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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 43241/2022

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iV 2C22 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/04/2022 del GUP del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 5 aprile 2022 il GUP del Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione dell'art. 4, comma 7,

I. n. 628 del 1961.

2. Ricorre per cassazione la difesa sulla base di tre motivi.

Con i primi due lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'espressa richiesta.

Con il terzo eccepisce la violazione di legge per mancata assoluzione dal reato nel merito. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il terzo motivo di ricorso, che attiene all'accertamento di responsabilità del reato ascritto, è manifestamente infondato.

La difesa pretende di accreditare la distinzione tra la richiesta di informazioni (condotta tipica) da parte dell'Ispettorato del lavoro in merito a un lavoratore e la richiesta di documentazione (condotta contestata), che non ha alcuna consistenza, essendo pacifico in giurisprudenza che è configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961, relativo alla mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro, anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato (Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691-01).

Pertanto, nel caso in esame l'omessa consegna da parte dell'imputato della documentazione richiesta dall'Ispettorato ha integrato il reato ascritto, come correttamente rilevato dal Giudice.

Sono fondati invece i primi due motivi di ricorso in merito all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritualmente richiesta dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] ha dimenticato di pronunciarsi sulla domanda, ma non è possibile ravvisare una motivazione implicita, perché il reato è punito con pena alternativa dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda fino a lire un milione, per cui la sanzione della "multa" (così erroneamente indicata la pena pecuniaria) non esclude di per sé l'applicazione della causa di proscioglimento.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sull'art. 131-bis cod. pen.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'accertamento di responsabilità è divenuto invece irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, il 19 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iV 2C22 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/04/2022 del GUP del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 5 aprile 2022 il GUP del Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione dell'art. 4, comma 7, I. n. 628 del 1961. 2. Ricorre per cassazione la difesa sulla base di tre motivi. Con i primi due lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'espressa richiesta. Con il terzo eccepisce la violazione di legge per mancata assoluzione dal reato nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il terzo motivo di ricorso, che attiene all'accertamento di responsabilità del reato ascritto, è manifestamente infondato. La difesa pretende di accreditare la distinzione tra la richiesta di informazioni (condotta tipica) da parte dell'Ispettorato del lavoro in merito a un lavoratore e la richiesta di documentazione (condotta contestata), che non ha alcuna consistenza, essendo pacifico in giurisprudenza che è configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961, relativo alla mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro, anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato (Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691-01). Pertanto, nel caso in esame l'omessa consegna da parte dell'imputato della documentazione richiesta dall'Ispettorato ha integrato il reato ascritto, come correttamente rilevato dal Giudice. Sono fondati invece i primi due motivi di ricorso in merito all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritualmente richiesta dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] ha dimenticato di pronunciarsi sulla domanda, ma non è possibile ravvisare una motivazione implicita, perché il reato è punito con pena alternativa dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda fino a lire un milione, per cui la sanzione della "multa" (così erroneamente indicata la pena pecuniaria) non esclude di per sé l'applicazione della causa di proscioglimento. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sull'art. 131-bis cod. pen. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'accertamento di responsabilità è divenuto invece irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 19 otto
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