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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1967

Cassazione n. 43884/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 16/1/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 14/5/2018 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno ed un mese di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando che la Corte di appello non avrebbe esaminato i motivi di gravame, specie con riguardo all'effettiva conoscenza del procedimento amministrativo ed al profilo soggettivo del delitto di cui al citato art. 10; si contesta, poi, il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio dì prevalenza.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - riproponendo le medesime censure avanzate in appello - tende ad ottenere una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita in sede di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che: a) il ricorrente era stato messo certamente a conoscenza del procedimento amministrativo, instaurato dall'Agenzia delle Dogane, con invito a comparire la cui notifica lo stesso aveva rifiutato; b) a fronte di un'espressa richiesta, dunque, il Santomo - legale rappresentante dell'ente - non aveva consegnato la documentazione richiesta, né, peraltro, aveva poi fornito in dibattimento una qualche spiegazione alternativa (condotta legittima, ma insuscettibile di contrastare gli elementi di accusa); c) la preesistenza delle stesse scritture contabili, inoltre, doveva essere ritenuta certa, dato che l'ente vantava un ampio volume di affari, come indicato alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata.

4. Considerato, di seguito, che anche il trattamento sanzionatorio risulta immune da vizi, evidenziando - quel che il ricorso trascura - che la mancata esclusione della recidiva reiterata impediva il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla stessa aggravante.

La pena irrogata, peraltro, si discosta in misura assai modesta dal minimo edittale allora vigente, pur a fronte di IVA non versata (capo A) per oltre 1,3 milioni di euro.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 16/1/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 14/5/2018 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno ed un mese di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando che la Corte di appello non avrebbe esaminato i motivi di gravame, specie con riguardo all'effettiva conoscenza del procedimento amministrativo ed al profilo soggettivo del delitto di cui al citato art. 10; si contesta, poi, il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio dì prevalenza. 3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - riproponendo le medesime censure avanzate in appello - tende ad ottenere una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita in sede di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che: a) il ricorrente era stato messo certamente a conoscenza del procedimento amministrativo, instaurato dall'Agenzia delle Dogane, con invito a comparire la cui notifica lo stesso aveva rifiutato; b) a fronte di un'espressa richiesta, dunque, il Santomo - legale rappresentante dell'ente - non aveva consegnato la documentazione richiesta, né, peraltro, aveva poi fornito in dibattimento una qualche spiegazione alternativa (condotta legittima, ma insuscettibile di contrastare gli elementi di accusa); c) la preesistenza delle stesse scritture contabili, inoltre, doveva essere ritenuta certa, dato che l'ente vantava un ampio volume di affari, come indicato alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata. 4. Considerato, di seguito, che anche il trattamento sanzionatorio risulta immune da vizi, evidenziando - quel che il ricorso trascura - che la mancata esclusione della recidiva reiterata impediva il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla stessa aggravante. La pena irrogata, peraltro, si discosta in misura assai modesta dal minimo edittale allora vigente, pur a fronte di IVA non versata (capo A) per oltre 1,3 milioni di euro. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 43884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris