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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 12662/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A INTERLOCUTORIA sul ricorso 10711/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, Questura di Teramo, - intimati - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 10711/2020 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 12662/2022 avverso l'ordinanza n. 20/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMO, Data pubblicazione 20/04/2022 depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti del Prefetto e del Questore di Teramo, contro il decreto del 21 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace di Teramo ha respinto la sua opposizione avverso provvedimento di espulsione amministrativa.

2. ― Le amministrazioni intimate non spiegano difese.

3. ― Il ricorso è stato notificato al Pre fetto e Questore di Teramo presso l’Avvocatura generale dello Stato.

4. ― Va fatta applicazione del principio che segue: «In analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della Legge n.689 del 1981, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato.

Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all'Avvocatura dello Stato, benché questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., presso l'ufficio dell'autorità amministrativa intimata» (Cass. 29 dicembre 2005, n.28852; Cass., Sez.

Un., 7 novembre 2000, n. 118; Cass. 13 maggio 2019, n. 12668).

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 10711/2020 Numero sezionale 257/2022 La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, disponendo la Numero di raccolta generale 12662/2022Data pubblicazione 20/04/2022 rinnovazione della notificazione in applicazione del principio che precede. [OSCURATO:PERSONA] rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Teramo nel suo ufficio entro novanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza.

Roma, 25 gennaio 2022.

Il presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A INTERLOCUTORIA sul ricorso 10711/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, Questura di Teramo, - intimati - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 10711/2020 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 12662/2022 avverso l'ordinanza n. 20/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMO, Data pubblicazione 20/04/2022 depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti del Prefetto e del Questore di Teramo, contro il decreto del 21 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace di Teramo ha respinto la sua opposizione avverso provvedimento di espulsione amministrativa. 2. ― Le amministrazioni intimate non spiegano difese. 3. ― Il ricorso è stato notificato al Pre fetto e Questore di Teramo presso l’Avvocatura generale dello Stato. 4. ― Va fatta applicazione del principio che segue: «In analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della Legge n.689 del 1981, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all'Avvocatura dello Stato, benché questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., presso l'ufficio dell'autorità amministrativa intimata» (Cass. 29 dicembre 2005, n.28852; Cass., Sez. Un., 7 novembre 2000, n. 118; Cass. 13 maggio 2019, n. 12668). F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 10711/2020 Numero sezionale 257/2022 La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, disponendo la Numero di raccolta generale 12662/2022Data pubblicazione 20/04/2022 rinnovazione della notificazione in applicazione del principio che precede. [OSCURATO:PERSONA] rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Teramo nel suo ufficio entro novanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza. Roma, 25 gennaio 2022. Il presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :
Decreto Cassazione n. 12662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris