando taldat- e la mancanza di censure rispetto a temi sviluppati e in una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata. Tanto impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto dalla sua motivazione emergono evidenti incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del convincimento della Corte di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 30 maggio 2024 Il